Regime sanzionatorio. Il testo di legge prevede un diverso regime per l’inadempimento:
Regime sanzionatorio. 1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 45, 46 e 47, il contratto di lavoro si reputa sin dall’origine come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il datore di lavoro stesso è tenuto a versare l’eventuale differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
2. Con riferimento all’apprendistato professionalizzante, nel caso in cui gli organi ispettivi e/o di vigilanza rilevino un inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, ma il debito formativo risulti comunque recuperabile, adottano un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’art. 14, del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Qualora il debito formativo non sia recuperabile, il contratto è considerato, sin dall’origine, come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, commi 5, 6 e 7, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Regime sanzionatorio. Con riguardo alle sanzioni c’è poco da aggiungere avendo svolto la prioritaria considerazione che le novità introdotte dalla L. 78/2014 vanno ad “incorporarsi” nel D.lgs 368/2001, dal ché ne consegue che la quasi totalità delle sanzioni rimangono inalterate rispetto alla previsione precedente (così la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato nelle ipotesi di mancata osservanza dei divieti previsti dall’art. 3, dei termini previsti tra un rinnovo ed un altro –che devono considerarsi “liberi”- ex art. 5 3^ co.), mentre c’è da chiedersi quale sia la sanzione prevista in caso di 31 Ci si chiede cosa accade in caso di inottemperanza a tale obbligo. Secondo X. Xxxxxx: La nuova flessibilità “semplificata” del lavoro a termine in Arg. Dir. Lav. 3/2014 pag. 584 la violazione dovrebbe comportare la conversione del contratto a tempo indeterminato, ma tale soluzione non convince xxxxxxx. Semmai in caso di mancata assunzione del soggetto al quale la eventuale precedenza avrebbe favorito, questi potrà vantare il suo diritto giudizialmente per vedersi privilegiato rispetto ad altro soggetto favorito dalla assunzione al posto del predetto. Forse la mancata indicazione nella lettera di assunzione –o comunque anche in una comunicazione a latere durante tutta la vigenza del contratto a termine- potrebbe solamente far venire meno il termine decadenziale previsto dall’art. 5 4 sexties, D.lgs 368/200. inottemperanza del limite massimo previsto per la durata dei contratti a tempo determinato e cioè cosa accade nel caso di “sforamento” dei 36 mesi (o 48 se applicate le procedure) Naturalmente anche questa problema può prevedere due soluzioni: la tesi più restrittiva ed a favore dei datori di lavoro prevede che l’unica sanzione possibile (sicuramente quella voluta dal legislatore, ma non espressa nonostante le sollecitazioni di chiarezza più volte richieste nel periodo intercorrente tra la formulazione del D.L.34/2014 e la successiva conversione in L. 78/2014) sia quella esplicitata dal legislatore nell’art 5 4 septies co. e cioè una sanzione amministrativa ragguagliata alla percentuale del 20 o 50 per cento della retribuzione (quale? netta o lorda? della RAL o della RAG?) per ogni mese –o frazione di esso superiore a 15 gg- a seconda si tratti di uno o più di uno dei lavoratori assunti in eccesso alla percentuale prevista del 20% (altro problema: stessa sanzione si applica –non essendo stato previsto- nel caso di supero di una percentuale superiore ind...
Regime sanzionatorio. In caso di mancanza di prova relativa alla stipulazione a tempo parziale di un contratto di lavoro e su domanda del lavoratore interessato, il giudice dichiara la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando il diritto alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese nel periodo antecedente la pronuncia giudiziale. Se il contratto part-time fosse carente: • della durata della prestazione lavorativa: il giudice può dichiarare, su domanda del lavoratore, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno; • della collocazione temporale della prestazione: il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. In entrambi i casi il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, ad un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno per il periodo antecedente alla pronuncia. Infine, in caso il lavoratore svolga prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, lo stesso ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno118.
Regime sanzionatorio. Il datore che non provvede all’inoltro della comunicazione di chiamata entro il termine previsto, èpassibile di una sanzione pecuniaria. L’articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 76/2013 prevede che tale sanzione non trovaapplicazione qualora il datore abbia assolto gli obblighi contributivi riferiti al periodo oggetto della Contratti di lavoro sottoscritti per le ipotesi previste dalla vecchia normativa: proroga dellascadenza La legge n. 92/2012 aveva già stabilito la cessazione dei contratti sottoscritti in virtù di taledisposizione a partire dalla data del 17 luglio 2013.
Regime sanzionatorio. ⇒ I rapporti instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. ⇒ Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato configuri o sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte in un rapporto di lavoro subordinato. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: ⇒ che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; ⇒ che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; ⇒ che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Regime sanzionatorio. Art. 12 Visite di gruppi
Regime sanzionatorio. 1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento saranno segnalate alle autorità competenti.
Regime sanzionatorio. Legge Regionale 6 luglio 2018 n. 23 – Art. 8 Comma 1 “Dopo il comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente: 4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2."
Regime sanzionatorio. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nei limiti minimi e massimi di seguito indicati previsti dall'art. 255 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall’art. 7 del D. Lgs. n. 389/97. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Locale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.L., dell’Arpa, della Provincia e le Forze di Polizia. [TABELLA 1B]