Regime sanzionatorio Clausole campione

Regime sanzionatorio. Il testo di legge prevede un diverso regime per l’inadempimento:
Regime sanzionatorio. 1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 45, 46 e 47, il contratto di lavoro si reputa sin dall’origine come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il datore di lavoro stesso è tenuto a versare l’eventuale differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Regime sanzionatorio. Art. 18.
Regime sanzionatorio. In caso di mancanza di prova relativa alla stipulazione a tempo parziale di un contratto di lavoro e su domanda del lavoratore interessato, il giudice dichiara la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando il diritto alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese nel periodo antecedente la pronuncia giudiziale. Se il contratto part-time fosse carente: • della durata della prestazione lavorativa: il giudice può dichiarare, su domanda del lavoratore, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno; • della collocazione temporale della prestazione: il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. In entrambi i casi il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, ad un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno per il periodo antecedente alla pronuncia. Infine, in caso il lavoratore svolga prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, lo stesso ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno118.
Regime sanzionatorio. Le clausole vessatorie sono nulle (la nullità opera a vantaggio del professionista), non inficiando però la validità del contratto per la restante parte. L’art. 1 co. 487 della Legge di Bilancio 2018 ha abrogato il co. 9 dell’art. 13- bis della L. n. 247/2012, che prevedeva un termine decadenziale per la proposizione dell’azione di nullità, fissato nei predetti 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni. Qualora il Giudice accerti la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso del professionista tenuto conto dei parametri previsti dai decreti ministeriali rispettivamente il DM n. 55/2014 per gli avvocati, il DM n. 140/2012 per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il DM 46/2013 per i Consulenti del Lavoro (art. 13-bis co. 10 della Legge n. 247/2012). 14/03/2018 ODCEC ROMA 14 La norma si applica anche ai contratti in essere ad eccezione di quelli sottoscritti con la pubblica amministrazione. Il testo di legge prevede infatti espressamente che per la Pa le nuove regole riguardano i contratti che saranno sottoscritti d’ora in avanti. Non è chiaro come devono essere conteggiati i 24 mesi, se vale la data del contratto (e quindi in molti casi i due anni saranno già scaduti) oppure se vale la data di pubblicazione della legge di conversione del decreto. L’azione di nullità andrà di fronte al giudice civile. Un secondo fronte di contenzioso potrebbe aprirsi dinanzi al giudice amministrativo. La regola applicabile per le Pa è più blanda, perché la legge richiama l’equo compenso solo come principio, senza i parametri puntuali dei decreti ministeriali. Sta di fatto che le pubbliche amministrazioni dovranno tenerne conto. 14/03/2018 ODCEC ROMA 15 Il campo di elezione sarà quello delle gare per la scelta dei professionisti, alle quali le amministrazioni ormai ricorrono anche per l’affidamento di singoli incarichi che non richiedono un’attività organizzata. NB il principio potrà rilevare per definire la “base d’asta” sulla quale chiedere i ribassi e per valutare la congruità delle offerte ricevute. In entrambi i casi, ci potrà essere materia per gli avvocati e per i ricorsi al Tar. I giudici amministrativi ammettono da tempo l’impugnazione immediata della base d’asta troppo bassa, che non consenta di formulare offerte economicamente praticabili. 14/03/2018 ODCEC ROMA Sono casi estremi che, per i servizi professionali, potrebbero ora moltiplicarsi quando la base d’asta sia inferiore ai p...
Regime sanzionatorio. 1. Fatte salve le sanzioni previste per i casi di incompatibilità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, è fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati all’Amministrazione di appartenenza.
Regime sanzionatorio. IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UNA START UP CHE SUCCESSIVAMENTE RISULTI NON POSSEDERE I REQUISITI DI START UP INNOVATIVA SI CONSIDERA STIPULATO A TEMPO INDETERMINATO E TROVA APPLICAZIONE IL REGIME ORDINARIO DEI CONTRATTI A TERMINE RESTANO SEMPRE RETRIBUZIONE FISSA RETRIBUZIONE VARIABILE RUOLO CCNL COMPETENZE PER DEFINIRE: AGEVOLAZIONI DI CARATTERE FISCALE E CONTRIBUTIVO APPLICABILI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DIRETTI A REMUNERARE PRESTAZIONI LAVORATIVE E CONSULENZE QUALIFICATE DI SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON START UP INNOVATIVE
Regime sanzionatorio. Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a: - commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza, - mancate istituzione dei canali di segnalazione, mandata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni, - responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia; nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura. Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.
Regime sanzionatorio. 1. A seconda della fattispecie della violazione, verranno applicate le norme sanzionatorie riportate nella tabella appresso illustrata, comprendenti la relativa sanzione accessoria della rimozione dell’impianto abusivo:
Regime sanzionatorio. 1. La Commissione federale agenti sportivi, nella composizione di cui all’art. 7 comma 5, è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento e nei Regolamenti federali in generale, e nel Regolamento CONI degli agenti sportivi. Il procedimento disciplinare è regolato dal Regolamento disciplinare agenti sportivi adottato dalla Giunta Nazionale del CONI.