Regime sanzionatorio. Il testo di legge prevede un diverso regime per l’inadempimento:
Regime sanzionatorio. 1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 45, 46 e 47, il contratto di lavoro si reputa sin dall’origine come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il datore di lavoro stesso è tenuto a versare l’eventuale differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
2. Con riferimento all’apprendistato professionalizzante, nel caso in cui gli organi ispettivi e/o di vigilanza rilevino un inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, ma il debito formativo risulti comunque recuperabile, adottano un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’art. 14, del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Qualora il debito formativo non sia recuperabile, il contratto è considerato, sin dall’origine, come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, commi 5, 6 e 7, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Regime sanzionatorio. In caso di mancanza di prova relativa alla stipulazione a tempo parziale di un contratto di lavoro e su domanda del lavoratore interessato, il giudice dichiara la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando il diritto alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese nel periodo antecedente la pronuncia giudiziale. Se il contratto part-time fosse carente: • della durata della prestazione lavorativa: il giudice può dichiarare, su domanda del lavoratore, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno; • della collocazione temporale della prestazione: il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. In entrambi i casi il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, ad un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno per il periodo antecedente alla pronuncia. Infine, in caso il lavoratore svolga prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, lo stesso ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno103.
Regime sanzionatorio. 1. A seconda della fattispecie della violazione, verranno applicate le norme sanzionatorie riportate nella tabella appresso illustrata, comprendenti la relativa sanzione accessoria della rimozione dell’impianto abusivo:
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e con l’ausilio della Polizia Locale, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonchè la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico
3. Nell’ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l’esecuzione d’ufficio, addebitando all’utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all’utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell’utente all’ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi del Comune a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonchè del tributo evaso. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell’intero debito, il Comune procede alla distruzione dell’impianto Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni Il Piano della Pubblicità disciplina le caratteristiche e l’uso dei mezzi pubblicitari commerciali esterni e dei mezzi pubblicitari istituzionali comunali, meglio definiti più avanti, per garantire un corretto inserimento nell’ambiente urbano ed un giusto rapporto con gli altri elementi della città (quali segnali stradali, simboli ed...
Regime sanzionatorio. 17.1 Per la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui
Regime sanzionatorio. Il datore che non provvede all’inoltro della comunicazione di chiamata entro il termine previsto, èpassibile di una sanzione pecuniaria. L’articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 76/2013 prevede che tale sanzione non trovaapplicazione qualora il datore abbia assolto gli obblighi contributivi riferiti al periodo oggetto della Contratti di lavoro sottoscritti per le ipotesi previste dalla vecchia normativa: proroga dellascadenza La legge n. 92/2012 aveva già stabilito la cessazione dei contratti sottoscritti in virtù di taledisposizione a partire dalla data del 17 luglio 2013.
Regime sanzionatorio. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nei limiti minimi e massimi di seguito indicati previsti dall'art. 255 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall’art. 7 del D. Lgs. n. 389/97. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Locale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.L., dell’Arpa, della Provincia e le Forze di Polizia. [TABELLA 1B]
Regime sanzionatorio. QUALORA IL RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE SIA TRASFORMATO IN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LO STESSO SI TRASFORMA IN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO QUALORA IL RAPPORTO DI LAVORO SUPERI LA DURATA MASSIMA DI LEGGE IL RAPPORTO SI CONSIDERA A TEMPO INDETERMINATO CONSEGUENZE DI CARATTERE ECONOMICO NORMATIVO IN TEMA DI PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO PREVISTE DAL D.LGS. NR. 81/2015 L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA
Regime sanzionatorio. Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a: - commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza, - mancate istituzione dei canali di segnalazione, mandata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni, - responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia; nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura. Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.
Regime sanzionatorio. 1. Fatte salve le sanzioni previste per i casi di incompatibilità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, è fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati all’Amministrazione di appartenenza.
2. L’inosservanza di tale divieto è sanzionata con l’introito del compenso illegittimamente corrisposto nei bilanci dell’Amministrazione di appartenenza ferma restando in capo all’interessato, la responsabilità disciplinare. In particolare si rinvia all’art. 53, comm. 8 e 9 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..
3. I modelli di autorizzazione per tutta la tipologia degli incarichi sono scaricabili dal sito internet aziendale: www. xxxx.xx.