Accesso alle banche dati Clausole campione

Accesso alle banche dati. 1. Il dipendente accede alle banche dati gestite dall’Agenzia esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni connesse alla propria attività di servizio; qualunque accesso per motivi extra-istituzionali, indipendentemente dalla circostanza che il fatto integri un’ipotesi di reato, costituisce un accesso non autorizzato e può comportare l’applica- zione di sanzioni disciplinari.
Accesso alle banche dati. 1. La Ragioneria Generale dello Stato mette a disposizione del Corpo - secondo modalità da concordarsi, con apposite convenzioni, tra le rispettive articolazioni tecniche - il collegamento alle proprie banche dati e, in particolare, al sistema informativo “ReGiS”, definendo d’intesa procedure di cooperazione applicativa per la trasmissione dei dati funzionali all’alimentazione delle piattaforme informative del Corpo.
Accesso alle banche dati. Articolo 9
Accesso alle banche dati. 1. Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso non sono discriminatorie.
Accesso alle banche dati. 1. La Guardia di Finanza s’impegna a condividere con l’Autorità i dati e gli elementi informativi di cui dispone che possono rivestire potenziale interesse ai fini dello sviluppo delle attività di collaborazione, fatti salvi i vincoli di riservatezza in tema di divulgazione ed utilizzo delle informazioni.
Accesso alle banche dati. Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7850386d453fbad8 Quanto dichiarato dai ricorrenti è stato oggetto di verifica presso: • Comune di Terlizzi per l’accertamento di eventuali tributi locali scaduti: con nota pec del 7 maggio u.s. è stato inviato il prospetto contenete l’elencazione dei debiti tributari accertati e gli accertamenti pendenti al nominativo del Maggialetti, per un totale di Euro 5.393,00 (doc.12). • Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.: il predetto ente impositore ha precisato il credito vantato nei confronti degli odierni ricorrenti, il quale ammonterebbe a complessivi Euro 148.141,25, giusta estratti di ruolo che si allegano (doc.13 a; b).
Accesso alle banche dati. 24.1. A prescindere da quanto previsto ai punti n.ri 8.8., 8.9. e 8.10. che precedono con riferimento ai listini di materiale elettrico e idraulico, nel Support Plan - a seconda di quanto previsto nell’Offerta - può essere compreso un servizio di messa a disposizione nei software rientranti nella Suite Planet di banche dati che consentono al Cliente di consultare listini prezzi e/o cataloghi di grossisti selezionati, operanti nella commercializzazione di componenti elettrici (“Elettrolistini”) e/o idraulici (“Idrolistini”), finalizzati ad agevolare lo svolgimento della sua attività imprenditoriale.
Accesso alle banche dati. 1. Il Ministero mette a disposizione del Corpo - secondo modalità da concordarsi, con apposite convenzioni tecniche - il collegamento alle proprie banche dati ritenute utili per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo, prevedendo, in ogni caso, l’accesso federato o la cooperazione applicativa e adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l’accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.