Adeguamento dei premi Clausole campione

Adeguamento dei premi. In caso di modifica della tariffa dei premi (x.xx. per l’evo- luzione dell’onere per sinistri) la Mobiliare può richiedere l’adeguamento del contratto di assicurazione con effetto a partire dall’anno di assicurazione successivo. La Mobi- liare rende noti i nuovi premi al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno assicurativo. Qualora lo stipulante non concordi con la modifica può di- sdire il contratto di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Mobiliare al più tardi l’ultimo giorno dell’an- no assicurativo. La disdetta può avvenire per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. In mancan- za di disdetta da parte dello stipulante, la modifica si ritie- ne accettata. Le modifiche dei premi a vantaggio dello stipulante non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
Adeguamento dei premi. Ci riserviamo il diritto di adeguare i premi per le assicurazioni viaggi annuali e siamo pertanto autorizzati a richiedere un adeguamento del contratto d’ assicurazione. In tal caso comunicheremo per iscritto al contraente l'adeguamento del premio al più tardi 30 giorni prima della sua entrata in vigore. Il contraente ha il diritto di disdire il contratto d’assicurazione a decorrere dal momento in cui entra in vigore l'adeguamento del premio. La disdetta è valida se ci perviene entro l'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento.
Adeguamento dei premi. È possibile adeguare i premi sulla base dell’an­ damento dei sinistri qualora le prestazioni superino il 75 per cento dei premi all’interno del periodo di riferimento. Come periodo di riferimento si intende l’anno civile in corso e almeno due anni civili precedenti, assicurati presso Sympany o un altro assicuratore. Gli adeguamenti dei premi vengono comunicati al contraente al più tardi 30 giorni prima della scadenza di un anno civile. Entro 30 giorni dalla comunicazione, il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con effetto dal momento dell’entrata in vigore. In assenza di disdetta, l’adeguamento dei premi si ritiene accettato.
Adeguamento dei premi. L’assicuratore può adeguare i premi in base all’andamento dei costi della comunità di rischio e all’andamento dei rischi individuale rilevato empiri- camente. È possibile l’adeguamento del premio come conseguenza di una combinazione di entrambi questi fattori. 10.6.1 In base all’andamento dei costi della comunità di rischio Alla scadenza del contratto è possibile che i premi vengano adeguati per via dell’andamento generale dei costi di una comunità di rischio (tipologie/ attività aziendali dello stesso genere) in base al codice NOGA. L’adeguamento dei premi è inoltre consentito se al momento della proroga del contratto, quest’ultimo, in base al codice NOGA, si colloca sostanzial- mente (scostamento di almeno il 20 ) al di sotto del livello di premio iniziale della comunità di rischio predefinito (tipologie/attività aziendali dello stesso genere). Questo adeguamento può essere apportato anche in caso di con- tratti senza o con pochi sinistri. In tal caso il contratto viene collocato al massimo al livello del premio iniziale. 10.6.2 In base all’andamento dei sinistri del contratto individuale rilevato empiricamente Alla scadenza del contratto è possibile che i premi vengano adeguati se la somma delle prestazioni erogate per i sinistri verificatisi nel periodo di os- servazione (incl. gli accantonamenti per i casi in corso) supera i premi di rischio del contratto individuale. Il periodo di osservazione è determinante per la valutazione dell’andamento dei sinistri individuale rilevato empiricamente. Detto periodo comprende la durata contrattuale decorsa fino a quel momento, ma al massimo i 6 anni precedenti l’adeguamento. Alla determinazione della nuova entità del premio concorre anche l’anda- mento dei sinistri rilevato empiricamente, la frequenza dei sinistri nonché la composizione dell’effettivo di assicurati (ad es. struttura dell’età e sesso).
Adeguamento dei premi. 1 Durante il periodo contrattuale Allianz Suisse Vita può ridefinire l'assegnazione alla classe di rischio e assegnare il collettivo assicurato a un'altra classe tariffaria all'inizio di ogni anno di assicurazione qualora vengano ridefiniti i fattori tariffari o le classi di rischio nella tariffa PP. Qualora dovessero cambiare le caratteristiche determinanti per l'assegnazione a una classe del collettivo assicurato o dell'azienda di cui il collettivo assicurato fa parte, Allianz Suisse Vita può procedere alla corrispondente riassegnazione. 2 Se tali cambiamenti determinano una modifica sostanziale del contratto aumentando il premio per il rischio invalidità di almeno il 10 percento in tre anni, il contraente deve esserne informato per iscritto sei mesi prima della data di effetto della modifica. Il contraente può, con un preavviso di trenta giorni, disdire il contratto con effetto dal giorno in cui entrerebbe in vigore l’aumento. 3 Nel caso di un contratto di assicurazione collettiva con assicurazione completa per la cassa di previdenza di un istituto collettivo, il contratto relativo alla cassa di previdenza può essere disdetto solo integralmente. Per un contratto di questo genere è esclusa la disdetta della sola parte interessata dall'aumento del premio
Adeguamento dei premi. 12 .1 I premi vengono generalmente adeguati all’età delle persone assicurate.
Adeguamento dei premi. Varie 17 Sistema bonus
Adeguamento dei premi. 16 .1 I premi vengono calcolati in base all’età e al sesso della persona assicurata. Le persone assicurate sono inserite nella fascia d’età corrispondente alla loro età attuale.

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  • Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione del contratto stesso. L’ammontare minimo del premio unico è di 15.000,00 Euro. Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. L’ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.