AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCA DATI Clausole campione

AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCA DATI. Il sistema SIPROIMI ( ex SPRAR) è dotato di una banca dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte le azioni che riguardano l’accoglienza e i servizi erogati ai beneficiari. L’Ente attuatore del progetto dovrà provvedere obbligatoriamente, così come previsto dalle linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, ad aderire alla rete informatica e a svolgere per conto del SSC tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati, assicurando la fornitura di dati veridici e attendibili, e in particolare: - registra i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro 3 giorni lavorativi dal loro verificarsi; - inserisce mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza; - inserisce tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale. La tenuta ed il corretto aggiornamento della banca dati è un elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non corretta gestione può determinare penalizzazione o la revoca del contributo, cosi come dettagliato e disciplinato dagli appositi articoli di cui alle linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019. Per ogni altro aspetto pratico ed operativo si rimanda al Manuale specifico SIOPRIMI ( ex SPRAR) scaricabile dal sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx.
AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCA DATI. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di provvedere - entro i termini stabiliti dal decreto - per conto del Comune di Santa Marinella agli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati assicurando l’attendibilità e la veridicità dei dati inseriti. In particolare deve inserire nella banca dati:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).