Mediazione linguistico-culturale Clausole campione

Mediazione linguistico-culturale. Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Il Soggetto Attuatore deve garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
Mediazione linguistico-culturale. Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati, funzionale a facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato), che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
Mediazione linguistico-culturale. Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico culturale al fine di: facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica ( interpretariato) che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale ( istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: ● Garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente; ● Orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell’accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo; ● Garantire l’accesso e la fruibilità del diritto alla salute; Il soggetto attuatore dovrà: ● garantire l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorare la frequenza; ● favorire, ove possibile, l’accesso all’istruzione secondaria e universitaria; ● garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell’attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un minimo di quindici ore settimanali;
Mediazione linguistico-culturale facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza); Il gestore deve assicurare i servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico culturale, nonché i servizi di traduzione testi. Il servizio di interpretariato e/o di mediazione linguistico culturale è finalizzato alla facilitazione della comunicazione tra operatori e beneficiari del progetto, in particolare nelle seguenti situazioni: - nel colloquio di ingresso e nei successivi incontri di approfondimento e di monitoraggio, qualora il beneficiario non abbia ancora acquisito una conoscenza sufficiente della lingua italiana; - nelle situazioni di accesso ai servizi in cui risulti necessario per la corretta fruizione del servizio da parte del beneficiario. Il servizio di mediazione linguistico culturale, può aver luogo sia presso la sede delle strutture, sia presso le sedi dei servizi sul territorio ai quali devono accedere i beneficiari del servizio. Il servizio deve essere garantito in tutte le lingue che dovessero rendersi necessarie, pertanto il gestore se non già presenti nel proprio organigramma, dovrà reperire tempestivamente operatori nelle lingue richieste all’ingresso del beneficiario nel progetto. Il servizio dovrà essere garantito anche in casi di urgenza o emergenza, eventualmente attraverso supporto telefonico. Il gestore deve garantire la traduzione del Regolamento interno al centro del Contratto di accoglienza nelle lingue di provenienza o comprensibili dai beneficiari del progetto. Deve inoltre garantire la traduzione di memorie o documenti di supporto alla pratica di richiesta di protezione internazionale e di avvisi, messaggistica materiale informativo, comunicazioni e quant’altro possa facilitare la comunicazione tra operatori e ospiti e facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi da parte degli ospiti (avvisi all’utenza, orari di apertura e modalità di accesso ai servizi, comunicazioni scuola- famiglia, giudizi e/o schede scolastiche sintetiche). Il gestore s'impegna a: - aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale per la gestione della Banca dati, dotandosi di postazione pc con connessione internet dedicata a tale servizio; - designare un proprio operatore quale responsabile della tenuta e dell’aggiornamento della banca dati e di un sostituto in caso di assenza o impossibilità del Responsabile...
Mediazione linguistico-culturale. 3. orientamento e accesso ai servizi del territorio
Mediazione linguistico-culturale. Il servizio deve garantire al Centro Enea almeno 6 mediatori culturali, con una presenza minima di 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni, con un sistema di turnazione che permetta di coprire anche il sabato e la domenica, in relazione alla programmazione delle molteplici attività realizzate nel Centro. La mediazione culturale è indispensabile all’interno del percorso che la persona straniera effettua nel periodo di permanenza previsto, specie nel conoscere e nell’ interfacciarsi con i servizi pubblici. All’interno della programmazione dei servizi vanno previsti due incontri ogni due mesi: uno rivolto agli operatori del Centro Enea per la formazione, informazione e aggiornamento che, in relazione al contesto socio culturale dei paesi di origine degli ospiti, favorisca la comunicazione verbale e gestuale tra gli operatori e gli ospiti medesimi. Un altro incontro dovrà essere aperto al territorio, con una particolare attenzione al mondo della scuola.
Mediazione linguistico-culturale. Il servizio si configura quale co-presenza, supporto linguistico-culturale ed affiancamento, anche a distanza attraverso strumenti informatici degli operatori dei Comuni del Distretto Sud Est e delle due ASP in situazioni determinate dalla difficoltà di comprensione su temi di particolare sensibilità e specificità quali ad esempio procedimenti attinenti l’Area Minori. Sarà possibile inoltre richiedere da parte dei Comuni del Distretto Sud Est la traduzione di testi in lingua straniera (inglese, urdu, arabo, ecc) per eventuali attività divulgative. Si prevedono almeno 40 ore di mediazione nell’arco dei 10 mesi di affidamento (da rapportare al periodo nel caso di posticipazione dell’affidamento). Realizzazione di focus su tematiche specifiche a cura di esperti in relazione al fenomeno migratorio e all’eventuale mutamento della normativa di riferimento. Si prevede almeno 1 momento formativo nell’arco dei 10 mesi di affidamento (2 momenti nel periodo della posticipazione eventualmente attivata). Le attività di cui sopra si intendono integrate dagli impegni assunti dall’aggiudicatario nell’ambito dell’offerta tecnica.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: