Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
SCIOPERI Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Consulenza medica Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
Cosa è assicurato Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.
Programma di Ricerca Titolo della Ricerca (e sottoprogramma di ricerca): Il progetto di spazi e servizi per incentivare forme di relazione e interazione Ricerca di opportunità all'interno di spazi dedicati all'innovazione e produzione di conoscenza Questa ricerca si occuperà di un posizionamento teorico attraverso la letteratura e casi studio per fornire una panoramica sull'intersezione degli elementi e variabili ambientali che sono protagonisti nel processo di previsione di nuovi e futuri scenari di innovazione e sviluppo di spazi urbani, con un particolare focus sugli spazi di produzione di conoscenza e innovazione. La ricerca sarà attuata attraverso una metodologia sia quantitativa che qualitativa. Grazie alle tecnologie più diffuse, sono sorte nuove possibilità di ricerca sul comportamento ambientale spaziale. Una ricerca di tipo qualitativo mirerà invece alla progettazione di strumenti utili a raggiungere i sopracitati obbiettivi per coinvolgere attivamente utenti reali nella produzione e prefigurazione di nuovi scenari. Il programma avrà una durata di 12 mesi e prevede attività desk presso il Dipartimento di Design e sul campo negli eventuali contesti territoriali, nazionali o internazionali coinvolgibili. - saper governare gli strumenti e le metodologie di ricerca nell'ambito disciplinare di Spatial and service design; - saper costruire una metodologia adatta agli obbiettivi preposti; - aver conoscenza degli strumenti da utilizzare nelle varie fasi investigative per la co-progettazione di spazi e servizi; - avere ottime capacità di interazione con gli strumenti di divulgazione offline e online dei risultati; - avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e una conoscenza base di una seconda lingua (preferibilmente cinese); - essere in grado di preparare ed elaborare progetti di ricerca congiunti; - avere esperienza sul tema di ricerca proposto.
FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 950 15/06/17 GARA N. 6719657 - PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI GUIDE, INTRODUTTORI, CATETERI DIAGNOSTICI, CATETERI GUIDA PER INTERVENTISTICA CORONARICA E PERIFERICA (N. 55 LOTTI) AMMISSIONE DITTE AL PROSIEGUO DELLA GARA DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 951 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW DI GESTIONE CO118 DELLE CENTRALI IN USO PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PRESSO L'AZIENDA UNIVERSITARIA PISANA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 981 DEL 11/08/2016, STIPULATA CON LA DITTA GRUPPO INFORMATICO SRL, PER L'AUSL TOSCANA CENTRO E L'AUSL TOSCANA NORDOVEST UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 952 15/06/17 ADESIONE, PER L'AOU CAREGGI, ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 306 DEL 01/03/2017, PER LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI PER OFTALMOLOGIA, PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE E DEL SEGMENTO POSTERIORE, CON SISTEMA DI OCT INTEGRATO DA DESINARSI ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA. UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 953 15/06/17 ADESIONE ALLACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 562 DEL 26/11/2014, PER LA FORNITURA, IN LOTTI SEPARATI, DI ELETTROBISTURI DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, DELLA DURATA DI 24 MESI, DELLAZIENDA USL XXXXXXX XXX XXX - XXXXX 0 DITTA MOVI SPA UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 954 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 3 CENTRIFUGHE DA TERRA PER IL LABORATORIO DI SAN XXXXXXXX XX XXX DELLA AUSL TOSCANA CENTRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 65 DEL 28/02/2014, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, RINNOVATA CON DETERMINAZIONE N. 406 DEL 17/03/2017 DI ULTERIORI 3 ANNI UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 955 15/06/17 ADESIONE DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, DELLAZIENDA USL TOSCANA CENTRO, DELLA FONDAZIONE TOSCANA XXXXXXXX XXXXXXXXXX, DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E DELLAZIENDA USL TOSCANA SUD EST, ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI, CONGELATORI ED APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO DA DESTINARSI ALLESTAR ED ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI ALLAGGIUDICAZIONE N. 1349 DEL 08/11/2016 LOTTO UNICO - RTI KW APPARECCHI SCIENTIFICI - UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 956 15/06/17 RIENTRO A TEMPO PIENO DIPENDENTE XXXXXXX XXXXXXX.
Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.
Richiamo alle armi In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto. Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso. A decorrere dal 1° giugno 1982, fino al 31 marzo 1987, il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dall'1 aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 193, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653 (1). Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda. Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi: a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa; b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto; c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio; d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. (1) Vedi sentenza Corte cost. 4 maggio 1984, n. 136.
Prodotti La fornitura della convenzione consente l’approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 3.000 (tremila) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia A e del quantitativo massimo di n. 2.000 (duemila) Multifunzione A4 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia B, con le caratteristiche, le opzioni, nonché i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi. Il predetto quantitativo massimo rappresenta il numero delle apparecchiature che potrà essere ordinato dalle Amministrazioni nel corso della durata della Convenzione, così come descritta al par. 2.2.1. L’Amministrazione dovrà, tra l’altro, specificare nell’Ordinativo di fornitura: a) il numero delle apparecchiature richieste; b) gli eventuali Dispositivi Opzionali; c) la durata contrattuale; d) la produttività / il numero di copie incluse nel canone; e) la sede di installazione di ogni singola apparecchiatura. Si precisa che Dispositivi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell’ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile ordinare i Dispositivi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1. La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) la scheda tecnica di sicurezza del toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; h) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente: