Regolamento per la gestione e la fornitura
Regolamento per la gestione e la fornitura
dell’acqua potabile – 2020
I – DEFINIZIONI
AAT Associazione Acquedotti Ticinesi
Abbonato Colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola si tratta del proprietario del fondo;
Titolare dell’allacciamento Proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o
avente diritto di superficie sul fondo;
Utente Consumatore finale;
Acqua potabile Acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la
Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti
d’uso (lderr) e le relative Ordinanze;
Comune Comune di Balerna
Servizio Servizio approvvigionamento idrico
Condotte principali Condotte che alimentano le condotte di
distribuzione;
Condotte di distribuzione Condotte posate all'interno della zona da servire, di
regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento Raccordo dell’installazione dello stabile alla
condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale Parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna Parte di installazione idraulica a partire dal passaggio
murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore Strumento di misurazione del volume dell’acqua fornito all’abbonato;
Gestore Azienda che ha ricevuto un Mandato di prestazione da parte del Comune per la gestione tecnica e la sorveglianza dell’impianto;
Idrante Organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
Ordinanza Ordinanza municipale
SSIGA Società Svizzera dell’industria del Gas e delle
Acque;
Rivenditore Ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
II - BASI LEGALI
Nell’ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi
ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).
Leggi e ordinanze
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (lderr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (oderr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce
accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (lpac), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (opac), RS 814.201
- Legge sull’approvvigionamento idrico (lappri), 9.1.2.1
- Legge organica comunale (LOC)
- Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC)
- Codice Civile Svizzero (CCS)
- Regolamento Comunale (RC)
Direttive della SSIGA
- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d’acqua (W1)
- Direttive per l’allestimento delle installazioni d’acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d’acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di condotte d’acqua potabile
(W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di serbatoi d’acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Costituzione
Il servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Balerna, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
Il servizio è sottoposto, nell’ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla
gestione del Consiglio comunale.
Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Art. 2: Scopo e campo di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli Abbonati, gli Utenti e i terzi.
2. Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell’acqua.
Art. 3: Basi giuridiche
1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, il Gestore, i Titolari dell'allacciamento, gli Abbonati e gli Utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.
Art. 4: Organizzazione
Il servizio di approvvigionamento idrico è diretto dall’Ufficio tecnico comunale ed
è condotto dai seguenti organi: - Il Consiglio comunale; il Municipio.
Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale
Il Consiglio comunale:
- Adotta il regolamento per la per la gestione e fornitura dell'acqua potabile, lo
xxxxxx, lo modifica o ne sospende l’applicazione;
- Autorizza le spese d’investimento;
- Autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- Approva le tariffe e le tasse;
- Esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- Decide l’esecuzione delle infrastrutture sulla base di preventivi e di progetti
definitivi e accorda i crediti necessari.
Art. 6: Competenze del Municipio
Il Municipio è responsabile dell’amministrazione del Servizio AP.
Inoltre:
- Propone al Consiglio comunale, la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- Allestisce il Regolamento per la per la gestione e fornitura dell'acqua potabile e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l’approvazione al Consiglio comunale;
- Stabilisce, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- Può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- Nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune
- Delibera in tema di commesse pubbliche;
- Sottoscrive i contratti d’abbonamento;
- Approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- Approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- Dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.
Art. 7: Compiti dell’Ufficio tecnico comunale
L’Ufficio tecnico comunale collabora con il Municipio alla gestione del Servizio approvvigionamento idrico ed in particolare:
- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti il potenziamento e la costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe e le tasse;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell’azienda.
Art. 8: Commissione di revisione
Abrogato
Art. 9: Contabilità dell’azienda
Giusta l’articolo 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l’eccedenza annuale di costi e ricavi è da attribuire integralmente all’apposito fondo del capitale proprio.
Art. 10: Proventi
1. Il Servizio deve finanziarsi integralmente tramite le tasse d’uso e deve rispettare il principio dell’equilibrio finanziario ai sensi del RGFCC (art. 13). Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni.
2. Abrogato
3. Il Comune può devolvere contributi di solidarietà ad organizzazioni attive in campo umanitario per lo sviluppo di progetti riguardanti l’approvvigionamento idrico. Tali contributi potranno essere regolati tramite ordinanza municipale.
4. Il Comune può costituire un Fondo finalizzato a coprire campagne, azioni e misure di sensibilizzazione nell’ambito dell’uso parsimonioso dell’acqua. Il Fondo è alimentato dalle tasse di utenza e regolato tramite specifica ordinanza municipale.
Art. 11: Zona di distribuzione
1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l’acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. Art. 4 Legge sull’approvvigionamento idrico).
3. Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità della fornitura di acqua potabile.
Art. 12: Compiti del Comune
1. Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all’articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Comune assicura, nella stessa misura, l’erogazione dell’acqua necessaria alla
lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. Il Comune provvede in particolare a:
a. Assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
b. Informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
c. Informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
d. Assicurare che l'acqua sia distribuita secondo i bisogni dell’utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli art. 42 e 44), nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti.
5. Il Comune può affidare mandati di prestazione o delegare compiti relativi alle installazioni interne ad altre aziende o ditte del ramo che assumono il ruolo di sorveglianza e gestione tecnica. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità del gestore e dei concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
IV - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
Art. 13: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull’approvvigionamento
idrico)
Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.
Art. 14: Rete di distribuzione
La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
Art. 15: Condotte principali
1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR in conformità con il PGA.
2. Dalle condotte principali, di regola, non possono essere eseguiti allacciamenti.
Art. 16: Condotte di distribuzione
Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.
Art. 17: Costruzione
1. Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte conformemente alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.
Art. 18: Idranti
1. Il Comune, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all’art.18 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
a. Definisce, previa consultazione con il Gestore, la rete degli idranti;
b. Finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
c. Abrogato
d. Informa il Consorzio Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto sulle modifiche riguardanti la rete degli idranti;
e. Assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.
2. Abrogato
Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche
1. Gli idranti sono apparecchi destinati esclusivamente alla lotta contro gli incendi. Essi sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Eccezioni per autorizzazioni d’uso idranti a terzi possono essere previste dal Comune. La richiesta d’utilizzo deve essere sottoposta al Comune, la quale stabilisce i tempi, le modalità d’uso e gli organi di protezione antiriflusso necessari. Solo personale formato è autorizzato dal Comune alla manovra degli idranti.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Il diritto di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo al Comune.
5. Azionamenti non autorizzati o non conformi di saracinesche, così come l’uso, il prelievo d’acqua non autorizzato da idranti o la trasgressione delle misure di sicurezza anti-riflusso imposte dal Comune, sono sanzionati sulla base dell'art. 83.
Art. 20: Messa a terra
1. Le condotte per l’acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra
di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
V – ALLACCIAMENTI
Art. 21: Domanda di allacciamento
1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al
Comune (tramite l'apposito formulario) corredate dalle informazioni tecniche necessarie.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
3. L’autorizzazione ad eseguire allacciamenti e impianti interni sarà accordata solamente se inoltrata da installatori in possesso di regolare concessione per l’esecuzione di installazioni acqua potabile ed inscritti nell’apposito albo dell’AAT.
Il Comune potrà accordare autorizzazioni speciali per lavori particolari.
Art. 22: Rifiuto di allacciamento
1. Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
a. Quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
b. Quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
c. Quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una regolare concessione per l’esecuzione di installazioni acqua potabile o autorizzazione particolare rilasciata dal Comune.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del Titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.
Art. 23: Tracciato e caratteristiche
Il punto di collegamento delle condotte di distribuzione, il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.
Art. 24: Condizioni tecniche
1. Ogni stabile possiede, di regola, il proprio allacciamento ad una condotta di distribuzione.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca d’arresto), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica e comunque in ubicazione sempre facilmente accessibile.
Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù
1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù per la posa e l'attraversamento di
condotte e di saracinesche necessarie alla fornitura di acqua e permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il Titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune in ogni momento l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il Titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombro il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere né costruzioni edili, né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) Previo accordo con l’avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi in cui risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
a. La richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
b. La sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
c. La conseguente iscrizione a Registro fondiario.
Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.
Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.
5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.
Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento
L’allacciamento fino e compreso il raccordo del contatore principale è, di regola, realizzato dal Comune. In casi particolari quest’ultimo può delegarne l’esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.
I costi di realizzazione dell’allacciamento e dell’eventuale dorsale sono regolati nel
Capitolo X.
Art. 27: Proprietà dell’allacciamento e dorsale
1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'azienda comunale.
2. La parte rimanente appartiene al Titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.
Art. 28: Vetustà condotte
La durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale, di regola, è di 40 anni.
Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale
1. Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
a. Limitata capacità di trasporto;
b. Non conformità alle vigenti normative;
c. Vetustà dell'allacciamento;
d. Ripetute perdite d'acqua;
e. Altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.
Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale
1. Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale nei casi seguenti:
a. Limitata manovrabilità degli organi di arresto;
b. Non conformità alle vigenti normative;
c. Perdite d'acqua o in caso di accertamento
d. Altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del Titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.
Art. 31: Modalità di intervento
1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.
2. Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il Titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e assegnazione di un ultimo termine di 10 (dieci) giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 32: Messa fuori esercizio
Il Comune provvede, previo preavviso, all’eliminazione del raccordo dell’allacciamento privato direttamente sulla condotta di distribuzione, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:
1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento;
4. In caso di concreto rischio, per qualsiasi motivo, di una contaminazione della
rete di distribuzione o di altre utenze tramite l’allacciamento.
VI - INSTALLAZIONI INTERNE
Art. 33: Esecuzione
1. Il Titolare dell’allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori al beneficio della
concessione rilasciata dall’associazione Acquedotti Ticinesi.
Art. 34: Prescrizioni tecniche
1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune. Tutti i materiali impiegati devono essere certificati nella loro atossicità e omologati per l’impiego a contatto con l’acqua potabile.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Ogni nuova installazione interna necessita, di regola, della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune rinunciare a tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al Titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
Tutti i relativi costi sono a carico del Titolare dell'allacciamento.
Art. 35: Collaudo
1. Il Comune o un terzo abilitato esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento, e previa verifica dell’esistenza dell’attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del Titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo, che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.
Art. 36: Obblighi del Titolare dell'allacciamento
Il Titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale. Egli provvede a far eseguire tutti i lavori di manutenzione da ditte o personale qualificato ed autorizzato.
Art. 37: Pericolo di gelo
Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l’acqua inutilmente, conformemente all’art. 42 cpv. 2. Il Titolare dell’allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.
Art. 38: Dovere di informazione
1. Tutti gli ampliamenti, le modifiche e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere preventivamente annunciati per iscritto al Comune, tramite appositi formulari e documentazione tecnica necessaria. Solo ditte a beneficio di una regolare concessione per l’esecuzione di impianti acqua potabile saranno autorizzate ai lavori.
2. Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato o l'Utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne, che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Comune per la mancata comunicazione, sono addebitati al Titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.
Art. 39: Controlli
1. Il Comune deve poter avere accesso in ogni tempo al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il Titolare dell’allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il Titolare dell’allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell’obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 40: Responsabilità
1. Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato o l'Utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.
Art. 41: Impianti di trattamento dell’acqua potabile
1. L’installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione
del Comune e deve essere eseguita secondo le specifiche direttive SSIGA.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dalla SSIGA; l’acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete, così come di un circuito di esclusione dall’impianto (by-pass).
4. Gli impianti sono obbligatoriamente da sottoporre a manutenzione periodica secondo le specifiche del fabbricante e la qualità dell’acqua trattata va regolarmente verificata secondo gli obblighi di legge.
VII - FORNITURA DELL’ACQUA
Art. 42: Principi
1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'Utente, così come il Comune, si impegnano a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. Il Comune si impegna a sensibilizzare gli utenti che necessitano di grandi quantità d’acqua, non necessariamente potabile, a sviluppare sistemi di riciclo interni o di approvvigionamento alternativi.
4. L'acqua viene fornita in permanenza alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
5. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del Titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovra pressione. L’impianto dovrà essere notificato al Comune e da questo autorizzato.
6. Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
7. Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
Art. 43: Obbligo di prelievo
1. L’utenza è obbligata al prelievo dell’acqua potabile dalla rete dell’acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l’acqua potabile.
2. Il commercio di acqua potabile tramite rete di distribuzione è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l’acquisto o la vendita di acqua sul territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, o questo non può soddisfare eventuali particolari necessità richieste dall’utenza in una certa zona, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All’interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di
distribuzione alimentate da acquedotti privati.
Art. 44: Limitazione della fornitura
1. Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell’acqua
nei seguenti casi:
a. Forza maggiore;
b. Eventi atmosferici straordinari;
c. Carenza d’acqua;
d. Lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
e. Disturbi dell’esercizio (in particolare guasti);
f. Qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
g. Uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento oppure in contrasto con le prescrizioni emanate.
2. Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli Utenti.
Art. 45: Esclusione di responsabilità
1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'Utente.
Art. 46: Divieto di cessione dell’acqua
1. È vietato al Titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, rivendere o cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
Art. 47: Prelievo abusivo
1. Chiunque prelevi acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
a. Posando derivazioni prima del contatore;
b. Smontando o manomettendo il contatore ed i relativi raccordi;
c. Azionando saracinesche d'arresto chiuse o piombate;
d. Utilizzando gli idranti antincendio o i raccordi predisposti per i servizi pubblici in modo improprio e/o senza autorizzazione;
e. Derivando acqua dalle bocche delle fontane o da installazioni pubbliche in genere.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.
4. È riservata la denuncia all'autorità penale.
Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri – uso idranti
1. La fornitura temporanea d’acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un’autorizzazione rilasciata dal Comune dietro regolare richiesta.
2. Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti. Dietro annuncio il Comune valuta e stabilisce modalità, organi di sicurezza necessari e tempi di prelievo. Solo personale formato è autorizzato alla manovra degli idranti.
3. L’impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo, da danni meccanici e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L’utente risponde di ogni eventuale danno o trasgressione alle misure e condizioni imposte dal Comune.
Art. 49: Fornitura dell’acqua a Enti pubblici
1. Il Comune può fornire acqua all’ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da
un’apposita convenzione rispettosa dell’art. 74.
3. Le forniture di acqua per le esigenze del Comune (ad eccezione del Centro Anziani) sono a carico del Comune (tassa base, tassa di consumo e noleggio contatore).
Art. 50: Disdetta dell’abbonamento
1. L'Abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all’art. 49 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'Abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura, di regola, entro 5 (cinque) giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L’Abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata all’allacciamento sarà piombata. Spettano all’utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell’erogazione.
Art. 51: Ripristino dell'abbonamento
1. L'Abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso.
2. In caso di allacciamento principale chiuso e impianto non più in pressione a monte del contatore, la riapertura degli organi di arresto ed i conseguenti controlli e verifiche sono di competenza esclusiva del Comune fino al contatore. Per la riattivazione di installazioni interne a valle del contatore, il proprietario incarica della riapertura e verifica un installatore qualificato.
3. Le relative spese sono a carico dell’abbonato.
Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali
Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.
Art. 53: Piscine e fontane
1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera 10 (dieci) m3.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e relativa autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all’anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell’acqua.
4. L’acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l’applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore, il Comune potrà ordinare, dopo preavviso, la sospensione della fornitura dell’acqua per l’alimentazione delle piscine e fontane.
Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione
1. La fornitura d’acqua a installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l’Utente e il Comune, il quale regola gli aspetti tecnici e tariffali.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse dovranno essere definite nella convenzione speciale (con un minimo e un massimo).
VIII - APPARECCHI DI MISURA
Art. 55: Misura e lettura
1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'Abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.
Art. 56: Proprietà e manutenzione
La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
Art. 57: Ubicazione
1. L’ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del Titolare dell’allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola lontano da fonti di calore; esso deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
Art. 58: Responsabilità
1. Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato e l'Utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.
Art. 59: Prescrizioni tecniche
1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.
Art. 60: Contestazioni
1. Qualora l’Abbonato esprimesse dei dubbi sull’esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell’abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. In caso contrario le spese sono sopportate dal Comune unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
Art. 61: Disfunzioni
1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.
2. In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito sulla base di quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'Abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o a prelievi abusivi da parte di terzi.
Art. 62: Sotto-contatori
1. L’Abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d’acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche ed impiegati contatori omologati SSIGA.
2. Il Comune ha il diritto, ma non l’obbligo, di assumersi la lettura dei sotto- contatori.
IX – FINANZIAMENTO
Art. 63: Autonomia finanziaria
1. Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento del Servizio è assicurato da:
x. Xxxxx di allacciamento;
b. Tassa base, di consumo e di nolo contatore;
c. Fatturazione di forniture speciali;
d. Sussidi ufficiali;
e. Altre partecipazioni di terzi;
f. Contributi di miglioria.
Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
Art. 64: Determinazione delle tasse
Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.
Art. 65: Spese per le condotte principali e di distribuzione
Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate, di regola, dal
Comune, riservata l’applicazione della Legge sui contributi di miglioria.
X - COSTI ALLACCIAMENTO
Art. 66: Allacciamento
1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
a. La tassa di allacciamento;
b. I costi di posa delle condotte;
c. Le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il Titolare dell'allacciamento.
Art. 67: Casistica e criteri di calcolo
1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
- Ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- Ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
Art. 68: Limiti minimi e massimi
1. L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.
Diametro esterno (mm) | Importo minimo (fr.) | Importo massimo (fr.) |
< 32 | 500 | 2’000 |
32-52 | 1’000 | 3’000 |
> 52 | 1’500 | 4’000 |
IVA esclusa
2. Eventuali variazioni degli allacciamenti esistenti implicano per il richiedente il pagamento di un importo pari alla differenza fra le tasse corrispondenti al diametro del nuovo e del vecchio allacciamento.
3. Allacciamenti provvisori (agricoli o di cantiere), per qualsiasi diametro, Fr. 100.00.
Art. 69: Costi di posa
1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del Titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Comune.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal Titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del Titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
Art. 70: Spese di collaudo
Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al Titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.
Art. 71: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione
1. Su richiesta del Titolare dell'allacciamento il Comune allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione.
2. Al termine dei lavori il Comune provvede all'emissione della relativa fattura, secondo le condizioni stabilite nel mandato di prestazione.
3. Qualora il Titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, il Comune ha la facoltà di procedere come previsto dall’art. 76 del presente Regolamento.
Art. 72: Altri costi
1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento, sono a carico del titolare dell'allacciamento e fatturati dal Comune, in quanto esecutore delle opere.
2. In caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, di principio, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 69 e segg., fatta salva la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.
3. Qualora il Comune proceda alla sostituzione a nuovo delle condotte di distribuzione, esso assume gli oneri di rifacimento dell’allacciamento per la parte sotto il suolo pubblico.
Art. 73: Costi della dorsale
1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità (diametro) di ogni allacciamento.
2. In caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o del potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti sono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità (diametro) di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.
4. Qualora il Comune proceda alla sostituzione a nuovo delle dorsali, esso assume gli oneri di rifacimento dell’allacciamento per la parte sotto il suolo pubblico. Il Municipio si riserva, tuttavia, di richiedere ai proprietari interessati i relativi contributi di miglioria.
XI – TASSE
Art 74: Tassa di utilizzazione
1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
a. Per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo progressiva (vedi tabelle A e B);
b. Per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C);
c. Tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella D).
2. Le tasse di cui al precedente cpv. Sono definite dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle.
3. L’utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto a tasse.
4. Il Municipio è autorizzato a stipulare convenzioni con grandi consumatori o enti pubblici nei limiti previsti dalle Tabelle A e B.
Tabella A: Tasse base
Tariffa | Fornitura | Calcolo | Unità | Minimo | Massimo |
CS | Standard | in base alla portata nominale del contatore | Fr./m3/h/anno | 30.-- | 100.-- |
CT | Temporanea per impianti di cantiere | In base alla portata nominale del contatore | Fr./m3/h/anno | 120.-- | 240.-- |
CR | All’ingrosso a rivenditori (Enti pubblici) | In base al potenziale massimo definito nella specifica convenzione | Fr./m3/h/anno | 160.-- | 320.-- |
IVA esclusa
La tabella di riferimento delle portate nominali dei contatori si trova nell’allegato
1 del presente Regolamento.
Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore
Tipo di Acqua | Distribuzione | Unità | Minimo | Massimo |
Acqua potabile | All’utenza fino a 150 m3/anno per unità abitativa/commerciale o industriale Fr./ m3 | Fr./ m3 | 0.50 | 3.00 |
Acqua potabile | All’utenza per il consumo eccedente fino a 250 m3/anno per unità abitativa, commerciale o industriale | Fr./ m3 | 0.60 | 3.00 |
Acqua potabile | All’utenza oltre 251 m3/anno per unità abitativa/commerciale o industriale | Fr./ m3 | 0.70 | 3.00 |
IVA esclusa
Tabella C: Tassa di consumo calcolato a forfait per punto di prelievo
Per la fornitura d’acqua temporanea l’Azienda può autorizzare l’uso di idranti
antincendio.
Nel caso in cui non venga conteggiata e fatturata come tariffa B, sono prelevate le seguenti tasse:
Minimo (CHF) | Massimo (CHF) | |
Per 1 giorno | 25.00 | 50.00 |
Per ogni giorno successivo | 20.00 | 40.00 |
IVA esclusa
Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori
I contatori sono di proprietà del Comune e l’Abbonato è tenuto al pagamento di
una tassa annua di noleggio, fissata come segue:
Diametro del contatore (mm) | Unità | Minimo | Massimo |
15 | Fr./anno | 10.00 | 30.00 |
20 | Fr./anno | 15.00 | 45.00 |
25 | Fr./anno | 15.00 | 45.00 |
32 | Fr./anno | 20.00 | 60.00 |
40 | Fr./anno | 20.00 | 60.00 |
50 | Fr./anno | 25.00 | 75.00 |
65 | Fr./anno | 30.00 | 80.00 |
IVA esclusa
Per contatori di diametro superiore ai 65mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.
Art. 75: Fatturazione e acconti per costi di fornitura
1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.
2. Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l’altra, acconti
calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati.
Art. 76: Incasso ed esecuzione
1. Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese. Se l’incasso dovrà avvenire tramite procedura esecutiva, il Comune addebiterà all’abbonato le relative spese.
2. Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un Abbonato moroso, che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
4. Le fatture del Comune (Servizio) sono parificate a un titolo esecutivo ai sensi degli artt. 80 e 81 LEF.
XII – CAUZIONI
Art. 77: In generale
1. Il Comune può richiede all'abbonato (proprietario dell’immobile) il versamento
di una cauzione.
2. In particolare sono soggetti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
3. Possono inoltre essere chiamati a versare una cauzione:
a. Gli Abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
b. Gli Abbonati notoriamente insolventi, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune;
c. Gli Abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Comune;
d. Gli Abbonati stranieri senza permesso di residenza in Ticino.
Art. 78: Deroghe
Il Comune può rinunciare alla richiesta di una cauzione quando il rischio di perdita è minimo.
Art. 79: Importo e genere della cauzione
1. La cauzione corrisponde, di regola, all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato, ritenuto un minimo di Fr. 100.00.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.
Art. 80: Inadempienza
1. Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli Abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione di acqua sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 81: Restituzione
1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. L’Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.
Art. 82: Acquisizione cauzioni
1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiederne la restituzione (es. Certificati ereditari).
3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato del Canton Ticino per conti di risparmio.
XIII - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE
Art. 83: Contravvenzioni
1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di Fr. 10'000.00, secondo l’art. 145 cpv. 2 della LOC.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.
3. Il Comune, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
Art. 84: Contestazioni e procedure
1. Abrogato
2. Contro le decisioni del Comune (Servizio) è data facoltà di ricorso scritto al Municipio entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato
nei modi e nei termini previsti dall’art. 208 e ss LOC.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.
XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85: Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento per la distribuzione di acqua potabile sostituisce e annulla il “Regolamento per la gestione e fornitura dell’acqua potabile” del 5 novembre e 17 dicembre 2012.
2. Il presente Regolamento per la distribuzione di acqua potabile entra in vigore il 1° gennaio 2020, dopo formale approvazione da parte della Sezione enti locali.
Approvato dal Consiglio Comunale il 14 ottobre 2019 Approvato dalla Sezione Enti Locali 6 maggio 2020