ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
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ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo dell’impor- to minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 100.000,0025.000. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita non prima che venga redatto tra le Parti atto di accertamento contenente la necessaria documentazione. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore quanti- ficazione del danno minimo prevedibile e che i beni avevano al momento del sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della venga prodotta la documentazione richiesta.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per, Contratto Di Assicurazione Per
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità sull’ indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo com- plessivo computabile a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso50.000. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettanteglispettante- gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Del Patrimonio E Dei Beni