Common use of Appalti Clause in Contracts

Appalti. 1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 4 contracts

Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie

Appalti. 1.1 Qualora Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le aziende ricorrano all’appaltoFederazioni competenti, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia da parte delle conoscenze Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologieArtigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni Aziende di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni8, in tema di sicurezza sul lavorocomma primo, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratorilavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, inseriranno nei contratti di appalto per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che impegnino obblighino le imprese Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al rispetto settore di tutte le normative vigenti attività proprio delle medesime Aziende. In particolare, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni l’Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico prevenzione e di riferimento. 1.4 Previe opportune intese emergenza adottate in relazione alla propria attività. Previa intesa tra l’azienda Azienda appaltante e l’azienda appaltatrice Azienda appaltatrice, i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire di quest’ultima operanti nei locali dell’Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d’emergenza. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatricioccorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di diciotto giorni, al fine termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di saturare cui al sesto comma, le prestazioni settimanali calcolate come stabilito Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al punto 1.1compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 1. Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 2. Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 3. Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimentoriferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 1.4 4. Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine 5. Qualora si verifichino casi di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti imprese interessate da cambi di appalto, la gestione subentrante assumerà il personale addetto secondo il criterio di anzianità ed in quanto regolarmente iscritto da almeno otto mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferiti all'unità produttiva interessata. Anche nell'ipotesi di subentro nella gestione di appalto, la cui durata precedente sia stata inferiore ai otto mesi, la gestione subentrante assumerà il personale addetto secondo il criterio di anzianità e che risulti regolarmente occupato da almeno otto mesi nell'unità produttiva interessata. 6. Entro tre mesi dalle conclusioni delle procedure l'impresa subentrante e le rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria, si incontreranno per valutare l’organizzazione aziendale successiva all’esito delle procedure citate anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti con riferimento ad eventuali processi di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnatariorganizzazione.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Appalti. 1.1 Qualora Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le aziende ricorrano all’appaltoFederazioni competenti, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia da parte delle conoscenze Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologieArtigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni Aziende di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni8, in tema di sicurezza sul lavorocomma primo, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratorilavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, inseriranno nei contratti di appalto per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che impegnino obblighino le imprese Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al rispetto settore di tutte le normative vigenti attività proprio delle medesime Aziende. In particolare, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni l’Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico prevenzione e di riferimento. 1.4 Previe opportune intese emergenza adottate in relazione alla propria attività. Previa intesa tra l’azienda Azienda appaltante e l’azienda appaltatrice Azienda appaltatrice, i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire di quest’ultima operanti nei locali dell’Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d’emergenza. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatricioccorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di diciotto giorni, al fine termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di saturare cui al sesto comma, le prestazioni settimanali calcolate come stabilito Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una FEDERCASSE 8 procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al punto 1.1compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Per le aziende ricorrano all’appaltocon più di 50 dipendenti in caso di cambio di appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia l'impresa uscente è tenuta al rispetto della procedura prevista dalla disciplina di cui al Cap. primo, lett. D), punto 3. Tale procedura è altresì finalizzata a valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a favorire la stabilità occupazionale e contrattuale anche tenendo conto delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità esigenze organizzative delle imprese coinvolte. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatriciappaltatrici stesse, le aziende opereranno nell’osservanza e quelle di tutte le disposizioni norme previdenziali ed infortunistiche. I lavoratori di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa, ove esistentimensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attivita` di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonche´ quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori gia` fa- centi parte dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda – stipulati du- rante il periodo di vigenza del presente Contratto – saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed econo- miche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, po- tranno formare oggetto di verifica con la Direzione. Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuita`, ma che siano relativi ad attivita` diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attivita` navalmeccaniche e di instal- lazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appar- tengono le aziende ricorrano all’appaltoappaltatrici stesse, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza quello di tutte le disposizioni norme pre- videnziali e antinfortunistiche. I lavoratori di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa, ove esistentimensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: – alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le aziende ricorrano all’appaltoFederazioni competenti, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia da parte delle conoscenze Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologieArtigiane; – alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni Aziende di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni8, in tema di sicurezza sul lavorocomma primo, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratorilavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, inseriranno nei contratti di appalto per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che impegnino obblighino le imprese Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al rispetto settore di tutte le normative vigenti attività proprio delle medesime Aziende. In particolare, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni l’Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico prevenzione e di riferimento. 1.4 Previe opportune intese emergenza adottate in relazione alla propria attività. Previa intesa tra l’azienda Azienda appaltante e l’azienda appaltatrice Azienda appaltatrice, i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire di quest’ultima operanti nei locali dell’Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d’emergenza. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatricioccorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di diciotto giorni, al fine termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di saturare cui al sesto comma, le prestazioni settimanali calcolate come stabilito Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al punto 1.1., 4° capoverso, dell’artcompimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.FEDERCASSE 7

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le aziende ricorrano all’appaltoopere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto. In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa. L’impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto. All’impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva. E’ necessario altresì che l’impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, acquisendo da quest’ultima la relativa certificazione (DURC). L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo / extra UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto si applicano, ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi medesime condizioni di lavoro e tecnologiedi occupazione – compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento – previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il 5 Cfr. circolare INPS n. 126 del 16.12.2009. lavoro, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni accesso alle informazioni di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema 7 del citato decreto legislativo. Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltantecomunicazione dell’appalto all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende ricorrano all’appaltovengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l’opportunità di privilegiare l’utilizzo delle risorse interne. Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all’appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le stesse dovranno porre particolare attenzione Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici e subappaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi tutela del lavoro, non avvalendosi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra imprese che non ottemperino agli obblighi di legge. Con la finalità di assicurare la migliore qualità del servizio ed economicità e, nel contempo, garantire il pieno rispetto delle condizioni di gestione. 1.2 Nel rapporto lavoro, coerentemente con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritaria la definizione di un sistema che consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro irregolare o non dichiarato. A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti, da parte delle imprese appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e igiene salute ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme relative alla riconoscibilità del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL personale esterno che opera all’interno dell’azienda) e dei contratti collettivi del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante appartenenza (per le produzioni radiotelevisive il CCNL é quello siglato dalle parti firmatarie del presente contratto). Le aziende prevederanno altresì clausole per una verifica in corso d’opera di dette condizioni e l’azienda appaltatrice i lavoratori l’affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno cancellate dall’elenco dei fornitori. Le aziende forniranno semestralmente alle XX.XX. firmatarie, dati aggregati relativi alla quantità, tipologia, e localizzazione degli appalti/subappalti così come previsto in tema di informative Aziendali e di Gruppo, all’art. 4 del presente CCNL in materia di appalti. Le Aziende che partecipano alla produzione di un programma saranno citate nei titoli di coda del programma stesso, se presenti. Le parti concordano di istituire una specifica Commissione paritetica di studio composta da tre componenti per ciascuna delle aziende appaltatrici potranno fruire parti stipulanti che si riunirà entro sei mesi, con il compito di verificare la possibilità di integrare le informazioni dei servizi titoli di mensacoda, ove esistentipresenti con riferimento all'apporto degli operatori interessati. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente Contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione. Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende ricorrano all’appaltoappaltatrici stesse, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza quello di tutte le disposizioni norme previdenziali e antinfortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice. NOTA A VERBALE In considerazione dell’avvenuta abrogazione della legge vigenti in materia 23 ottobre 1960, n. 1369, stante la necessità di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, adeguare la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo disciplina contrattuale alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle nuove disposizioni di legge, nonché all’applicazione le parti si incontreranno, una volta esaurita la fase negoziale di cui all’art. 86, tredicesimo comma, del CCNL Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per definire, entro il 31 dicembre 2004, quanto previsto dall’art. 84 del settore merceologico di riferimentomedesimo Decreto legislativo. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Appalti. 1.1 Qualora Le Parti, in un generale sistema di valorizzazione del lavoro dipendente, richiamano quale quadro di riferimento per la gestione della materia degli appalti quanto previsto dall’art. 4 del vigente CCNL. Nell’ambito dell’assegnazione delle attività in appalto saranno previsti impegni da parte delle imprese per il rispetto degli aspetti normativi‐legislativi, delle previsioni previdenziali‐ assicurative, dei dispositivi contenuti nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del settore di appartenenza, degli obblighi previsti in ambito di igiene e sicurezza, anche al fine di evitare situazioni di dumping contrattuale. Così come, nel caso di appalto affidato a società cooperative saranno previste condizioni che vincolino la cooperativa stessa ad assicurare ai soci un trattamento economico normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento. Con l’obiettivo di mantenere un elevato standard di verifica sul quadro di vincoli e requisiti suindicati, l’Azienda ha completato in tutti i siti il processo di implementazione della piattaforma informatica istruita per mantenere una gestione preventiva e sistematica delle informazioni e della relativa documentazione propria delle ditte a cui è stato assegnato un appalto. Attraverso, infatti, un collegamento diretto con le aziende ricorrano all’appaltoditte coinvolte, i diversi responsabili aziendali hanno la possibilità di effettuare un monitoraggio ed un controllo precauzionale e dettagliato. La gestione operativa degli appalti prevede poi particolari procedure e processi interni per le tematiche collegate ai temi della salute e sicurezza. In particolare, si intendono richiamate le condizioni organizzative che favoriscono gli aspetti di informazione, supervisione e monitoraggio nei confronti delle condotte delle ditte appaltatrici: incontri specifici di coordinamento calendarizzati ogni settimana/due settimane, le stesse dovranno porre particolare attenzione verifiche/audit periodici effettuati in maniera diretta o attraverso il supporto di consulenti esterni. Al fine di accertare la corretta realizzazione ed attuazione delle misure di prevenzione stabilite, i responsabili aziendali, in funzione dei loro diversi e specifici ambiti di responsabilità, sono impegnati in un’azione strutturale e sistematica di sensibilizzazione ed azione nei confronti delle ditte esterne per garantire la sicurezza del personale interno ed esterno. Nel considerare il quadro di obiettivi e responsabilità relativi alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi prevenzione e protezione nella gestione degli appalti, viene confermato, al di lavoro là di quanto previsto dal CCNL, il peculiare ruolo degli RLS quali soggetti attivi nella fase di monitoraggio/verifica, informazione e tecnologiesensibilizzazione del personale impegnato in attività appaltate. A tal fine nei singoli siti verrà pianificato, nonché al rapporto indicativamente una volta all’anno, un incontro tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza RLS e RSPP di tutte le disposizioni aziende operanti nel singolo sito, per garantire un costante allineamento sulle tematiche di legge vigenti in materia Sicurezza e Ambiente. In situazioni di carattere particolare o eccezionale, collegate alla complessità degli appalti attivati, saranno intensificati i suddetti momenti di allineamento e nel rispetto confronto. All’interno dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni singoli siti verrà pianificato con le R.S.U, indicativamente una volta all’anno, un incontro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 informazione generale sull’andamento e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltantegestione degli appalti. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Appalti. 1.1 Qualora Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende ricorrano all’appaltoappaltatrici stesse, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza quelle di tutte le disposizioni norme previdenziali ed infortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice. - Nota a verbale - In considerazione dell’avvenuta abrogazione della legge vigenti in materia 23/10/1960, n. 1369, stante la necessità di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, adeguare la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo disciplina contrattuale alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle nuove disposizioni di legge, nonché all’applicazione le parti si incontreranno entro il 31/12/2004, per definire quanto previsto dall’art. 84 del CCNL del settore merceologico di riferimentoD.Lgs. 10/9/2003, n. 276. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Appalti. 1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appaltoNei casi di cessazione di appalto, l’azienda deve darne preventiva comunicazione alla RSU e alle XX.XX. territorialmente competenti mediante un preavviso, fatti salvi i casi imprevedibili, di norma non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di cessazione. Nella comunicazione di attivazione, che sarà inviata anche all’impresa subentrante, sarà fornito l’elenco:  dei lavoratori subordinati impiegati nell’appalto alla data della comunicazione,  del rispettivo orario di lavoro, inquadramento contrattuale e mansioni. Entro 5 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, ciascun destinatario potrà chiedere un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi rispettive organizzazioni di rappresentanza. Tale procedura si intenderà comunque utilmente esperita entro 15 giorni dal primo incontro. Nell’ipotesi di cambio appalto possono verificarsi 2 casi:  cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazione contrattuali; in questo caso l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del personale come di seguito individuato;  cessazione di appalto con modifiche di termini, modalità e prestazione contrattuali; le parti, nel corso dell’esame congiunto, si attiveranno per armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, facendo a ricorso a quanto messo a disposizione da norme legislative e/o contrattuali. Al cambio di appalto sono interessati i lavoratori con contratto di lavoro e tecnologiesubordinato a tempo indeterminato impiegati in via continuativa ed esclusiva nell’appalto, nonché al rapporto tra qualità che risultino in forza alla scadenza del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti contratto di appalto apposite clausole da almeno 6 mesi prima della predetta scadenza. Il suddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il personale in forza sull’appalto che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto è stato inserito in sostituzione di tutte le normative vigenti in materia dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei 6 mesi precedenti la scadenza del contratto di sicurezza appalto, il rapporto di lavoro con la società uscente. L’impresa uscente fornirà alla subentrante ogni informazione e igiene documentazione utile per perfezionare l’eventuale assunzione del lavoropersonale, conformemente alle disposizioni compresi gli attestati professionali e quelli sulla sicurezza. Con apposita dichiarazione comune, sottoscritta il 5 febbraio 2021, concernente il comparto della installazione di leggeimpianti tecnologici, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensaefficienza energetica Esco e del facility management (e non il settore manifatturiero metalmeccanico), ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatriciASSISTAL, al fine FIM, FIOM e UILM sottolineano che una forte criticità, che si riscontra nelle gare di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) appalto il cui oggetto è ricompreso nella sfera applicativa del presente CCNL, previa contrattazione aziendaleè rappresentata dall’applicazione da parte delle imprese partecipanti di un contratto diverso da quello da loro sottoscritto. Pertanto le Parti Sociali, potranno impiegare per evitare che tale fenomeno possa arrecare danno alle imprese ed ai lavoratori, ribadiscono che, per i dipendenti nell’ambito suddetti settori sopra indicati, il riferimento è il CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, in coerenza con quanto indicato dal codice dei contratti pubblici e dalla normativa vigente. Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra esposto, porgiamo i più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnatacordiali saluti.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Metalmeccanico Industria

Appalti. 1.1 Qualora In materia di appalti le aziende ricorrano all’appaltosono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento alla legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, alle norme previste in materia di antimafia ed ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/1994. Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3 e tenendo presente il principio che di norma alle aziende compete svolgere direttamente le stesse dovranno porre attività che fanno parte del loro continuativo ciclo produttivo, il ricorso all'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto previsto dal 7º comma della premessa politica esso si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed economica organizzazione, nel pieno rispetto della qualità e sicurezza del servizio. I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale, allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 cod. civ. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal contratto ed a regola d'arte. Le imprese nel ricorrere all'appalto fanno particolare attenzione alla salvaguardia al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché tecnologie nonchè al rapporto tra servizio, qualità del servizio ed economicità e costi economici. L'affidamento di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, lavori a terzi deve comunque consentire ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, dell'azienda interessati la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati. Ai fini enunciati nei tre commi che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltantiprecedono assumono particolare importanza l'aggiornamento e la formazione professionale a tutti i livelli, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’artprevisto dall'art. 27 (Orario di lavoro) 20 del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnatac.c.n.l.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche. A richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere. Per le aziende ricorrano all’appaltocon più di 50 dipendenti in caso di cambio di appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia l’impresa uscente è tenuta al rispetto della procedura prevista dalla disciplina di cui al Cap. Primo, lett. D, punto 3. Tale procedura è altresì finalizzata a valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a favorire la stabilità occupazionale e contrattuale anche tenendo conto delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità esigenze organizzative delle imprese coinvolte. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatriciappaltatrici stesse, le aziende opereranno nell’osservanza e quelle di tutte le disposizioni norme previdenziali ed infortunistiche. I lavoratori di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa, ove esistentimensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Metalmeccanici Confapi

Appalti. 1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appaltoA fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell’ambito del sistema di relazioni di cui all’articolo 4 lettera d1) del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di l’impatto sull’organizzazione del lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità le eventuali conseguenze sull’occupazione. Possono essere appaltate quelle attività per le quali occorrono professionalità e/o competenze e/o dotazione di gestione. 1.2 Nel rapporto macchine non presenti nel ciclo produttivo dell'impresa committente. Le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende appaltatriciappaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, le ivi compreso il Decreto legislativo n. 136 del 2016 e successive modifiche, nonché per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende opereranno nell’osservanza appaltatrici e di tutte le disposizioni norme previdenziali ed antinfortunistiche. Alle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della Legge 142/2001 nonché, per quanto riguarda il regolamento interno di legge vigenti in materia di appalti e nel cui all'articolo 6 della stessa Xxxxx, dell'articolo 7 comma 4 della Legge 31/2008. Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto dei diritti dei lavoratori delle norme da parte delle imprese appaltatrici. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 i lavoratori dell’azienda appaltante (ad esempio mensa e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, spogliatoi) con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda azienda appaltante ed azienda appaltatrice nel rispetto delle norme sull’igiene e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario la sicurezza nei luoghi di lavoro. In occasione degli incontri previsti dall’articolo 4 lettera d1) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impiantole aziende forniranno, a condizione che: - non risultino attivati consuntivo, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato appalto ed il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dato medio del numero dei lavoratori avvenga nel rispetto che hanno prestato la propria attività all’interno delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnataaziende.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Per I Dipendenti Di Cooperative E Consorzi Agricoli

Appalti. 1.1 Qualora Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:  alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le aziende ricorrano all’appaltoFederazioni competenti, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia da parte delle conoscenze Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologieArtigiane;  alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni Aziende di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni8, in tema di sicurezza sul lavorocomma primo, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratorilavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, inseriranno nei contratti di appalto per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che impegnino obblighino le imprese Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al rispetto settore di tutte le normative vigenti attività proprio delle medesime Aziende. In particolare, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni l’Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico prevenzione e di riferimento. 1.4 Previe opportune intese emergenza adottate in relazione alla propria attività. Previa intesa tra l’azienda Azienda appaltante e l’azienda appaltatrice Azienda appaltatrice, i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire di quest’ultima operanti nei locali dell’Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d’emergenza. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatricioccorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di diciotto giorni, al fine termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di saturare cui al sesto comma, le prestazioni settimanali calcolate come stabilito Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una FEDERCASSE 8 procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al punto 1.1compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:  alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le aziende ricorrano all’appaltoFederazioni competenti, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia da parte delle conoscenze Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologieArtigiane;  alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni Aziende di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni8, in tema di sicurezza sul lavorocomma primo, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratorilavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, inseriranno nei contratti di appalto per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che impegnino obblighino le imprese Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al rispetto settore di tutte le normative vigenti attività proprio delle medesime Aziende. In particolare, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni l’Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico prevenzione e di riferimento. 1.4 Previe opportune intese emergenza adottate in relazione alla propria attività. Previa intesa tra l’azienda Azienda appaltante e l’azienda appaltatrice Azienda appaltatrice, i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire di quest’ultima operanti nei locali dell’Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d’emergenza. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatricioccorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di diciotto giorni, al fine termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di saturare cui al sesto comma, le prestazioni settimanali calcolate come stabilito Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al punto 1.1compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appaltoA fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e ter- ziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazio- ne/consultazione nell’ambito del sistema di relazioni di cui all’articolo 4 lettera d1) del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di l’impatto sull’organizzazione del lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità le eventuali conse- guenze sull’occupazione. Possono essere appaltate quelle attività per le quali occorrono pro- fessionalità e/o competenze e/o dotazione di gestione. 1.2 Nel rapporto macchine non presenti nel ciclo produttivo dell’impresa committente. Le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende ap- paltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti nonché per garanti- re l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di apparte- nenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. Alle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della Legge 142/2001 nonché, per quanto riguarda il regolamento inter- no di cui all’articolo 6 della stessa Xxxxx, dell’articolo 7 comma 4 della Legge 31/2008. Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il ri- spetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usu- fruire dei servizi previsti per i lavoratori dell’azienda appaltante con op- portune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice. In occasione degli incontri previsti dall’articolo 4 lettera d1) del pre- sente CCNL, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti forniranno, a consuntivo, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in materia di appalti e nel rispetto dei diritti appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all’interno delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltanteaziende. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Nel 2010 è divenuto operativo o l’ufficio unico per gare e appalti di lavori e servizi di Terre di Pianura Si conviene : • almeno una volta all’anno, in concomitanza con il confronto sul Bilancio Preventivo del Comune di svolgere un confronto-preventivo su le aziende ricorrano all’appaltoopere e i servizi che l’AC intende appaltare, il numero degli appalti di servizi in scadenza nell’anno successivo, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi indicazioni dei bandi di lavoro e tecnologiegara, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatricil’importo, le aziende opereranno nell’osservanza modalità di tutte le disposizioni finanziamento dell’opera; • di legge vigenti in materia di appalti svolgere un confronto tra AC e nel rispetto dei diritti dei lavoratori OOSS sui contenuti delle imprese appaltatrici clausole sociali da inserire – per quanto attiene all’applicazione riguarda i servizi - nei bandi di gara, nei capitolati d’appalto e nei criteri di valutazione delle disposizioni offerte economicamente vantaggiose in applicazione alla Legge 163/06 art.2 (Codice appalti) e suo Regolamento attuativo art. 138 e 283 e informazione sull’esito delle gare/appalti; • di cui al D.Lgs. n. 81/2008 tenere apposti incontri tra le XX.XX e successive modifiche ed integrazioni, A.C in tema caso di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure problematiche sopraggiunte tra l’impresa e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi in occasioni di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti cambio di appalto, anche se riferiti a diverse attività per questioni legate alla Salute, alla Sicurezza, per problemi legati alla errata applicazione del contratto di riferimento, per la mancata o non regolare corresponsione della retribuzione, ed in ogni caso di violazione del protocollo appalti stipulato tra le XX.XX e previa comunicazione al Committenteil Comune. Monitorare periodicamente il sistema degli appalti e delle convenzioni, aggiornando a tal fine l’elenco dall’assegnazione della gestione dei lavori, dei servizi e della fornitura di merci, valutando prioritariamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione delle risorse Legge 163/06 e regolamento applicativo. Inoltre è opportuno prevedere un confronto-preventivo ad inizio anno con le XX.XX. sulle opere e i servizi che operano nell’impiantosi intendono appaltare, a condizione che: - non risultino attivati il numero degli appalti di servizi in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti scadenza nell’anno successivo, le indicazioni dei bandi di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario gara, l’importo, le modalità di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnatafinanziamento dell’opera.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Appalti. 1.1 Qualora Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le aziende ricorrano all’appaltoFederazioni competenti, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia da parte delle conoscenze Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologieArtigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni Aziende di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni8, in tema di sicurezza sul lavorocomma primo, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratorilavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, inseriranno nei contratti di appalto per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che impegnino obblighino le imprese Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al rispetto settore di tutte le normative vigenti attività proprio delle medesime Aziende. In particolare, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni l’Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico prevenzione e di riferimento. 1.4 Previe opportune intese emergenza adottate in relazione alla propria attività. Previa intesa tra l’azienda Azienda appaltante e l’azienda appaltatrice Azienda appaltatrice, i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire di quest’ultima operanti nei locali dell’Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d’emergenza. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatricioccorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di diciotto giorni, al fine termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di saturare cui al sesto comma, le prestazioni settimanali calcolate come stabilito Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al punto 1.1., 4° capoverso, dell’artcompimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.EDERCASSE 7

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le aziende ricorrano all’appaltoopere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto. In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una strut- tura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere or- ganizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa. L’impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessa- rie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto. All’impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva. E’ necessario altresì che l’impresa committente verifichi la regolarità contribu- tiva dell’impresa appaltatrice, acquisendo da quest’ultima la relativa certificazione (DURC). L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organiz- zazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso sta- to membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo / extra UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto si appli- xxxx, ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi medesime condizioni di lavoro e tecnologiedi occupazione 5 Cfr. circolare INPS n. 126 del 16.12.2009. – compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento – previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordi- nate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni accesso alle informazioni di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema 7 del citato decreto legislativo. Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltantecomunicazione dell’appalto all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Appalti. 1.1 Qualora Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente deb- bono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza con- trattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed eco- nomiche. A richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di veri- fica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmec- caniche e di installazione e montaggio in cantiere. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme con- trattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende ricorrano all’appaltoappaltatrici stesse, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza quelle di tutte le disposizioni norme previdenziali ed infortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice. NOTA A VERBALE In considerazione dell’avvenuta abrogazione della legge vigenti in materia 23 ottobre 1960, n. 1369, stante la necessità di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, adeguare la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo disciplina contrattuale alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle nuove disposizioni di legge, nonché all’applicazione le parti si incon- treranno entro il 31 dicembre 2004, per definire quanto previsto dall’art. 84 del CCNL del settore merceologico di riferimentod.lgs 10 settem- bre 2003, n. 276. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le aziende ricorrano all’appaltoFederazioni competenti, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia da parte delle conoscenze Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologieArtigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. 1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni Aziende di cui al D.Lgsall’art. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni8, in tema di sicurezza sul lavorocomma primo, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratorilavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, inseriranno nei contratti di appalto per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che impegnino obblighino le imprese Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al rispetto settore di tutte le normative vigenti attività proprio delle medesime Aziende. In particolare, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni l’Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico prevenzione e di riferimento. 1.4 Previe opportune intese emergenza adottate in relazione alla propria attività. Previa intesa tra l’azienda Azienda appaltante e l’azienda appaltatrice Azienda appaltatrice, i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire di quest’ultima operanti nei locali dell’Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d’emergenza. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatricioccorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di diciotto giorni, al fine termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di saturare cui al sesto comma, le prestazioni settimanali calcolate come stabilito Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al punto 1.1., 4° capoverso, dell’artcompimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’artArt. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.6‌

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi 1. Non potranno essere date in appalto attività a carattere continuativo strettamente connesse alle peculiarità produttive dell’azienda. Cooperative di lavoro facchinaggio potranno essere utilizzate esclusivamente per i compiti previsti dai decreti prefettizi e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestioneministeriali. 1.2 Nel rapporto 2. In ogni caso, i Consorzi si impegnano a non promuovere la costituzione di cooperative tra dipendenti per l'appalto di qualsiasi tipo di attività svolta dai Consorzi stessi. 3. Resta in facoltà dei Consorzi di avvalersi di imprese di servizi operanti con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti propri mezzi per conto terzi in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul relazione alle necessità che si verifichino nelle attività che presentano oscillazioni nell'intensità del lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dando preventiva comunicazione dei lavoratori, inseriranno nei relativi contratti di appalto apposite clausole alle R.S.U. le quali potranno esprimere il loro parere in proposito per valutare eventuali soluzioni alternative. 4. Ai capitolati di appalto, in considerazione di quanto previsto dall’art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123, dovrà essere allegato un documento sulla valutazione dei rischi, redatto congiuntamente con le imprese appaltatrici nel quale riportare le misure adottate per eliminare eventuali interferenze tra le attività svolte dal Consorzio e quelle dell’impresa appaltatrice, ferme restando le reciproche responsabilità. 5. Nei capitolati d’appalto saranno inserite norme che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di tutte le normative vigenti legge in materia di assicurativa e previdenziale, d’igiene e sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del al rispetto delle norme contrattuali disciplinanti il settore merceologico di riferimentoappartenenza. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi 6. Non si considera appalto la gestione di mensa, ove esistenti. 1.5 attività da parte di cooperative di produttori agricoli. Le aziende appaltatrici, norme di cui al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - articolo non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - riguardano i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice agenzia, di trasporto delle merci e gli accordi con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario le officine convenzionate per fornire l'assistenza in garanzia o riparazioni di lavoro) macchine e attrezzi, purché tali officine o le imprese di trasporto non eseguano esclusivamente lavoro per conto del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnataConsorzio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Appalti. 1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appaltoA fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e ter- ziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazio- ne/consultazione nell’ambito del sistema di relazioni di cui all’articolo 4 lettera d1) del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di l’impatto sull’organizzazione del lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità le eventuali conse- guenze sull’occupazione. Possono essere appaltate quelle attività per le quali occorrono pro- fessionalità e/o competenze e/o dotazione di gestione. 1.2 Nel rapporto macchine non presenti nel ciclo produttivo dell’impresa committente. Le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende ap- paltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, ivi compreso il Decreto legislativo n. 136 del 2016 e successive modifiche, nonché per garanti- re l’applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di apparte- nenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. Alle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della Legge 142/2001 nonché, per quanto riguarda il regolamento inter- no di cui all’articolo 6 della stessa Xxxxx, dell’articolo 7 comma 4 della Legge 31/2008. Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il ri- spetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori dell’azienda appaltante (ad esempio mensa e spogliatoi) con opportune intese tra azienda appal- tante ed azienda appaltatrice nel rispetto delle norme sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In occasione degli incontri previsti dall’articolo 4 lettera d1) del pre- sente CCNL, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti forniranno, a consuntivo, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in materia di appalti e nel rispetto dei diritti appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all’interno delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltanteaziende. 1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento. 1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti. 1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che: - non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali; - ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL; - i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale; - l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL; - i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro