Aspetti organizzativi di carattere generale Clausole campione

Aspetti organizzativi di carattere generale. Il Fornitore di ogni lotto dovrà assicurare una quota pari almeno al 30% (quota migliorabile in accordo al criterio C18 o P15 di cui al Capitolato d’Oneri) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dei contratti esecutivi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché' dal PNC, o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali, all'occupazione femminile e di giovani di età inferiore a 36 anni. In caso di inadempimento sarà prevista l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro. Su richiesta di Consip S.p.A., l’Aggiudicatario di ciascuna quota di ciascun lotto dovrà produrre, entro 6 e 18 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, un report specifico relativo ai contratti esecutivi stipulati/avviati alla data della richiesta di Consip e finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, relativo alla situazione del personale impiegato, che dia evidenza almeno dei seguenti elementi: • per ciascun contratto esecutivo finanziato: o personale in forza impiegato nell’ambito ciascun contratto, di genere maschile, femminile e di età inferiore ai 36 anni necessario per l’esecuzione del contratto esecutivo o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali; o delle nuove assunzioni di personale maschile e femminile e di età inferiore ai 36 anni necessarie per l’esecuzione del contratto esecutivo o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali; vente ad oggetto o della quota delle nuove assunzioni, calcolata come il rapporto tra il personale neoassunto di genere femminile e di età inferiore ai 36 anni rispetto al totale delle nuove assunzioni. Qualora per l’esecuzione dei contratti esecutivi sopra indicati, l’Aggiudicatario faccia ricorso all’istituto del subappalto, la reportistica sopra descritta dovrà essere integrata anche con i dati relativi al personale del subappaltatore. Tale reportistica dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante munito di poteri del Fornitore. Per ciascun contratto esecutivo che presenti una percentuale di nuove assunzioni inferiore alla quota minima del 30% di cui...
Aspetti organizzativi di carattere generale. Il presente capitolo illustra i requisiti per il Fornitore.
Aspetti organizzativi di carattere generale. Il Fornitore di ogni lotto dovrà assicurare una quota pari almeno al 30% (quota migliorabile in accordo al criterio C18 o P15 di cui alle Informazioni sulla Procedura) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dei contratti esecutivi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché' dal PNC, o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali, all'occupazione femminile e di giovani di età inferiore a 36 anni. In caso di inadempimento sarà prevista l’azione contrattuale di cui all’art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021.

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  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • PARTE GENERALE E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca tecnologica, da usufruire presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'I.N.F.N. sul seguente tema di ricerca: L'assegno di ricerca, di durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, dopo una valutazione positiva dell'attività svolta dall'assegnista e dopo aver accertato la disponibilità finanziaria, è finanziato con i fondi del Progetto Fondi EUPRAXIA_MIUR. Internet xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/. L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N., utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni. In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'I.N.F.N.. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Qualora il candidato dell'Assegno di Xxxxxxx sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.

  • IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx Xxxxxxx

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • FATTORI DI RISCHIO I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione. Il valore netto d’inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l’importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento. La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore. Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.

  • Aspetti generali I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche circoscritte nel periodo continuativo di mobilità assegnata. Per poter beneficiare della borsa di studio, lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell'assegnazione della mobilità stessa. E' consentito fruire del contributo soltanto una volta per ciascun ciclo di studio. La borsa non è cumulabile con altri contribuiti Sapienza (borse per tesi all'estero, borse Erasmus+ o di altri programmi di mobilità), ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata da Laziodisco.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.