RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI Clausole campione

RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI. I Fornitori Aggiudicatari si impegnano fin d’ora a sottoscrivere i regolamenti di pertinenza e ad agire in linea con gli stessi, rispettando gli obblighi contrattuali assunti nei Contratti di Accordo Quadro derivanti dalle procedure di gara di cui risulteranno aggiudicatari. Si riportano di seguito gli obblighi dei fornitori in relazione al coordinamento e controllo. Nell’ambito della gestione dei contratti, degli Ordini e delle attività progettuali il Fornitore assume l’obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi ai contratti esecutivi stipulati con le Amministrazioni, e a rispettare gli obblighi derivanti dai Regolamenti degli Organismi di coordinamento e controllo. In particolare, Nell’ambito dell’esecuzione contrattuale e dell’erogazione dei servizi, il Fornitore assume l’obbligo di rispettare quanto previsto dalla carta dei principi tecnologici del procurement, come descritti in dettaglio al seguente link Nell’ambito delle attività di coordinamento tecnico il Fornitore assume i seguenti obblighi:
RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI. I Fornitori Aggiudicatari, con la stipula dei relativi contratti, si impegnano in ogni caso a recepire obbligatoriamente le indicazioni fornite dall’Organismo tecnico di coordinamento e controllo nei limiti in cui tali le indicazioni derivino da disposizioni normative cogenti e inderogabili, Regolamenti e Circolari adottate dai Soggetti Istituzionali competenti, anche alla luce delle prescrizioni future derivanti dall’adozione dei decreti attuativi di cui all’art. 1, commi 2 e 3, D.L. n. 105/2019, e loro rispettivi aggiornamenti, e/o del Regolamento di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo. vente ad oggetto In relazione alle responsabilità poste a carico del fornitore si faccia riferimento all’appendice 1 al Capitolato tecnico generale “Governance delle iniziative afferenti al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021”.
RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI. 7.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge ed i casi di dolo o colpa grave, I Fornitori non saranno responsabili della mancata esecuzione delle obbligazioni assunte con il Contratto qualora tale mancata esecuzione sia dovuta a cause ad essa non imputabili, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - caso fortuito, disfunzioni di ordine tecnico assolutamente imprevedibili e poste al di fuori di ogni controllo, interventi dell’Autorità, cause di forza maggiore, calamità naturali, scioperi (compresi quelli presso soggetti di cui i Fornitori si avvalgano nell’esecuzione delle attività connesse al Contratto) ed altre cause imputabili a terzi. I Fornitori, in particolare, non saranno responsabili di eventuali disservizi derivanti dal mancato rispetto, da parte del Cliente delle specifiche operative contenute nel CPS e delle disposizioni del presente Contratto o di qualsiasi malfunzionamento dei sistemi non riconducibile direttamente alle attività svolte dai Fornitori stessi.
RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI. I Fornitori si impegnano fin d’ora a sottoscrivere i regolamenti di pertinenza dell’Organismo di coordinamento e controllo e ad agire in linea con gli stessi, rispettando gli obblighi contrattuali assunti negli Accordi Quadro scaturenti dal/i lotto/i di cui risulteranno aggiudicatari. Si riportano di seguito gli obblighi dei fornitori in relazione al coordinamento e controllo. Nell’ambito della gestione dei contratti, degli Ordinativi e delle attività progettuali il Fornitore assume l’obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi ai contratti esecutivi stipulati con le Amministrazioni, nelle modalità e nei tempi definiti negli Accordi Quadro e a rispettare gli obblighi derivanti dai Regolamenti degli Organismi di coordinamento e controllo. In particolare: Nell’ambito dell’esecuzione contrattuale e dell’erogazione dei servizi, il Fornitore assume l’obbligo di rispettare quanto previsto dalla carta dei principi tecnologici del procurement, come descritti in dettaglio al seguente link xxxxx://xxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/ Nell’ambito delle attività di coordinamento tecnico il Fornitore assume i seguenti obblighi:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.