Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro fino ad un lavoro, entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 187. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataOrganizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Del Terziario, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette problemi di interesse sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali Organizzazioni nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 117. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataAssociazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette problemi di interesse sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali Organizzazioni nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataAssociazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie problemi di interesse interessi sindacale e del lavoro. Le Dette riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoroavranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti. La convocazione dovrà essere comunicata di norma inviata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 78. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato firmatario del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacatiAssemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di duratasingolarmente o unitariamente.
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Assemblea. Nelle unità unita aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità nell'unita medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l'unita aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà dovra essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà dovra essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità funzionalita delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità generalita dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima nell'unitàmedesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale inlocale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro dilavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, ,tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature delleattrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
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Samples: Contratto a Tempo Parziale
Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più Vengono riconosciute a titolo di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto d'assemblea 10 ore annue di riunirsi fuori permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. In via sperimentale, per la durata del presente c.c.n.l., la richiesta di assemblea potrà essere presentata congiuntamente dai Rappresentanti sindacali di bacino o, qualora non ancora designati, dai Rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in assemblee indette caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento. Sono fatti salvi eventuali accordi interconfederali a livello regionale in materia. I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo annuo di ore 3 per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 16 ore annue. I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataaltri lavoratori.
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Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità nell'unita medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l'unita aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale
Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì di essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
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Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più Vengono riconosciute a titolo di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto d'assemblea 10 ore annue di riunirsi fuori permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. In via sperimentale, per la durata del presente c.c.n.l., la richiesta di assemblea potrà essere presentata congiuntamente dai Rappresentanti sindacali di bacino o, qualora non ancora designati, dai Rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in assemblee indette caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento. Sono fatti salvi eventuali accordi interconfederali a livello regionale in materia. I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo annuo di ore 3 per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 16 ore annue. I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataaltri lavoratori.
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Assemblea. Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette problemi di interesse sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali Organizzazioni nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonchè durante l'orario di lavoro fino ad un entro il limite massimo di dieci dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle assemblee riunioni durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presentidelle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti, impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durataAssociazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
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Samples: www.certificazione.unimore.it