Assenze ingiustificate Clausole campione

Assenze ingiustificate. Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza dal posto di lavoro e tali assenze devono essere giustificate per iscritto entro 48 ore. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione quante sono le giornate di assenza.
Assenze ingiustificate. 1 Salvo quanto stabilito in materia disciplinare, le assenze ingiustificate comportano la decurtazione delle retribuzioni, riducono le ferie, non sono computate ai fini della progressione giuridica ed economica e agli effetti previdenziali e di quiescenza.
Assenze ingiustificate sono le assenze che non sono state preventivamente autorizzate. Devono essere recuperate entro l’anno di corso in cui si sono verificate e prima della valutazione annuale per il passaggio all’anno successivo o per l’ammissione all’esame di diploma. Comportano la sospensione del trattamento economico per il periodo corrispondente. Si considera prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell’anno di corso, anche non consecutivi. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.lgs. 368/1999.
Assenze ingiustificate. 1. Sono ingiustificate le assenze del farmacista in formazione specialistica che non rientrino nella fattispecie richiamate all’art. 23 del presente regolamento.
Assenze ingiustificate. 1. Salvo quanto stabilito al titolo IV della parte I il trattamento giuridico ed economico delle assenze ingiustificate dal servizio sono identico a quello dell’aspettativa non retribuita di cui all’articolo 29.
Assenze ingiustificate a) I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione edilizia.
Assenze ingiustificate. Vengono ritenute tali le assenze per le quali il lavoratore non ha dato giustificazione della propria assenza né durante la stessa né alla ripresa del lavoro o per assenza dal lavoro senza le motivazioni di forza maggiore. Per queste assenze oltre a non essere retribuite, si darà applicazione alle norme disciplinari previste dal C.C.A. di Lavoro.
Assenze ingiustificate. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate prima del passaggio all’anno di corso successivo ovvero, per gli iscritti all’ultimo anno, prima dell’ammissione all’esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola. Il verificarsi di assenze ingiustificate per un numero di giorni complessivamente superiore a quindici nell’arco dell’anno di corso comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Assenze ingiustificate. Art. 40 Assenze per malattia
Assenze ingiustificate. 1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.