Common use of Assenze per malattia Clause in Contracts

Assenze per malattia. ( Art. 17 del CCNL 2002/ 05 Il dipendente assente per malattia deve comunicare, a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio del proprio orario di lavoro; il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllo. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previste. Nel caso in cui il dipendente si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medico.

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto (a.s.2009/10)

Assenze per malattia. ( Art. 17 del CCNL 2002/ 05 Il 0.Xx dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia deve comunicareverificatesi nel triennio precedente. 2.Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 0.Xx richiesta del dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. 4.Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a mezzo letteraseguito dell'accertamento disposto a richiesta del dipendente, faxquesti sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, fonogramma, telegramma, l'assenza l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio risoluzione del proprio orario di lavoro; rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 5.Qualora si accerti invece che il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello può essere impiegato in possesso mansioni di altra area della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosistessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente inferiore, con raccomandata con ricevuta di ritorno o l'Amministrazione provvede alla mobilità, a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllo. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previsterichiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria immediatamente inferiore, al dipendente si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà spetta la retribuzione attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 6.I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del suo orario presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare a tutti gli effetti. 7.Sono fatte salve le ore perse; nel caso invece in cui abbandoni vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 0.Xx trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medico.seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto "Università"

Assenze per malattia. ( ArtIl nuovo contratto conferma sostanzialmente il sistema precedente sia per quanto riguarda l’impianto generale dell’istituto, sia per quanto attiene al trattamento economico, sebbene alcuni commi siano stati aggiornati e riformulati. 17 Si rammenta in particolare che: • l'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del CCNL 2002/ 05 Il giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza; • il dipendente assente per malattia deve comunicaremalattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a mezzo letterafarsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, faxin ciascun giorno, fonogrammaanche se domenicale o festivo, telegrammanelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa; • il dipendente, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio del proprio orario di lavoro; il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. Si rammenta infine che nel caso in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosi, con raccomandata con ricevuta cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità il un terzo: -il dipendente è tenuto a rimanere presso dare immediata comunicazione all’Ufficio Personale in caso di infermità riconducibile alla responsabilità di un terzo; - il proprio domicilio risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dall’ente erogato durante il periodo, compresi gli oneri riflessi inerenti Per quanto riguarda il trattamento economico delle assenze per eventuali visite malattia, i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti in sede di controllocontrattazione integrativa, se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime (comma 10, lett. Qualora e); Sempre ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, a ricovero domiciliare sostitutivo del ricovero ospedaliero, a day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero anche per i conseguenti periodi di convalescenza (comma 11); Per quanto riguarda il dipendente debba allontanarsi, durante le rispetto delle fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicatoed i relativi casi di esclusione, si rimanda alle vigenti disposizioni normative (si veda il D.M. n. 206 del 17/10/2017; comma 14); L’articolo prevede che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi relativi giorni di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazionericovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In caso tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di mancata comunicazione e ogni compenso accessorio, comunque denominato. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati e, solo dalla data di attestazione del riconoscimento, decorrono le disposizioni di cui all’art 37 del CCNL. Il nuovo contratto prevede un significativo ampliamento del beneficio economico previsto che viene esteso anche ai giorni di assenza dal domicilio nella fascia oraria dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione quattro mesi per ciascun anno solare. Quindi viene consentito di poter fruire dei suindicati benefici anche per i periodi successivi all’effettuazione delle sanzioni previste. Nel caso in cui il dipendente si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro primaterapie, l'intera giornata è considerata assenza per motivi qualora queste comportino conseguenze sullo stato di salute con obbligo del dipendente tali da non consentire allo stesso la ripresa dell’attività lavorativa. I giorni di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medicocompetente.

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Samples: www.halleyweb.com

Assenze per malattia. ( Art. 17 del CCNL 2002/ 05 Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia deve comunicareverificatesi nel triennio precedente. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a mezzo letteraseguito dell'accertamento disposto a richiesta del dipendente, faxquesti sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, fonogramma, telegramma, l'assenza l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio risoluzione del proprio orario di lavoro; rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora si accerti invece che il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello può essere impiegato in possesso mansioni di altra area della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosistessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente inferiore, con raccomandata con ricevuta di ritorno o l'Amministrazione provvede alla mobilità, a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllo. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previsterichiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria immediatamente inferiore, al dipendente si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà spetta la retribuzione attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del suo orario presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare a tutti gli effetti. Sono fatte salve le ore perse; nel caso invece in cui abbandoni vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medico.seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 – 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto “Università”

Assenze per malattia. ( Art. 17 del CCNL 2002/ 05 Il dipendente assente Tutte le assenze per malattia intervenute negli ultimi tre anni si sommano sia ai fini della conservazione del posto, sia ai fini della remunerazione spettante (art. 23 comma 1 e 6 del C.C.N.L.). Ai sensi del C.C.N.L. vigente è fatto obbligo al dipendente di comunicare il proprio stato di malattia al proprio datore di lavoro tempestivamente. Il certificato attestante uno stato di incapacità lavorativa temporanea (malattia) deve comunicare, essere recapitato al datore di lavoro o spedito a mezzo letteraraccomandata con avviso di ricevimento. I certificati di malattia recapitati a mano devono essere consegnati alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero cui il Dipendente risulta assegnato o al Servizio Gestione Economico Previdenziale del Personale nel caso di assegnazione ai Servizi Centralizzati, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola durante l’orario di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni apertura degli uffici stessi. Al di fuori dell’orario di apertura degli Uffici il certificato deve essere consegnato nella portineria del Presidio ove si presta servizio. Il personale presente dovrà provvedere ad apporre in calce al certificato la data e comunque entro l'inizio l’ora della consegna. Il certificato di malattia deve essere redatto su apposito modulario del medico curante. In assenza del proprio orario medico è possibile rivolgersi ad altro medico o alla guardia medica. In tal caso la certificazione sanitaria agli effetti della sua validità, potrà essere rilasciata su ricettario personale o regionale e deve contenere i seguenti dati: nominativo del lavoratore, prognosi clinica, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico. Il lavoratore dovrà invece precisare il diverso temporaneo recapito, rispetto al domicilio, al fine di lavoro; poter predisporre eventuali controlli, come previsto dalla legge. L’inizio della malattia s’intende sempre decorrente dalla data del rilascio del certificato. La prognosi non deve mai essere retrodatata: non è possibile certificare un periodo di malattia già trascorso anche se di un solo giorno. L’unica eccezione in ordine alla decorrenza della malattia (periodo precedente a quella di rilascio del certificato) è quando l’assistito sia ancora ammalato al momento della visita e dichiara di esserlo dal giorno precedente. Anche quando l’incapacità lavorativa è riconosciuta nello stesso giorno in cui il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello ha prestato servizio (es. in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare caso di abbandono del posto di lavoro o anche a fine turno) il certificato medico con dovrà riportare la sola prognosidata del rilascio anche se l’assenza dal lavoro inizierà di fatto dal giorno successivo. Il certificato di malattia è necessario anche quando è riferito ad un solo giorno (in questo caso quello del rilascio del certificato). Poiché la prognosi decorre sempre dalla data del certificato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità non può essere considerato valido il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllocertificato che attesti una malattia che inizi successivamente alla data della visita. Qualora il dipendente debba allontanarsilavoratore si presentasse dal medico prima della scadenza della prognosi già indicata nel certificato e fosse ritenuto ancora incapace al lavoro, durante le fasce il certificato relativo decorre dalla data della visita medica e conseguentemente anche la prognosi (anche la formula utilizzata, come ad esempio “necessità di reperibilità dall’indirizzo comunicatoulteriori ecc….”, i motivi devono deve essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte intesa dalla data della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previstevisita). Nel caso in cui il dipendente ritiene di poter riprendere servizio prima della scadenza della prognosi clinica si senta male durante rende necessario il rilascio di un certificato da parte del proprio medico o anche di un medico dell’Azienda Ospedaliera che ne certifichi la guarigione. I giorni di assenza dal servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario fra due periodi di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; malattia, sono considerati essi stessi come malattia solo nel caso invece in cui abbandoni il lavoro primasecondo periodo di malattia risulti continuazione del primo periodo, l'intera giornata e i giorni di assenza suddetti siano coincidenti con il sabato e la domenica e festività infrasettimanali o con riposi programmati. In assenza del medico di famiglia è considerata assenza possibile comunque ricorrere alla guardia medica che è autorizzata a rilasciare certificati di malattia fino ad una prognosi di tre giorni. Nei casi di assenze per motivi visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di salute fuori dell’orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con obbligo di presentazione l’esibizione di certificazione medicarilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia. Il periodo di malattia certificato dal giorno successivo, medico curante viene interrotto da un eventuale ricovero ospedaliero e pertanto al termine del ricovero medesimo una possibile successiva assenza dovuta ad incapacità lavorativa temporanea dovrà essere nuovamente certificata. La malattia superiore a tre giorni interrompe le ore non lavorate dovranno essere recuperateferie in godimento per il periodo di prognosi. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso Durante la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato mediconon possono essere effettuate pronta disponibilità o attività in libera professione o area a pagamento.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Assenze per malattia. ( Art. 17 del CCNL 2002/ 05 Il dipendente assente Tutte le assenze per malattia intervenute negli ultimi tre anni si sommano sia ai fini della conservazione del posto, sia ai fini della remunerazione spettante (art. 23 comma 1 e 6 del C.C.N.L.). Ai sensi del C.C.N.L. vigente è fatto obbligo al dipendente di comunicare il proprio stato di malattia al proprio datore di lavoro tempestivamente, prima dell’inizio del turno di servizio. Il certificato attestante uno stato di incapacità lavorativa temporanea (malattia) deve comunicare, essere recapitato al datore di lavoro entro i tre giorni successivi all’inizio della malattia o essere spedito a mezzo letteraraccomandata con avviso di ricevimento entro il medesimo termine. I certificati di malattia recapitati a mano devono essere consegnati alla Direzione medica del Presidio Ospedaliero cui il dipendente risulta assegnato o al Servizio Gestione Economico Previdenziale del Personale nel caso di assegnazione ai Servizi Centralizzati, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola durante l’orario di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni apertura degli uffici stessi. Al di fuori dell’orario di apertura degli Uffici il certificato deve essere consegnato nella portineria del Presidio ove si presta servizio. Il personale presente dovrà provvedere ad apporre in calce al certificato la data e comunque entro l'inizio l’ora della consegna. Il certificato di malattia deve essere redatto su apposito modulario del medico curante. In assenza del proprio orario medico è possibile rivolgersi ad altro medico o alla guardia medica. In tal caso la certificazione sanitaria agli effetti della sua validità, potrà essere rilasciata su ricettario personale o regionale e deve contenere i seguenti dati: nominativo del lavoratore, prognosi clinica, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico. Il lavoratore dovrà invece precisare il diverso temporaneo recapito, rispetto al domicilio, al fine di lavoro; poter predisporre eventuali controlli, come previsto dalla legge. L’inizio della malattia s’intende sempre decorrente dalla data del rilascio del certificato. La prognosi non deve mai essere retrodatata: non è possibile certificare un periodo di malattia già trascorso anche se di un solo giorno. L’unica eccezione in ordine alla decorrenza della malattia (periodo precedente a quella di rilascio del certificato) è quando l’assistito sia ancora ammalato al momento della visita e dichiara di esserlo dal giorno precedente. Anche quando l’incapacità lavorativa è riconosciuta nello stesso giorno in cui il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello ha prestato servizio (es. in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare caso di abbandono del posto di lavoro o anche a fine turno) il certificato medico con dovrà riportare la sola prognosidata del rilascio anche se l’assenza dal lavoro inizierà di fatto dal giorno successivo. Il certificato di malattia è necessario anche quando è riferito ad un solo giorno (in questo caso quello del rilascio del certificato). Poiché la prognosi decorre sempre dalla data del certificato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità non può essere considerato valido il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllocertificato che attesti una malattia che inizi successivamente alla data della visita. Qualora il dipendente debba allontanarsilavoratore si presentasse dal medico prima della scadenza della prognosi già indicata nel certificato e fosse ritenuto ancora incapace al lavoro, durante le fasce il certificato relativo decorre dalla data della visita medica e conseguentemente anche la prognosi (anche la formula utilizzata, come ad esempio “necessità di reperibilità dall’indirizzo comunicatoulteriori ecc…., i motivi devono deve essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte intesa dalla data della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previstevisita). Nel caso in cui il dipendente ritiene di poter riprendere servizio prima della scadenza della prognosi clinica si senta male durante rende necessario il rilascio di un certificato da parte del proprio medico o anche di un medico dell’Azienda Ospedaliera che ne certifichi la guarigione. I giorni di assenza dal servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario fra due periodi di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; malattia, sono considerati essi stessi come malattia solo nel caso invece in cui abbandoni il lavoro primasecondo periodo di malattia risulti continuazione del primo periodo, l'intera giornata e i giorni di assenza suddetti siano coincidenti con il sabato e la domenica e festività infrasettimanali o con riposi programmati. In assenza del medico di famiglia è considerata assenza possibile comunque ricorrere alla guardia medica che è autorizzata a rilasciare certificati di malattia fino ad una prognosi di tre giorni. Nei casi di assenze per motivi visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di salute fuori dell’orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con obbligo di presentazione l’esibizione di certificazione medicarilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia. Il periodo di malattia certificato dal giorno successivo, medico curante viene interrotto da un eventuale ricovero ospedaliero e pertanto al termine del ricovero medesimo una possibile successiva assenza dovuta ad incapacità lavorativa temporanea dovrà essere nuovamente certificata. La malattia superiore a tre giorni interrompe le ore non lavorate dovranno essere recuperateferie in godimento per il periodo di prognosi. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso Durante la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato mediconon possono essere effettuate pronta disponibilità o attività in libera professione o area a pagamento.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Assenze per malattia. ( Art. 17 del CCNL 2002/ 05 Il dipendente assente Tutte le assenze per malattia intervenute negli ultimi tre anni si sommano sia ai fini della conservazione del posto, sia ai fini della remunerazione spettante (art. 23 comma 1 e 6 del C.C.N.L.). Ai sensi del C.C.N.L. vigente è fatto obbligo al dipendente di comunicare il proprio stato di malattia al proprio datore di lavoro tempestivamente. Il certificato attestante uno stato di incapacità lavorativa temporanea (malattia) deve comunicare, essere recapitato al datore di lavoro o spedito a mezzo letteraraccomandata con avviso di ricevimento. I certificati di malattia recapitati a mano devono essere consegnati alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero cui il Dirigente risulta assegnato o al Servizio Gestione Economico Previdenziale del Personale nel caso di assegnazione ai Servizi Centralizzati, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola durante l’orario di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni apertura degli uffici stessi. Al di fuori dell’orario di apertura degli Uffici il certificato deve essere consegnato nella portineria del Presidio ove si presta servizio. Il personale presente dovrà provvedere ad apporre in calce al certificato la data e comunque entro l'inizio l’ora della consegna. Il certificato di malattia deve essere redatto su apposito modulario del medico curante. In assenza del proprio orario medico è possibile rivolgersi ad altro medico o alla guardia medica. In tal caso la certificazione sanitaria agli effetti della sua validità, potrà essere rilasciata su ricettario personale o regionale e deve contenere i seguenti dati: nominativo del lavoratore, prognosi clinica, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico. Il lavoratore dovrà invece precisare il diverso temporaneo recapito, rispetto al domicilio, al fine di lavoro; poter predisporre eventuali controlli, come previsto dalla legge. L’inizio della malattia s’intende sempre decorrente dalla data del rilascio del certificato. La prognosi non deve mai essere retrodatata: non è possibile certificare un periodo di malattia già trascorso anche se di un solo giorno. L’unica eccezione in ordine alla decorrenza della malattia (periodo precedente a quella di rilascio del certificato) è quando l’assistito sia ancora ammalato al momento della visita e dichiara di esserlo dal giorno precedente. Anche quando l’incapacità lavorativa è riconosciuta nello stesso giorno in cui il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello ha prestato servizio (es. in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare caso di abbandono del posto di lavoro o anche a fine turno) il certificato medico con dovrà riportare la sola prognosidata del rilascio anche se l’assenza dal lavoro inizierà di fatto dal giorno successivo. Il certificato di malattia è necessario anche quando è riferito ad un solo giorno (in questo caso quello del rilascio del certificato). Poiché la prognosi decorre sempre dalla data del certificato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità non può essere considerato valido il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllocertificato che attesti una malattia che inizi successivamente alla data della visita. Qualora il dipendente debba allontanarsilavoratore si presentasse dal medico prima della scadenza della prognosi già indicata nel certificato e fosse ritenuto ancora incapace al lavoro, durante le fasce il certificato relativo decorre dalla data della visita medica e conseguentemente anche la prognosi (anche la formula utilizzata, come ad esempio “necessità di reperibilità dall’indirizzo comunicatoulteriori ecc…., i motivi devono deve essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte intesa dalla data della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previstevisita). Nel caso in cui il dipendente ritiene di poter riprendere servizio prima della scadenza della prognosi clinica si senta male durante rende necessario il rilascio di un certificato da parte del proprio medico o anche di un medico dell’Azienda Ospedaliera che ne certifichi la guarigione. I giorni di assenza dal servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario fra due periodi di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; malattia, sono considerati essi stessi come malattia solo nel caso invece in cui abbandoni il lavoro primasecondo periodo di malattia risulti continuazione del primo periodo, l'intera giornata e i giorni di assenza suddetti siano coincidenti con il sabato e la domenica e festività infrasettimanali o con riposi programmati. In assenza del medico di famiglia è considerata assenza possibile comunque ricorrere alla guardia medica che è autorizzata a rilasciare certificati di malattia fino ad una prognosi di tre giorni. Nei casi di assenze per motivi visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di salute fuori dell’orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con obbligo di presentazione l’esibizione di certificazione medicarilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia. Il periodo di malattia certificato dal giorno successivo, medico curante viene interrotto da un eventuale ricovero ospedaliero e pertanto al termine del ricovero medesimo una possibile successiva assenza dovuta ad incapacità lavorativa temporanea dovrà essere nuovamente certificata. La malattia superiore a tre giorni interrompe le ore non lavorate dovranno essere recuperateferie in godimento per il periodo di prognosi. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso Durante la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato mediconon possono essere effettuate pronta disponibilità o attività in libera professione o area a pagamento.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Assenze per malattia. ( Art. 17 (art.17 del CCNL 2002/ 05 scuola 2006/2009) Il dipendente lavoratore/lavoratrice assente per malattia deve comunicare, a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio del proprio orario di lavoro; il dipendente lezioni. Il lavoratore/lavoratrice deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare Con la nuova procedura, il medico invia il certificato di malattia on-line direttamente all’INPS e comunica al lavoratore il numero di protocollo del certificato trasmesso. Al lavoratore, ove richiesto, resta l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del certificato. Il datore di lavoro prenderà visione del certificato medico con la sola prognosi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a manotramite i servizi dell’INPS. Nella fascia oraria di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ) il dipendente lavoratore/lavoratrice è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllo. Qualora ; può assentarsi solamente per visite mediche e/o accertamenti ma, in questo caso, è obbligato a comunicare preventivamente alla scuola, di norma entro il dipendente debba allontanarsigiorno precedente, durante le fasce il motivo dell'assenza dal domicilio e una diversa fascia oraria di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazionereperibilità. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previste. Nel caso in cui il dipendente lavoratore/lavoratrice si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare viene richiesta alcuna certificazione medica e recuperare le ore persemedica; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medico.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro

Assenze per malattia. ( ArtIl decreto legge n. 112 del 2008 adotta delle misure normative finalizzate ad incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale. 17 Dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 26 giugno 2008, infatti, stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita). Si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti. La decurtazione è “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL 2002/ 05 ed accordi di comparto per le assenze per malattia. La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 opera in tutte le fasce retributive previste dal CCNL in caso di assenza per malattia. Il vigente CCNL già disciplina una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza (il trattamento economico spettante al dipendente è: intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi; 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi; 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi). Quanto all’individuazione del “periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l’assenza sia continuativa (“malattia protratta”). La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell’assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. È ammissibile solo la certificazione rilasciata dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (compreso il medico di base). Le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, che le amministrazioni sono obbligate a richiedere anche in caso di un solo giorno di assenza successivo/tra giorni festivi, sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, compresi i giorni festivi. L’eventuale assenza in detti orari deve essere comunicata preventivamente all’ufficio di Segreteria. Si ricorda che l’assenza del dipendente, in caso di visita fiscale, se non giustificata in modo ritenuto idoneo dal Dirigente Scolastico, comporta sanzioni sia di tipo pecuniario che disciplinare, oltre che l’obbligo di presentarsi alla visita ambulatoriale. L’Amministrazione può disporre il controllo, in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, anche nel caso di assenza di un solo giorno. L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Il dipendente che durante la malattia dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio, deve darne preventiva comunicazione. Il dipendente assente per malattia deve comunicare, comunicare l’assenza “tempestivamente a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni partire dalle ore 7,45 e comunque entro l'inizio non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del proprio orario giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di lavoro; il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosi, con raccomandata con ricevuta eventuale prosecuzione di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllo. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazionetale assenza”. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso Il dipendente è tenuto a comunicare il numero di mancata comunicazione e protocollo del certificato medico telematico di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza giustificazione dell’assenza nel più breve tempo possibile all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previsteprorogato al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso in cui il dipendente si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare viene richiesta alcuna certificazione medica e ma è tenuto a recuperare le ore perse; nel di servizio non effettuate. Nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medico.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro

Assenze per malattia. ( ArtL'assenza per malattia, ovvero il suo eventuale proseguimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza, ovvero prima dell'inizio dell'orario di lavoro se in turno o in orario elastico. 17 raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro 48 ore successive al giorno di inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa o il giorno successivo qualora trattasi di assenza limitata ad un solo giorno. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. E' consentito, comunque, anticipare al datore di lavoro il certificato medico anche via fax, con obbligo di consegnare l'originale il primo giorno di ripresa del CCNL 2002/ 05 lavoro. Il controllo della malattia da parte del datore di lavoro, è disposto, di norma, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti Aziende sanitarie locali. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso dalla sua residenza deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. Il dipendente assente per malattia deve comunicaremalattia, ancorché autorizzato formalmente in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio del proprio orario farsi trovare nel domicilio comunicato al datore di lavoro; , fin dal primo giorno e per tutto il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Sono fatte salve eventuali, documentate effettive necessità di assentarsi dal domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosiper visite mediche, con raccomandata con ricevuta prestazioni, terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti connessi alla malattia, o per altri giustificati motivi, di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità cui il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite dare preventiva informazione al datore di controllo. Qualora il dipendente debba allontanarsilavoro, durante le nonché idonea dimostrazione delle comprovate necessità che impediscono l'osservanza delle fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previsteorarie. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente si senta male è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro, il quale ha diritto di recuperare presso il terzo responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il servizio e lasci periodo di assenza ai sensi del comma 9, compresi gli oneri riflessi inerenti. Il dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di detto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medico.seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. ( Art1. 17 del CCNL 2002/ 05 Il dipendente assente per malattia deve comunicareha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a mezzo letterasvolgere qualsiasi proficuo lavoro. Il personale inidoneo resta collocato fuori ruolo e utilizzato a domanda in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. I criteri saranno definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Nel caso di gravi patologie sono esclusi dal computo per malattia anche le assenze connesse alle terapie. Il lavoratore è tenuto a comunicare la durata dell’assenza per le vie brevi appena la stessa è nota a seguito di visita medica, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza fermo restando l’obbligo a produrre entro 5 giorni la certificazione. Questo per consentire alla scuola di norma entro valutare subito l’esigenza di 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. 6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. chiamare il supplente. 11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro l'inizio del proprio orario di lavoro; il dipendente deve inoltre comunicare i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata dell'assenza e della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il domicilio controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 14. Il dipendente assente per malattia, pur in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato presenza di espressa autorizzazione del medico con la sola prognosicurante ad uscire, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità il dipendente è tenuto a rimanere presso il farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio per eventuali visite durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di controllolegge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicatoreperibilità, i motivi dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere documentati ed essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte all'amministrazione con l'indicazione della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella diversa fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previsteda osservare. 17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente si senta male all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il servizio periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e lasci il lavoro dopo aver effettuato più c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica legge 27.12.2002, n.289 e recuperare le ore perse; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, le ore non lavorate dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio sarà stato completato quand’anche il certificato medico decorresse dallo stesso giorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medicosuccessive modifiche.

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Samples: Ipotesi Di Contratto Collettivo Nazionale Del Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006 2009 E 1° Biennio Economico 2006 2007

Assenze per malattia. ( ArtPer quanto attiene alle assenze per malattia, l’articolo 55-septies, introdotto ex novo dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, individua nuove modalità di controllo che prevedono una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, per le assenze superiori a 10 giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare. 17 del CCNL 2002/ 05 Il dipendente assente per malattia deve comunicare, medico o la struttura sanitaria sono inoltre tenuti a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio del proprio orario di lavoro; il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare trasmettere il certificato medico all’INPS per via telematica, ai fini dell’attivazione dei controlli nei confronti del dipendente. L'inosservanza di tale obbligo costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con la sola prognosile aziende sanitarie locali, con raccomandata con ricevuta della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di ritorno o a mezzo assenza di recapito a manoun solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Nella fascia oraria Le fasce orarie di reperibilità il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora Il comma 6, dell’articolo 55-septies, citato, prevede, infine, che «il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte responsabile della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previste. Nel caso struttura in cui il dipendente si senta male durante lavora nonché il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivofunzionalità dell'ufficio, le ore condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3». A norma del già citato articolo 55-sexies, la violazione, da parte del dipendente, degli obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54 - alla quale consegua la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non lavorate dovranno essere recuperatericorrano i presupposti per l’irrogazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione dell’entità del risarcimento (cfr., il comma 1 dell’articolo in questione). In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario Fuori da questi casi, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di servizio sarà stato completato quand’anche appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, con conseguente applicazione nei suoi confronti delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il provvedimento che definisce il certificato medico decorresse dallo stesso giornogiudizio disciplinare stabilisce anche le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medicoDurante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti (cfr., il comma 2 dell’articolo in questione). Con riferimento a quest’ultima fattispecie, si richiama quanto detto sopra (pag. 12 ) a proposito del licenziamento disciplinare con preavviso per insufficiente rendimento. Richiamando quanto già sottolineato più volte, gli organi disciplinari competenti, qualora le condotte integranti le nuove fattispecie di illecito siano riferibili agli insegnanti, devono assicurare che l’esercizio del relativo potere sia effettivamente rivolto alla repressione di comportamenti antidoverosi e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006 09 E 1° Biennio Economico 2006 07