Assenze per malattia. 1. L’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi: a) “5 bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione. b) 5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale." c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.” 2. La lett. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue: a) l’intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto” 3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali.”
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assenze per malattia. 1. L’art. 24 45 (Assenze per malattia) del CCNL RAI CCPL di data 17 ottobre 2003 è sostituito dal seguente: “Art. 45
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del 14/7/97 posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del personale predetto periodo, si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso dall'Amministrazione di assentarsi per un ulteriore periodo non dirigentesuperiore a 18 mesi, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi:senza diritto ad alcun trattamento retributivo e senza maturazione dell'anzianità di servizio.
a) “5 bis3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento sanitario delle condizioni di salute del lavoratore per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. In caso di patologie gravi gravi, che richiedanorichiedano terapie salvavita, terapie salvavita ed e di altre assimilabiliad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico-legale dell’Azienda sanitaria (come, come ad esempio esempio, l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti l’infezione da AIDSHIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica), ai fini del presente articolo, articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale dall’ASL o Struttura Convenzionatada struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile prevista dal comma 8, lettera a). Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli effetti della tubercolosi.
5. Il dipendente affetto da malattie gravi (quali ad esempio cancro, tubercolosi, malattia mentale, poliomielite e AIDS) ha diritto, a domanda, di fruire, in aggiunta al periodo massimo di comporto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, di un anno di aspettativa, frazionabile in trimestri. Al termine di detta aspettativa, in caso di mancato rientro in servizio, l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro.
6. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione risolve il rapporto di lavoro.
7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 nonché dal comma 5 del presente articolo, non riducono proporzionalmente le quote ferie e sono computati ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di salario accessorio quiescenza e previdenza. Le assenze per malattia non determinano crediti o debiti orari.
8. La retribuzione spettante al dipendente assente per malattia è la seguente: intera retribuzione fondamentale mensile, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.
b) 5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizioogni altro compenso accessorio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981comunque denominato, per i giorni primi dodici mesi di eventuali cure termali, la assenza; 50% della retribuzione di cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a)) per ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. In presenza di due certificati di malattia consecutivi, con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia il lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive.
9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla struttura scolastica od educativa di appartenenza tempestivamente, e comunque per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia entro le ore 8.30, salvo comprovato impedimento, con l'obbligo di inviare relativo certificato medico all'Amministrazione di appartenenza, qualora l'assenza si protragga oltre i due giorni lavorativi, entro la terza giornata dall'inizio della malattia, ovvero dalla sua prosecuzione. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del comma 6controllo, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensilel’Amministrazione ha la facoltà di chiedere al dipendente, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61per un periodo successivo da indicare nella comunicazione, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo la documentazione della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza. Non è considerata malattia l'assenza antecedente la presentazione in servizio ritardata rispetto all'orario di lavoro giornaliero.
10. Il dirigente dell’istituzione scolastica/formativa/della struttura competente dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, attraverso con la facoltà di richiedere l'accertamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ad Istituti previdenziali pubblici.
11. Il dipendente che, durante l'assenza per malattia, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato alla struttura di appartenenza deve darne tempestiva comunicazione alla stessa, indicando il relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato alla struttura di appartenenza, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le competenti aziende eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie localie accertamenti specialistici regolarmente prescritti, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione alla struttura di appartenenza, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. L'inosservanza della reperibilità nelle fasce orarie per l'effettuazione di visite mediche non può comunque considerarsi giustificata qualora il dipendente non comprovi l'urgenza della stessa per sopravvenuta necessità assoluta ed indifferibile, a meno che lo stesso non attesti l'impossibilità di effettuare la visita in orari diversi. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi retribuzione per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.
13. Nei confronti del personale di cui al comma 4 autorizzato dal medico curante ad uscire dall'abitazione, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 del presente articolo.
14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8 del presente articolo, compresi gli oneri inerenti. In caso di omessa comunicazione o di indisponibilità a fornire la collaborazione indispensabile per consentire all'Amministrazione di far valere presso il terzo responsabile i propri diritti patrimoniali, il lavoratore è sanzionabile sul piano disciplinare con la multa, fatti salvi gli obblighi risarcitori.”
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Samples: Provincial Agreement
Assenze per malattia. 1. L’artIl dirigente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. 24 Ai fini della maturazione del CCNL RAI predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.
4. Superati i periodi di conservazione del 14/7/97 posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il dirigente sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dall’art. 7 del personale non D.P.R. n. 171/2011.
5. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso.
6. L’amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è integrato con l’aggiunta dei seguenti commiil seguente:
a) “5 bis. In intera retribuzione mensile, fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a 10 giorni o in caso di patologie gravi che richiedanoricovero ospedaliero, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il spetta comunque l’intero trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.economico;
b) 5 ter La disciplina 90% della retribuzione di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, lettera "a" per i giorni successivi 3 mesi di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."assenza;
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento 50% della retribuzione di particolari esigenze collegate cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti;
e) la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a terapie tale fine.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o visite specialisticheda struttura sanitaria competente, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dirigente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
16. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dirigente è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti dei soggetti interessatidel terzo responsabile.”
2. La lett. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali.”
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Assenze per malattia. 1. L’artIl dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. 24 Ai fini della maturazione del CCNL RAI predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del 14/7/97 dipendente l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non dirigenteinterrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commiil seguente:
a) “5 bisintera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie gravi che richiedano, richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni anche quelli di assenza dovuti alle citate conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
10. L’assenza per malattia, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o Struttura Convenzionata. In tali giornate educativo in cui il dipendente ha diritto presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in ogni cui essa si verifica, anche nel caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazioneeventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 5 ter e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La disciplina presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile35 della legge 27.12.2002, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie localin. 289 e successive modifiche.”
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Assenze per malattia. 1. L’artAi sensi dell’art. 24 71, comma 1 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigenteDL 112/2008, è integrato così come convertito con l’aggiunta dei seguenti commi:
a) “5 bis. In caso di patologie gravi che richiedanola Legge 133/2008, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni ciascun periodo di assenza per malattia i relativi del dipendente di qualunque durata, nei primi 10 giorni è corrisposto un trattamento economico comprendente solo le seguenti voci: -Stipendio tabellare; -Posizione economica orizzontale; -Retribuzione individuale di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto anzianità (se in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.
bgodimento) 5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”-Assegni ad personam (se in godimento)
2. La letttrattenuta avverrà con la mensilità successiva al mese in cui s’è verificata l’assenza per malattia in ventiseiesimi, secondo la disciplina di cui all’art. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 6110, comma 1 4 del presente contratto”CCNL 9.5.2006.
3. Il Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale le voci corrisposte saranno quelle nelle percentuali previste.
4. Nel caso di trattamento economico ridotto in caso di assenza per malattia di cui all’art. 21, comma 8, dell’art. 24 7 del CCNL RAI 6.7.95 le predette voci di trattamento economico fondamentale saranno corrisposte nella stessa misura percentualmente così ridotta.
5. Resta fermo il trattamento economico per intero così come previsto dall’art. 22 del 14/7/97 CCNL 6.7.95 in caso di assenza per infortunio sul lavoro od a causa di malattia professionale, nonché per le assenze di cui all’art. 21, comma 7 bis del personale CCNL 6.7.95.
6. Qualora la assenza per malattia si protragga per un periodo superiore a 10 gg. ed in ogni caso al terzo periodo di assenza per malattia nell’anno solare l’assenza dovrà essere giustificata con apposita certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, compresi i medici di base.
7. Anche per l’assenza di un solo giorno per malattia sarà dovuta la certificazione medica giustificativa. Sarà obbligo del Comune, nei casi previsti dalla legge, inviare al dipendente la visita del medico fiscale dell’ASL, competente per territorio.
8. Le assenze per malattia non dirigente è sostituito sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme per la contrattazione integrativa, sono escluse le assenze per congedo per maternità, compresa l’interdizione anticipata al lavoro, quella per paternità.
9. Una volta che il dipendente abbia comunicato all’Ufficio competente del Comune la propria assenza per malattia, anche qualora non si sia ancora recato dal seguente: “11. L’Ente dispone proprio medico e non sia stato da questo visitato dovrà mantenersi disponibile presso la sede dove ha comunicato di trascorrere il controllo periodo di malattia nelle fasce d’obbligo previste dalle vigenti Circolari in materia del Dipartimento della Funzione pubblica di ciascuno dei giorni di durata della malattia stessa , compresi i giorni non lavorativi e quelli festivi per potere essere sottoposto a visita di norma fin dal primo giorno di assenzacontrollo da parte del medico fiscale. Qualora il dipendente ammalato dovesse sottoporsi a visite mediche, attraverso esami clinici o terapie per cui dovesse assentarsi da detta sede deve preventivamente informare il competente Ufficio del Comune, in caso contrario la sua assenza alla visita fiscale non sarà da considerarsi giustificata, con tutte le competenti aziende sanitarie localiconseguenze previste nella fattispecie.”
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Samples: Regolamento Sull’ordinamento Degli Uffici E Dei Servizi
Assenze per malattia. 1. L’artIl dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. 24 Ai fini della maturazione del CCNL RAI predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere, su richiesta del 14/7/97 dipendente, l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’Amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dalla Sovrintendenza scolastica provinciale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non dirigenteinterrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commiil seguente:
a) “5 bisintera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi dodici mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie gravi che richiedano, richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni anche quelli di assenza dovuti alle citate terapieterapie certificate dal Servizio Sanitario pubblico. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
10. L’assenza per malattia, debitamente certificati dalla salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L’istituzione scolastica, oppure l’Amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente Azienda sanitaria Locale organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o Struttura Convenzionataprivate.
13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’Amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a) e b), compresi gli oneri inerenti. In tali giornate caso di omessa comunicazione o di indisponibilità a fornire la collaborazione indispensabile per consentire all’Amministrazione di far valere presso il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazioneterzo responsabile i propri diritti patrimoniali, il lavoratore è sanzionabile sul piano disciplinare, fatti salvi gli obblighi risarcitori.
b) 5 ter La disciplina 18. Le disposizioni di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile35 della legge 27.12.2002, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie localin. 289.”
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Samples: Contract for Teaching Staff
Assenze per malattia. (Art. 34 CCNL 9.8.2000)
1. L’artIl dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di di- ciotto mesi. 24 Ai fini della maturazione del CCNL RAI predetto perio- do, si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavo- ratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento re- tributivo.
3. Su richiesta del 14/7/97 dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Am- ministrazione procede all’accertamento delle condi- zioni di salute del personale dipendente stesso, secondo le moda- lità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di veri- ficare la sussistenza dell’inidoneità a svolgere profi- cuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto pre- visti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell’accertamento disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svol- xxxx qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione ha fa- coltà di procedere alla risoluzione del rapporto corri- spondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del pre- avviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può es- sere impiegato in mansioni di altra area della stessa ca- tegoria o in mansioni di categoria immediatamente infe- riore, l’Amministrazione provvede alla mobilità, a ri- chiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria im- mediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribu- zione attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non dirigenteriassorbibile dai futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi:
a) “5 bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini salvo quelli pre- visti dal comma 2 del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni non interrompo- no la maturazione dell’anzianità di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazioneservizio a tutti gli ef- fetti.
b) 5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali.”
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Assenze per malattia. (art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL 26.05.1999)
1. L’artIl dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. 24 Ai fini della maturazione del CCNL RAI predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del 14/7/97 dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non dirigenteinterrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commiil seguente:
a) “5 bisintera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie gravi che richiedano, richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni anche quelli di assenza dovuti alle citate terapieterapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o Struttura Convenzionata. In tali giornate educativo in cui il dipendente ha diritto presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in ogni cui essa si verifica, anche nel caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazioneeventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 5 ter e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La disciplina presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile35 della legge 27.12.2002, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie localin.289.”
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Assenze per malattia. 1. L’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non Il dirigente, è integrato con l’aggiunta i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali non in prova ed i segretari assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 171/2011. Per i segretari comunali, a tal fine, l‘amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno il superamento dei seguenti commi:periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta permanente inidoneità specifica al solo svolgimento dell’incarico di segretario.
a) “5 bis5. In Nel caso di patologie gravi che richiedanoinidoneità permanente assoluta, terapie salvavita ed altre assimilabilil’amministrazione o, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapiaper i segretari, il trattamento riabilitativo Ministero dell’interno, a seguito della specifica comunicazione della stessa da parte dell’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso.
6. L’amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica dell’interessato, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell’attività in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per soggetti affetti da AIDSmalattia, ai fini salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni non interrompono la maturazione dell’anzianità di assenza servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al personale assente per malattia i relativi giorni nel periodo di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.
b) 5 ter La disciplina conservazione del posto di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 1 è sostituita stabilito come segue:
a) intera retribuzione mensile, per i primi 9 mesi di assenza; per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l’intera retribuzione fissa mensiledi cui alla tabella allegata 3 al CCNL del3.11.2005, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera acome aggiornata dal protocollo d’intesa dell’11.4.2007, dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera i"a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) nell’art50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi di assenza;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l’attività di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine;
f) sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero.
11. 61Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre- ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza o all’amministrazione di assegnazione, per i segretari, tempestivamente e comunque all’inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.
13. Il personale che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari assenti per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, sono tenuti a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora l’interessato debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
16. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dall’interessato è versato da quest’ultimo all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell’Interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell’art.7, comma 1 1, e dell’art.19, comma 5, del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie localiDPR n.465/1997.”
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Assenze per malattia. 1. L’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non Il dirigente, è integrato con l’aggiunta i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali non in prova ed i segretari assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 171/2011. Per i segretari comunali, a tal fine, l‘amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno il superamento dei seguenti commi:periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta permanente inidoneità specifica al solo svolgimento dell’incarico di segretario.
a) “5 bis5. In Nel caso di patologie gravi che richiedanoinidoneità permanente assoluta, terapie salvavita ed altre assimilabilil’amministrazione o, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapiaper i segretari, il trattamento riabilitativo Ministero dell’interno, a seguito della specifica comunicazione della stessa da parte dell’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso.
6. L’amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica dell’interessato, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell’attività in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per soggetti affetti da AIDSmalattia, ai fini salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni non interrompono la maturazione dell’anzianità di assenza servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al personale assente per malattia i relativi giorni nel periodo di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.
b) 5 ter La disciplina conservazione del posto di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 1 è sostituita stabilito come segue:
a) intera retribuzione mensile, per i primi 9 mesi di assenza; per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l’intera retribuzione fissa mensiledi cui alla tabella allegata 3 al CCNL del3.11.2005, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera acome aggiornata dal protocollo d’intesa dell’11.4.2007, dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera i"a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) nell’art50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi di assenza;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l’attività di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine;
f) sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero.
11. 61Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza o all’amministrazione di assegnazione, per i segretari, tempestivamente e comunque all’inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.
13. Il personale che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari assenti per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, sono tenuti a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora l’interessato debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
16. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dall’interessato è versato da quest’ultimo all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell’Interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell’art.7, comma 1 1, e dell’art.19, comma 5, del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie localiDPR n.465/1997.”
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Assenze per malattia. 1. L’artDopo il comma 7 dell’art. 24 21 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente6.7. 95, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi:
a) inserito il seguente: “5 bis7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano, richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazioneprevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo”.
b) 5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 4 dell’art.21 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente 6.7.1995 è sostituito dal seguente: “114. L’Ente dispone Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma, nel caso che il controllo dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della malattia stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di norma fin profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l’art.4, comma 4, della legge n.68/1999”.
3. Nell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995, dopo il comma 4, nel testo modificato dal primo giorno di assenzacomma 2, attraverso le competenti aziende sanitarie localiè inserito il seguente comma 4 bis: “4.bis.Xxx non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.”
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Assenze per malattia. (art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL 26.05.1999)
1. L’artIl dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. 24 Ai fini della maturazione del CCNL RAI predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del 14/7/97 dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non dirigenteinterrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commiil seguente:
a) “5 bisintera retribuzione fissa mensile, ivi compresicompresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventualeogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie gravi che richiedano, richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni anche quelli di assenza dovuti alle citate terapieterapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o Struttura Convenzionata. In tali giornate educativo in cui il dipendente ha diritto presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in ogni cui essa si verifica, anche nel caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazioneeventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 5 ter e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La disciplina presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile35 della legge 27.12.2002, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie localin.289.”
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Assenze per malattia. 1. L’artIl dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. 24 Ai fini della maturazione del CCNL RAI predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del 14/7/97 dipendente l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non dirigenteinterrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commiil seguente:
a) “5 bisintera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post- ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie gravi che richiedano, richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni anche quelli di assenza dovuti alle citate conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
10. L’assenza per malattia, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o Struttura Convenzionata. In tali giornate educativo in cui il dipendente ha diritto presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in ogni cui essa si verifica, anche nel caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazioneeventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 5 ter e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La disciplina presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.”
2. La lett. a), del comma 6, presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
a) l’intera retribuzione fissa mensile35 della legge 27.12.2002, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie localin.289 e successive modifiche.”
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Samples: Not Applicable
Assenze per malattia. 1. L’artIl dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. 24 Ai fini della maturazione del CCNL RAI predetto periodo, si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso dal datore di lavoro, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento economico e senza maturazione dell'anzianità di servizio.
3. Il dipendente affetto da malattie gravi (quali cancro, tubercolosi, poliomielite e AIDS) ha diritto, a domanda, in aggiunta al periodo massimo di comporto previsto dai commi 1 e 2 del 14/7/97 presente articolo, di un anno di aspettativa senza retribuzione, frazionabile in trimestri. Al termine di detta aspettativa, in caso di mancato rientro in servizio, l’Ente gestore risolve il rapporto di lavoro. Su richiesta del personale non dirigentedipendente, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commi:il datore di lavoro procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, tramite i competenti organi sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo rapporto.
a) “5 bis4. In caso di patologie gravi gravi, che richiedano, richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, come (ad esempio esempio: l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti l’infezione da AIDSHIV-AIDS nelle fasi di bassi indici di disabilità specifica), ai fini del presente articoloo di altre ad esse assimilabili in seguito alle indicazioni fornite dal competente Servizio dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia malattia, di cui al precedente comma 1, i relativi giorni di ricovero ospedaliero ospedaliero, o di day - day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale dall’ASL o Struttura Convenzionatada strutture convenzionate. In tali giornate il lavoratore percepirà la stessa retribuzione dei dipendenti delle Scuole provinciali, se la P.A.T. riconoscerà e autorizzerà preventivamente i costi relativi. Sono fatte salve le disposizioni normative vigenti a tutela degli affetti dalla tubercolosi.
5. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza, è esperito, a seguito di domanda dell'interessato, ogni utile tentativo compatibilmente con le esigenze della scuola per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse anche se rientranti tra quelle di un profilo professionale di livello funzionale inferiore. In quest'ultimo caso -fatto salvo quanto stabilito dal Programma Annuale della P.A.T. di cui all'art. 33 del T.U. delle leggi provinciali in materia di scuola dell'infanzia -, il dipendente conserverà quanto ha diritto maturato per anzianità e la differenza di retribuzione tra i due livelli sarà computata nel maturato. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a livello funzionale-retributivo superiore.
6. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi dello stesso comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il datore di lavoro risolve il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Durante il periodo di assenza dal servizio per motivi di salute al personale viene assicurato il seguente trattamento: - per i primi 3 giorni: stipendio intero tutto a carico del datore di lavoro; - dal 4° al 20° giorno: stipendio intero di cui il 50 per cento a carico dell'Ente Assistenziale e la differenza fino alla concorrenza del 100 per cento a carico dell’Ente gestore; - dal 21° giorno al 180° giorno: stipendio intero di cui il 66,66 per cento a carico dell'Ente Assistenziale e la differenza fino alla concorrenza del 100 per cento a carico dell’Ente gestore; - oltre il 180° giorno, nell'arco dell'anno solare, il trattamento assicurato è tutto a carico del datore di lavoro. L’Ente gestore provvederà in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi ad integrare il trattamento economico come sopra stabilito garantendo al dipendente l'intero stipendio per lavoro straordinario i primi 12 mesi e turnazioneal 50 per cento per il restante periodo, salvo che la misura stabilita dall'Ente Assistenziale sia superiore, perché in questo caso verrà liquidata solo quest'ultima.
b) 5 ter La disciplina 9. Previo accordo con l'Ente assistenziale, nonché di cui intesa e con il consenso del dipendente interessato, l’Ente gestore anticiperà al comma 5bis dipendente medesimo il trattamento economico previsto per la malattia, riscuotendo successivamente dall'Ente Assistenziale l'indennità anticipata.
10. Qualora vengano corrisposti ai dipendenti delle Scuole provinciali trattamenti economici integrativi per la malattia rispetto a quelli dovuti per legge, l’Ente gestore garantirà equivalenti trattamenti al proprio personale che si applica ai mutilati o invalidi trova nelle stesse situazioni, previo riconoscimento economico da parte della P.A.T..
11. Le assenze dal servizio per motivi di guerra o salute debbono essere giustificate per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui iscritto; il certificato medico deve essere inviato al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione dell’orario datore di lavoro e all’I.N.P.S. entro il giorno successivo a quello dell'inizio o della prosecuzione dell'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Xxxxxxx le disposizioni dettate dall'Ente Assistenziale circa la reperibilità nei confronti dei soggetti interessatiperiodi di malattia.”
212. La lettLe malattie del personale potranno essere controllate nel rispetto dell'art. a)5 della legge 20 maggio 1970, del comma 6, dell’artn. 300 e succ. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:mod. ed integr..
a) l’intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
313. Il comma 8dipendente che, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente dispone durante l'assenza per malattia, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all’Ente gestore deve darne tempestiva comunicazione, indicando il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie localirelativo indirizzo.”
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Assenze per malattia. 1. L’art. 24 del Xxxxx restando i contenuti di cui all’art.21 CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente6.7.1995 e CCRL 01.08.2002, è integrato con l’aggiunta dei seguenti commisi ritiene opportuno ribadire e precisare quanto segue:
a) “5 bis. In caso a. I periodi di patologie gravi che richiedanoassenza per malattia, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni non interrompono la maturazione dell’anzianità di assenza servizio a tutti gli effetti.
b. L’assenza per malattia i relativi giorni deve essere comunicata all’ufficio di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario appartenenza tempestivamente e turnazione.
b) 5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) 5 quater Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC favorisce un’idonea articolazione comunque all’inizio dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessatidel giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.”
2c. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. La lett. a), del comma 6, dell’art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è sostituita come segue:prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
a) l’intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell’art. 61, comma 1 del presente contratto”
3. Il comma 8, dell’art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente: “11. L’Ente d. L’amministrazione dispone il controllo della malattia malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale.
e. Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
f. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
g. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le competenti aziende sanitarie localifasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.”
h. Qualora il dipendente si allontani dal lavoro (causa malattia) dopo un certo orario prestato, e presenta certificato medico di pari data, le ore lavorate non sono né recuperabili né possono essere compensate con lavoro straordinario.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale