Common use of Assicurazioni a carico dell’esecutore Clause in Contracts

Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 2.500.000,00 euro. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. causa È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,143 e 144 del medesimo decreto.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario Il CONTRAENTE assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario del CONTRAENTE l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette CONTRAENTE si impegna a Roma Capitale trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazionearticolo. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.garanzia nei confronti della stazione appaltante

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni d’infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. causa.(clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 7, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazionegaranzia nei confronti della stazione appaltante. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale. Il presente contratto non prevede subappalto.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicurazioneche assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale.

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Samples: www.comune.roma.it

Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.000.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale.

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Samples: Patto Di Integrità Di Roma Capitale, Degli Enti Che Fanno Parte Del Gruppo Roma Capitale E Di Tutti Gli Organismi Partecipati

Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario L’Organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appaltodel servizio, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario dell’Organismo l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appaltoprestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto L’Organismo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103129, comma 7 1, del CodiceCodice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri copra i danni subiti dalla stazione appaltante o da terzi. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appaltodel servizio. All'atto della stipula del presente contratto il legale rappresentante dovrà produrre copia delle polizze assicurative e ricevuta di costituzione del deposito cauzionale come indicato. L’Organismo assumerà in proprio e totalmente, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, ogni responsabilità per eventi di danno o pericolo derivanti da azioni, omissioni, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme o regolamenti che possano cagionare danni a terzi o all’Amministrazione. L’Organismo dovrà provvedere alla stipula di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale di copertura non inferiore a euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto sottoscrizione del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazioneconclusione dello stesso. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

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Samples: www.comune.roma.it

Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario Il CONTRAENTE assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario del CONTRAENTE l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente CONTRAENTE trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, appaltatrice restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causacausa (clausola vessatoria). È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma CapitaleCapitale (clausola vessatoria). L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.” La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.garanzia nei confronti di Roma Capitale. Restano a carico dell’esecutore:

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato certi- ficato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore dell’ese- cutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 7, del Codice, Codice a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato dell’ attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti di Roma Capitale. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. Non è ammesso il subappalto.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 7, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto dal giorno 00/00/2018 e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzioneesecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contratto. Il contraente trasmette a Roma Capitale ha trasmesso alla stazione appaltante copia della polizza n. 0000000 di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazionearticolo. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanziagaranzia nei confronti della stazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.garanzia nei confronti della stazione appaltante Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,143 e 144 del medesimo decreto e xx.xx. e ii..

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Assicurazioni a carico dell’esecutore. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligatoL’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in analogia a quanto disposto dall'articolo 103dipendenza dell’appalto, comma 7 del Codice, a stipulare una qualunque ne sia la natura o la causa. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione che assicuri cui al presente articolo almeno 10 gg prima della consegna dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione della stipula del certificato di regolare esecuzionepresente contratto. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore dell'O.A. non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di conclusione dello stesso. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’O.A. non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. Non è ammesso il subappalto, in quanto trattasi di appalto di servizi sociali destinati al recupero psico- sociale di minori entrati nel circuito penale.

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