ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. Ai sensi dell’art. 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, il contratto concluso sul MePA (documento di stipula generato dal Mercato elettronico di Consip SpA) è assoggettato all’imposta di bollo come previsto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/2011. L’assolvimento è a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante. Pertanto, entro n. 15 (quindici) giorni dall’avvenuta stipula del contratto l’aggiudicatario provvede ad inviare mediante un’apposita comunicazione P.E.C. all’indirizzo P.E.C. della Stazione appaltante xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx copia scannerizzata e firmata digitalmente del contratto sul quale sarà apposta la relativa marca da bollo. In caso di mancata trasmissione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrare apposita segnalazione dell’omesso pagamento all’Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. Il fornitore si assume l’obbligo del versamento dell’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, essendo i documenti di stipula generati dal portale MePA soggetti al tributo nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sull’istanza di partecipazione sarà inserita nell'apposito campo “Assolvimento imposta di bollo”, nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 642/1972. Qualsiasi modalità prescelta, nel rispetto di quanto previsto dal predetto DPR, è ritenuta conforme (es. F 24 o F 23, scansione della marca da bollo cartacea annullata con il codice CIG della gara, etc.). Relativamente al modello F 23, il codice ufficio è “TER” e il codice tributo è “456T”. Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi all’Agenzia delle Entrante, competente in materia.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. Ai sensi dell’art. 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, il contratto concluso sul M.e.P.A. di Consip S.p.A. (documento di stipula generato dal Mercato elettronico di Consip S.p.A.) è assoggettato all’imposta di bollo come previsto dall’art. 53 delle Regole di Sistema di e-procurement del MePA di Consip SpA e dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96E/2013. L’assolvimento è a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante. Pertanto, entro n. 15 (quindici) giorni dall’avvenuta stipula del contratto l’aggiudicatario provvede ad inviare mediante un’apposita comunicazione P.E.C. all’indirizzo P.E.C. della Stazione appaltante xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx copia scannerizzata e firmata digitalmente del contratto sul quale sarà apposta la relativa marca da bollo. In caso di mancata trasmissione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrare apposita segnalazione dell’omesso pagamento all’Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della sud- detta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'A- genzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. Il codice tributo per il pagamento sarà 1552 Atti privati – imposta di bollo A comprova del pagamento, il concorrente inserisce nella busta amministrativa virtuale la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. X.xx Monforte – 00000 Xxxxxx – Tel. 02/0000000 – Fax mail: 06/00000000 e-mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx posta certificata: xxx_Xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. Fra i Comuni di: Campogalliano Carpi Novi di Modena Soliera
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. 1. L’assolvimento dell’imposta di bollo (marca da bollo virtuale), quando è dovuta, per le pratiche telematiche riguardanti le richieste ed il rilascio di autorizzazioni, può essere adempiuto secondo le seguenti modalità:
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. Ai sensi dell’art. 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, il contratto concluso sul M.e.P.A. (documento di stipula generato dal Mercato elettronico di Consip S.p.A.) è assoggettato all’imposta di bollo come previsto dall’art. 53, c. 3, delle regole del sistema di e-procurement. Al termine della procedura negoziata il Mercato Elettronico produrrà il documento di stipula, che è assoggettato all’imposta di bollo (attualmente Euro 16,00 ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta dall’aggiudicatario della presente procedura gara d’appalto, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante. L'imposta di bollo potrà essere assolta da parte dell’aggiudicatario con le modalità previste dall’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dall’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno che dovrà essere annullato con timbro e firma della dell’operatore economico aggiudicatario, e inviato mediante un’apposita comunicazione P.E.C. all’indirizzo P.E.C. della Stazione appaltante; in alternativa si può utilizzare la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario provvederà ad inviare mediante un’apposita comunicazione P.E.C. all’indirizzo P.E.C. della Stazione appaltante copia scannerizzata e firmata digitalmente del contratto sul quale sarà apposta la relativa marca da bollo. Si precisa che tale adempimento dovrà avvenire entro n. 15 (quindici) giorni dall’avvenuta stipula del contratto; in caso di mancata trasmissione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrare apposita segnalazione dell’omesso pagamento all’Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione. Al fine di comprendere meglio le modalità di adempimento dell’assolvimento dell’imposta di bollo, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36 del 06/12/2006.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. L'imposta di bollo è assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. L’impresa e/o il datore di lavoro, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di incentivo, dovrà digitare nell’apposito campo il codice univoco e la data di emissione della marca, salvo che ricorra una ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vig ente, per le sole imprese aventi natura giuridica di Onlus. L’impresa e/o il datore di lavoro sono tenuti a stampare il frontespizio della richiesta, apporre la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi ne l corso dei quali gli Enti preposti possono effettuati specifici controlli.