PARTE PRIMA. Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende, anche per il tramite delle Federazioni locali, informano gli organismi sindacali stipulanti a livello aziendale o locale e, su loro richiesta, procedono all’esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi. Le suddette procedure di informazione e di esame congiunto sono attivate successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto all'attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni. Nell’ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le Parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/4/2000, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni, con riferimento alle prestazioni ordinarie.
PARTE PRIMA. Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende, anche per il tramite delle Federazioni locali, informano a mezzo di apposita comunicazione scritta gli Organismi sindacali aziendali e, anche per il tramite delle Federazioni locali, gli organismi sindacali locali, stipulanti a livello aziendale o locale, stipulanti la contrattazione collettiva di Xxxxxxxxxx, e, su loro richiesta, procedono all'esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi. Le suddette procedure di informazione e di esame congiunto sono attivate successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto all'attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni. Nell'ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/4/2000, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni, con riferimento alle prestazioni ordinarie. Nei casi di trasferimenti collettivi derivanti dai processi di cui alla presente parte prima, le parti possono, altresì, prevedere temporanee misure di sostegno al fine di attenuare le conseguenze di eventuali disagi connessi alla mobilità territoriale dei lavoratori, anche avvalendosi degli strumenti previsti dal Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e per la mobilità; tali strumenti potranno agire di concerto con ulteriori strumenti di legge e di contratto.
PARTE PRIMA. FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
1) Al Fondo potranno iscriversi su base volontaria i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. L’iscrizione del lavoratore al Fondo determina l’obbligo del versamento del contributo da parte della azienda. Per il solo anno 2013 saranno iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato disciplinati dal presente c.c.n.l. che non beneficino di forme di assistenza sanitaria integrativa.
2) Il contributo complessivo sarà, pari a 120 euro annui che per il primo anno sarà interamente a carico della azienda. Per gli anni successivi il contributo sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con le percentuali rispettivamente del 70% e del 30%.
3) Dovrà essere individuata una forma assicurativa con prestazioni modulari in modo che i lavoratori che lo desiderano possano, a loro carico, aggiungere al pacchetto base di prestazioni ulteriori moduli e/o estendere la copertura ai familiari. Dovrà altresì essere verificata la possibilità che la copertura assicurativa venga estesa anche ad interventi di prevenzione.
4) Il Fondo dovrà essere configurato in modo che i contributi possano beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge.
5) Esclusione dall’obbligo contrattuale delle aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità o di alcune categorie di dipendenti. In questo secondo caso l’esclusione riguarda solo i dipendenti già coperti da forme di prevenzione e/o di assistenza sanitaria integrativa.
PARTE PRIMA. IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
PARTE PRIMA. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PARTE PRIMA. (Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale)
PARTE PRIMA. COMMERCIO E DIRITTO COMMERCIALE: ANTEFATTI STORICI
PARTE PRIMA. I contratti con i clienti
PARTE PRIMA. Titolo I – Disposizioni preliminari
PARTE PRIMA. Il Portale Deposito Atti Penali PDP