Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (Art. 50 DLgs 81/2008) 1) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. 2) La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 del DLgs 81/2008 e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale. 3) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'Art. 50, comma 1, lett. e) e i) del DLgs 81/2008. Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'Art. 28 comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza. 4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione. 5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale e contenuta all'art. 50 DLgs 81/2008)19, D.lgs. n. 626/94, si concordano le seguenti procedure e indicazioni:
1a) Il il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le Tali visite che intende effettuare negli ambienti si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di lavoroprevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2b) La consultazione del rappresentante per la sicurezzaNei casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e RLS, questa si deve essere svolta svolgere in modo da garantire la sua tempestività ed effettivitàeffettività e tempestività. Il datore di lavoro, fornendo pertanto, consulta il RLS su tutti gli strumenti necessarieventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale RLS. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione, consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
3c) Il rappresentante per la sicurezza RLS ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Artalle lett. 50e) ed f), comma 1, lettart. e) e i) del DLgs 81/200819, D.lgs. Ha n. 626/94. Lo stesso RLS ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla il rapporto di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall'art. 28 4, comma 2, conservato custodito presso l'istituto a norma dell'Artl'azienda nei casi previsti dal D.lgs. 28 comma 3n. 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanteRLS, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativalegge. Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale. Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza. Per informazioni, informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono lavoro s'intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed riferite alla sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezzasingola realtà lavorativa.
4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 50 DLgs 81/2008)19 del decreto legislativo n. 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
1a) Il il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2b) La consultazione del rappresentante per la sicurezzaNei casi in cui il decreto legislativo n. 626/94 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e rappresentante alla sicurezza, questa si deve essere svolta in svolgere nel modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessaripiù sollecito possibile. Il verbale datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbaleha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
3c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. alle lettere e) e ied f) del DLgs 81/2008comma 1 dell’art. Ha 19 del decreto legislativo n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall’art. 28 4 comma 2, conservato 2 custodito presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanterappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante del segreto aziendale. Le Parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti designati nei casi di cui all'Art. 35al punto 1, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.lettera b.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 50 DLgs 81/2008)19 del decreto legislativo n. 626/1994, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
1a) Il il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli agli ambienti di lavoro.. Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato;
2b) La consultazione del rappresentante per la sicurezzanei casi in cui il decreto legislativo n. 626/1994 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e Rappresentante alla sicurezza, questa si deve essere svolta in svolgere nel modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessaripiù sollecito possibile. Il verbale datore di lavoro, pertanto, consulta il Rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il Rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge;
3c) Il rappresentante il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, alle lett. e) e ied f) del DLgs 81/2008comma 1 dell'art. Ha 19 del decreto legislativo n. 626/1994. Lo stesso Rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla consultare, ove previsto, il rapporto di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall'art. 28 4, comma 2, conservato 2 custodito presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3l'azienda nei casi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanteRappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentanteRappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante del segreto aziendale. Le parti provinciali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei Rappresentanti per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti designati nei casi di cui all'Artal punto 1, lett. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbaleb).
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 DLgs 81/2008)19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
1) a. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le Tali visite che intende effettuare negli ambienti si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di lavoroprevenzione e protezione o ad un altro addetto da questi incaricato.
2) La consultazione del rappresentante per la sicurezzab. Nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e rappresentante alla sicurezza, questa si deve essere svolta svolgere in modo da garantire la sua tempestività ed effettivitàeffettività e tempestività. Il datore di lavoro, fornendo pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli strumenti necessarieventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione consultazione, di cui l’azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale rappresentante per la sicurezza. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione, l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
3) c. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. alle lettere e) e ied f) del DLgs 81/2008comma 1 dell’art. Ha 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla il rapporto di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall’art. 28 4 comma 2, conservato 2 custodito presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanterappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Artdel segreto aziendale. 50 Le parti regionali delle organizzazioni firmatarie del DLgs 81/2008. Tale formazionepresente accordo definiranno le modalità di consultazione, a carico del datore di accesso ai luoghi di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti di informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni sicurezza. Per informazioni inerenti l’organizzazione e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore gli ambienti di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito si intendono quelle riferite alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbalesingola realtà lavorativa.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (Art. 50 DLgs 81/2008)
1) Il Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza, le parti concordano sulle seguenti indicazioni: - Accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza Sicurezza segnala preventivamente all’azienda le visite che intende effettuare negli agli ambienti di lavoro.
2) La . Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato. - Modalità di consultazione: laddove la legge prevede a carico dell’Azienda la consultazione del rappresentante Rappresentante per la sicurezzaSicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 del DLgs 81/2008 e questa si deve essere svolta svolgere in modo da garantire la sua tempestività ed effettivitàeffettività e tempestività. L’Azienda, fornendo pertanto, consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli strumenti necessarieventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale Rappresentante per la Sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza conferma l'avvenuta l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3) Il verbale della stessa. In fase di prima applicazione dell’intesa nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato il rappresentante per la sicurezza sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle RSU/RSA delle XX.XX. firmatarie del CCNL. A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dalla legge. - Informazioni e documentazione aziendale: il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'Artla documentazione aziendale. 50, comma 1, lett. e) e i) del DLgs 81/2008. Ha Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla il rapporto di valutazione dei rischi, di cui all'Art. 28 comma 2, conservato rischi presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3il Teatro. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativalegge. Per informazioni, informazioni inerenti l'organizzazione l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono lavoro s’intendono quelle concernenti l'istituto, riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene ed alla all’igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il del segreto industriale. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza: il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata alla formazione. La formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazionedei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavorodell’azienda, verrà realizzata attraverso si svolgerà nell’ambito dell’attività lavorativa o mediante permessi retribuiti aggiuntivi, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la normale loro attività, . Tale programma deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia comprendere quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08. Si prevedono inoltre gli aggiornamenti di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti legge ogni qual volta vengano introdotte innovazioni sulla che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezzalavoratori. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. - Riunioni periodiche: Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi significative variazioni delle condizioni della sicurezza dei lavoratori in relazione all’aumentato numero di prevenzioni presenti nell'istitutoinfortuni in qualsiasi settore. Della riunione viene redatto relativo verbale- Controlli: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione visite sui luoghi di lavoro a fronte di variazioni del sistema produttivo. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo restano in vigore le disposizioni di legge ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 81/08.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (Art. 50 DLgs 81/2008)
1) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2) La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 del DLgs 81/2008 e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'Art. 50, comma 1, lett. e) e i) del DLgs 81/2008. Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'Art. 28 comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 50 DLgs 81/2008)19 del decreto legislativo 626/94, si con- cordano le seguenti procedure ed indicazioni:
1a) Il il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle del- le esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al respon- sabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2b) La nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del dato- re di lavoro, la consultazione del rappresentante per la alla sicurezza, è prevista a carico del questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, ai sensi e pertan- to, consulta il rappresentante per gli effetti dell'Art. 50 del DLgs 81/2008 e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessarisicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il verbale rap- presentante per la sicurezza in occasione della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbaleha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di con- sultazione secondo le previsioni di legge.
3c) Il il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni informazio- ni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. alle lettere e) e ied f) del DLgs 81/2008comma 1 dell’art. Ha 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall’art. 28 4 comma 2, conservato 2 custodito presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanterappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante del segre- to aziendale. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti desi- gnati nei casi di cui all'Art. 35al punto 1, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.lettera b.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 50 DLgs 81/2008)19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti proce- dure ed indicazioni:
1a) Il il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2b) La consultazione del rappresentante per la sicurezzanei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e rappresentante alla sicurezza, questa si deve essere svolta in svolgere nel modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessaripiù sollecito possibile. Il verbale datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbaleha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
3c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. alle lettere e) e ied f) del DLgs 81/2008comma 1 dell’art. Ha 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall’art. 28 4 comma 2, conservato 2 custodito presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanterappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante del segreto aziendale. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documen- tazione dei rappresentanti per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti designati nei casi di cui all'Art. 35al punto 1, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.lettera b.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (Art. 50 DLgs 81/2008)
1) Il Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza, le parti concordano sulle seguenti indicazioni: - Accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza Sicurezza segnala preventivamente all'azienda le visite che intende effettuare negli agli ambienti di lavoro.
2) La . Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato. - Modalità di consultazione: laddove la legge prevede a carico dell'Azienda la consultazione del rappresentante Rappresentante per la sicurezzaSicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 del DLgs 81/2008 e questa si deve essere svolta svolgere in modo da garantire la sua tempestività ed effettivitàeffettività e tempestività. L'Azienda, fornendo pertanto, consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli strumenti necessarieventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale Rappresentante per la Sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza conferma l'avvenuta l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3) Il verbale della stessa. In fase di prima applicazione dell'intesa nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato il rappresentante per la sicurezza sicurezza, le procedure di consultazione si svolgono alle R.S.U./R.S.A. delle XX.XX. firmatarie del C.C.N.L. A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dalla legge. Informazioni e documentazione aziendale: il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'Artla documentazione aziendale. 50, comma 1, lett. e) e i) del DLgs 81/2008. Ha Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla il rapporto di valutazione dei rischi, di cui all'Art. 28 comma 2, conservato rischi presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3il Teatro. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativalegge. Per informazioni, informazioni inerenti l'organizzazione l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono lavoro s’intendo no quelle concernenti l'istituto, riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene ed alla e sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il del segreto industriale. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza: il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata alla formazione. La formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazionedei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavorodell'azienda, verrà realizzata attraverso si svolgerà nell'ambito dell'attività lavorativa o mediante permessi retribuiti aggiuntivi, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la normale loro attività, . Tale programma deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia comprendere quanto previsto dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08. Si prevedono inoltre gli aggiornamenti di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti legge ogni qual volta vengano introdotte innovazioni sulla che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezzalavoratori. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. - Riunioni periodiche: Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi significative variazioni delle condizioni della sicurezza dei lavoratori in relazione all'aumentato numero di prevenzioni presenti nell'istitutoinfortuni in qualsiasi settore. Della riunione viene redatto relativo verbale- Controlli: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione visite sui luoghi di lavoro a fronte di variazioni del sistema produttivo. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo restano in vigore le disposizioni di legge ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 50 DLgs 81/2008)19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
1) Il a. il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle del- le esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al re- sponsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2) La consultazione del rappresentante per la sicurezzab. Nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e rappresentante alla sicurezza, questa si deve essere svolta in svolgere nel modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessaripiù sollecito possibile. Il verbale datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circo- stanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della con- sultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione deve riportare secondo le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbaleprevisioni di legge.
3) c. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. alle lettere e) e ied f) del DLgs 81/2008comma 1 dell’art. Ha 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall’art. 28 4 comma 2, conservato 2 custodito presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche. Il datore da- tore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanterappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante del se- greto aziendale. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti designati nei casi di cui all'Art. 35al punto 1, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.lettera b.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 50 DLgs 81/2008)19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
1a) Il il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2b) La consultazione del rappresentante per la sicurezzaNei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e rappresentante alla sicurezza, questa si deve essere svolta in svolgere nel modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessaripiù sollecito possibile. Il verbale datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbaleha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
3c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. alle lettere e) e ied f) del DLgs 81/2008comma 1 dell’art. Ha 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall’art. 28 4 comma 2, conservato 2 custodito presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3l’azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanterappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante del segreto aziendale. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti designati nei casi di cui all'Art. 35al punto 1, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.lettera b.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 50 DLgs del D.lgs. n. 81/2008)
1) Il , si concordano le seguenti procedure ed indicazioni: - il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. - Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2) La consultazione . - Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del rappresentante per la sicurezzaservizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato. - nei casi in cui il D.lgs. n. 81/2008 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e rappresentante alla sicurezza, questa si deve essere svolta in svolgere nel modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessaripiù sollecito possibile. Il verbale datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione deve riportare le osservazioni ha facoltà di formulare proprie proposte e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3) secondo le previsioni di legge. - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. alle lettere e) e ied f) del DLgs comma 1 dell'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008. Ha Lo stesso rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla ove previsto il documento di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall'art. 28 comma 2, conservato del D.lgs. n. 81/2008 custodito presso l'istituto a norma dell'Artl'azienda nei casi previsti dal D.lgs. 28 comma 3n. 81/2008 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanterappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezzadel segreto aziendale.
4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbale.
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Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. (ArtCon riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 50 DLgs del D.Lgs. n. 81/2008), si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
1a) Il il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, produttive e con considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.. Xxxx visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato;
2b) La consultazione del rappresentante per la sicurezzanei casi in cui il D.Lgs. n. 81/2008 preveda, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 la consultazione del DLgs 81/2008 e Rappresentante alla sicurezza, questa si deve essere svolta in svolgere nel modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessaripiù sollecito possibile. Il verbale datore di lavoro, pertanto, consulta il Rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge;
3c) Il rappresentante il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni la documentazione aziendale di cui all'Art. 50, comma 1, lett. alle lettere e) e ied f) del DLgs comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. Ha Lo stesso Rappresentante ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla ove previsto il documento di valutazione dei rischi, rischi di cui all'Artall'art. 28 comma 2, conservato del D.Lgs. n. 81/2008 custodito presso l'istituto a norma dell'Artl'azienda nei casi previsti dal D.Lgs. 28 comma 3n. 81/2008 e successive modifiche. Il datore di lavoro forniscedeve fornire, anche su istanza del rappresentanteRappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavorolegge. Il rappresentanteRappresentante, ricevute le documentazioni notizie e le notiziela documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, funzione nel rispetto della riservatezza.
4) Il rappresentante del segreto aziendale. Le parti provinciali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei Rappresentanti per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere: - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. 53 La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti designati nei casi di cui all'Art. 35al punto 1, comma 1 lettera b) del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto. Della riunione viene redatto relativo verbalepresente accordo.
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