Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità. 5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni . 6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti. 7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali. 8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aumenti periodici di anzianità. 1Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda, il Dipendente ha diritto a 10 (dieci) aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “scatti”. Il lavoratore matura il dirittoAi fini della maturazione degli scatti, a decorrere dal compimento del primo biennio l'anzianità di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono servizio decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento alla data d’assunzione o dal termine del biennio.
3periodo d’apprendistato. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati degli scatti in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure. C e Op. Vendita di 1a categoria 20,00 D e Op. Vendita di 2 a categoria 18,00 E e Op. Vendita di 3 a categoria 16,00 In occasione del nuovo scatto d’anzianità, dal 1° giugno 2021, l’importo riportato in Tabella 5) che precede, dovrà sommarsi all’importo degli scatti precedentemente maturati dal Lavoratore, sempre nel limite complessivo di 10 scatti triennali. In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo e il numero degli scatti già maturati si avvia sommeranno ai valori che matureranno nel nuovo livello, sempre entro il percorso limite massimo complessivo di trasformazione dell’istituto 10 (dieci) scatti triennali. L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità. In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità per già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato. Dal compiersi del nuovo triennio in poi, i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di restanti aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione saranno riconosciuti secondo le previsioni del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8presente articolo. La richiesta retribuzione degli scatti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale dovuta al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL. In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole previsto o assicurato al Lavoratore. Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabilemerito o altri aumenti contrattuali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il Tutti i lavoratori hanno diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato presso la stessa azienda, ad un alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento merito, di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
25 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria: VII 26.000 VI 23.000 V 19.000 IV 17.000 III 16.000 II 15.000 I 14.000 Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione. Gli importi di detti aumenti periodici biennali non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in o da maturare. In caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4categoria il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento del massimo previsto per la nuova categoria ivi compreso l'importo maturato nelle precedenti categorie. La presente frazione di biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Dichiarazione a verbale
a) La disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità come sopra definito ha trovato applicazione con il C.C.N.L. 8.9.1979 (e C.C.N.L. 29.10.1979 per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche le industrie boschive e forestali). Si richiamano integralmente le norme di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni attuazione dagli stessi previste.
6. A tali lavoratori assunti b) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del C.C.N.L. 8.9.1979 (e del C.C.N.L. 29.10.1979 per le industrie boschive e forestali) mantengono in cifre gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco tale data ed avranno diritto alla maturazione di vigenza ulteriori aumenti periodici biennali di anzianità, secondo gli importi previsti dalla presente disciplina, fino ad un massimo complessivo di 12.
c) La soppressione della disposizione che prevede la decorrenza del CCNL la possibilità periodo utile alla determinazione dell'anzianità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche , dopo il compimento del 18mo anno di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confrontietà, ha effetto dal 20 marzo 1991.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Aumenti periodici di anzianità. 1Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda, il Dipendente ha diritto a 10 (dieci) aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “scatti”. Il lavoratore matura il dirittoAi fini della maturazione degli scatti, a decorrere dal compimento del primo biennio l'anzianità di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono servizio decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento alla data d’assunzione o dal termine del biennio.
3periodo d’apprendistato. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati degli scatti in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure. C e Op. Vendita di 1a categoria 20,00 D e Op. Vendita di 2 a categoria 18,00 E e Op. Vendita di 3 a categoria 16,00 In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo e il numero degli scatti già maturati si avvia sommeranno ai valori che matureranno nel nuovo livello, sempre entro il percorso limite massimo complessivo di trasformazione dell’istituto 10 (dieci) scatti triennali. L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità. In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità per già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato. Dal compiersi del nuovo triennio in poi, i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di restanti aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione saranno riconosciuti secondo le previsioni del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8presente articolo. La richiesta retribuzione degli scatti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale dovuta al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL. In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole previsto o assicurato al Lavoratore. Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabilemerito o altri aumenti contrattuali.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il dirittoFerme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto agli effetti degli aumenti periodici di anzianità; in tal , per i passaggi di qualifica che interverranno successivamente al 21.7.1979, si stabilisce quanto segue: In caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio passaggio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione qualifica impiegatizia o dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati quadri verrà riportato in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti l'importo maturato a titolo di aumenti periodici di anzianità nella qualifica intermedia ed il lavoratore avrà diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali, secondo gli importi previsti all'art. 14, punto 2, 1°comma, fino al raggiungimento di un numero massimo complessivo di 14 aumenti periodici, ivi compresi quelli maturati nella qualifica di provenienza e riportati in cifra. L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla data qualifica impiegatizia verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. In caso di presentazione passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri, al lavoratore verranno applicate le norme stabilite, agli effetti degli aumenti periodici, per il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o impiegatizia di cui al punto 1), capoverso B, del presente articolo, che qui si intendono integralmente richiamate. L eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all atto del passaggio alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri verrà considerata utile agli effetti della richiestamaturazione del successivo aumento periodico. Per la decorrenza degli importi il caso di dette misure periodiche passaggio di qualifica che comporti contemporaneamente passaggio di gruppo si prende a fa riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico ai commi 4 e successivi dell art. 14 (aumenti periodici di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalianzianità).
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo ha diritto per ogni biennio di anzianità di servizio, servizio effettivamente prestato ad un aumento biennale secondo gli importi aumen- to di anzianità nelle misure distinte per ciascuna categoria ciascun livello di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumentiappartenenza.
2. Gli Detti aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.sono:
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile Tutti gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 30 aprile 1985 rimangono congelati nel valore in atto a tale data e non saranno più oggetto di presentazione della richiestarivalutazione.
4. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a riferimento la data quello in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico si compie il biennio di servizio.
5. Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 10 aumenti di anzianità efino al rag- giungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, qualora ivi compreso l'impor- to maturato nei precedenti livelli.
6. In caso di passaggio di livello, la frazione di biennio in corso al momento di detto pas- saggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
7. Nel caso di passaggio di livello il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di assunzioneprovenienza. Ai fini della determinazione del Detto importo viene tradotto in un numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni aumenti di anzianità (e/o frazioni di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennaliaumento), dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello di inquadramento.
8. La richiesta Gli aumenti corrisposti per il titolo di applicazione cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati o da maturare.
9. Durante il periodo di validità del contratto l'importo degli aumenti per anzianità già ma- turati non dovranno essere ricalcolati per effetto delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabilevariazioni delle retribuzioni tabellari.
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Aumenti periodici di anzianità. 1Ai giornalisti con qualifica di direttore, condirettore, vice-direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice-capo servizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, spetta una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad un massimo di 15 scatti che maturano come segue: i primi tre scatti, dopo ogni biennio di anzianità; gli scatti successivi, dopo ogni triennio di anzianità. Il lavoratore matura Per il dirittoredattore con meno di 30 mesi di anzianità, gli scatti maturano a decorrere dal compimento giorno di acquisizione dell’anzianità professionale di 30 mesi. L’importo di uno scatto è pari al 6% di minimo e contingenza (direttore, condirettore, vice-direttore: per il calcolo dello scatto il minimo è convenzionalmente aumentato del primo biennio 20%) e non è soggetto a rivalutazione per effetto di anzianità successivi incrementi dei minimi. Promozione del lavoratore: in caso di servizio, passaggio alla categoria superiore il giornalista ha diritto ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna retributivo pari alla differenza tra il minimo della categoria di inquadramento assegnazione e quello della categoria di cui alla tabella in calce riportata provenienza. Disciplina transitoria: nell’arco temporale intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010 non decorre l’anzianità utile per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/la maturazione degli scatti biennali di anzianità. Pubblicisti: fino al 31 marzo 2011 il pubblicista ha diritto per ogni biennio di anzianità ad una maggiorazione del 6% della retribuzione minima riferita all’orario settimanale di 18 ore (si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 13, c.c.n.l.
5). Nel corso A decorrere dal 1° aprile 2011, ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso corrispondenza compete, in relazione all’anzianità di trasformazione dell’istituto servizio maturata, una maggiorazione pari al 6% della retribuzione minima riferita all’orario settimanale di 18 ore, fino al numero massimo di 15 maggiorazioni. Il periodo di maturazione è lo stesso degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti Mensilità aggiuntive Tredicesima mensilità Ai giornalisti con qualifica di direttore, condirettore, vice-direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice-capo servizio, redattore esperto, redattore (con qualunque anzianità professionale), praticanti, collaboratori fissi (art. 2, ccnl), corrispondenti (art. 12, ccnl) compete nel mese di dicembre una tredicesima mensilità pari a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche 30/26 della retribuzione mensile comprensiva dei compensi fissi di sostegno qualsiasi natura percepiti da oltre 6 mesi consecutivi. La tredicesima mensilità è riferita al sistema servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre ed viene corrisposta nel mese di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 dicembre (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica l’incidenza di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - alcune maggiorazioni è liquidata entro il periodo successivo mese di 6 mesi dall’assunzione febbraio: vedi più oltre) Indennità redazionale Viene erogata nel mese di giugno (l’incidenza di alcune maggiorazioni viene liquidata entro cui va esercitata il successivo mese di febbraio: vedi punto successivo) nella misura indicata in tabella oltre ad un importo aggiuntivo pari al 100% della retribuzione mensile, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennità. Modalità di corresponsione: come per la scelta tredicesima mensilità Riflessi sugli istituti: l’indennità redazionale e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini della destinazione tredicesima mensilità e dell’indennità sostitutiva delle ferie; sono utili agli altri effetti. Incidenza maggiorazioni su alcuni istituti Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione viene liquidato l’importo corrispondente all’incidenza delle maggiorazioni corrisposte per il TFR - lavoro domenicale, per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici lavoro prestato nel giorno di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità riposo derivante dalla settimana corta e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodicose forfettizzata, si prende a riferimento la data per lavoro prestato con carattere di assunzione. Ai fini della determinazione continuità oltre l'orario, sui seguenti istituti: tredicesima mensilità, indennità redazionale e relativa aggiunta, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46preavviso, CCNLfestività infrasettimanali, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennaliferie o indennità sostitutiva, permessi straordinari.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Samples: CCNL Giornalisti
Aumenti periodici di anzianità. 1(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 1993;
b) dal 1º gennaio 1993 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20º anno di età. Il lavoratore matura Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica. Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il dirittocompimento del 20º anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.l. FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a decorrere dal compimento non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. Ai fini del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per computo degli aumenti si considera un massimo di cinque aumenti.
25 bienni. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza. Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
31º gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in cifra fissa e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o passaggio del lavoratore a categoria superiore. Lo scatto di anzianità in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza maturazione al 31 dicembre 1984 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo. Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in un'unica soluzione delle diverse voci della retribuzione ed entro la stessa data procederanno alla trasformazione del presente CCNL si avvia il percorso meccanismo di trasformazione dell’istituto calcolo degli aumenti periodici di anzianità in vigore a tale data. Qualora, prima di tale data, intercorressero intese sindacali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti dal presente c.c.n.l. per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto determinazione dell'importo degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare gli impegni di cui all’artal comma precedente si adempiranno entro 30 gg. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla dalla data di presentazione della richiestastipula delle intese stesse. Per la decorrenza degli importi N.d.R.: L'accordo di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
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Aumenti periodici di anzianità. Le parti convenendo sull'opportunità di pervenire a una nazionalizzazione della retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi retributivi, concordano di modificare come segue, a far data dal 1° gennaio 1980, la disciplina relativa agli aumenti periodici di anzianità prevista dal CCNL 30 aprile 1976. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio maturato presso la stessa Azienda - salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 27 (trasferimenti) ha diritto, ad un indipendentemente da ogni aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento merito, alla maturazione di cui alla tabella in calce riportata per un massimo 5 aumenti periodici biennali complessivi di cinque aumenti.
2. importo mensile pari ai valori sottoindicati: Gruppi Valori unitari scatti A Super 27.630 A 24.170 B 19.595 C Super 17.960 C 16.985 D 16.200 E 14.920 F 13.815 Gli aumenti periodici di anzianità decorrono decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del biennio.
3a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli importi In caso di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati passaggio di gruppo, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti già maturati e avrà quindi il diritto a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementarematurare ulteriori aumenti periodici, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione nella misura fissata per il TFR - nuovo gruppo di appartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici nuovo gruppo di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7provenienza. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data è pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il gruppo di presentazione appartenenza. La differenza che viene a determinarsi - a seguito del passaggio di gruppo - tra il valore massimo maturabile previsto per il gruppo di acquisizione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, e quanto già maturato allo stesso titolo al momento della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo maturazione del 5° aumento periodico sarà corrisposta in concomitanza con l'erogazione di detto 5° aumento periodico. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici di anzianità enon possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi né questi possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalimaturare.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo ha diritto per ogni biennio di anzianità di servizio, servizio effettivamente prestato ad un aumento biennale secondo gli importi au- mento di anzianità nelle misure distinte per ciascuna categoria ciascun livello di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumentiappartenenza.
2. Gli Detti aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.sono:
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile Tutti gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 30 aprile 1985 rimangono congelati nel valore in atto a tale data e non saranno più oggetto di presentazione della richiestarivalutazione.
4. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successi- vo a riferimento la data quello in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico si compie il biennio di servizio.
5. Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 10 aumenti di anzianità efino al rag- giungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, qualora ivi compreso l'im- porto maturato nei precedenti livelli.
6. In caso di passaggio di livello, la frazione di biennio in corso al momento di detto pas- saggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
7. Nel caso di passaggio di livello il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di assunzioneprovenienza. Ai fini della determinazione del Detto importo viene tradotto in un numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni aumenti di anzianità (e/o frazioni di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennaliaumento), dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello di inquadramento.
8. La richiesta Gli aumenti corrisposti per il titolo di applicazione cui sopra non possono essere assorbiti da even- tuali aumenti di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per an- zianità maturati o da maturare.
9. Durante il periodo di validità del contratto l'importo degli aumenti per anzianità già ma- turati non dovranno essere ricalcolati per effetto delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabilevariazioni delle retribuzioni tabellari.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il A partire dall'1/1/81 il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento biennale secondo gli importi una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per ciascuna categoria i lavoratori con meno di inquadramento 20 anni di cui età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dall'1/7/92;
b) dall'1/7/92 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla tabella stessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età. Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in calce riportata qualifica. Le OO.AA. e FIM, FIOM, UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20° anno di età contenuta nei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. FIM, FIOM, UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di cinque aumenti.
25 bienni. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio del mese successivo al compimento del biennio.
3lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza. Le Parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dall'1/1/81 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati fino al 31/12/80 saranno congelati in cifra fissa e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o passaggio del lavoratore a categoria superiore. Lo scatto di anzianità in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza maturazione al 31/12/80 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo. I lavoratori che abbiano maturato il quarto aumento periodico (previsto dalla normativa precedente) dalla data del presente CCNL si avvia 31/3/79 matureranno il percorso di trasformazione dell’istituto primo aumento periodico secondo il nuovo regime l'1/4/82. A partire dal 27/11/97 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche così come di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’artseguito specificato. 46 (“Previdenza complementare”) Ai fini del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto computo degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche anzianità si considera un massimo di sostegno al sistema cinque bienni. Alla data del 30/6/2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. contratti precedenti alla presente intesa pari a: +---------+---------+ | Livelli | Importo | | | massimo | +---------+---------+ | 1° | 352.000 | +---------+---------+ | 2° | 311.000 | +---------+---------+ | 2° B | 279.000 | +---------+---------+ | 3° | 259.000 | +---------+---------+ | 4° | 232.000 | +---------+---------+ | 5° | 216.000 | +---------+---------+ | 6° | 196.000 | +---------+---------+ I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici maturato alla data del 27/11/97 il primo scatto di anzianità, possono chiederepercepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa: +---------+---------+ | Livelli | Importo | | | massimo | +---------+---------+ | 1° | 63.789 | +---------+---------+ | 2° | 56.305 | +---------+---------+ | 2° B | 50.604 | +---------+---------+ | 3° | 47.040 | +---------+---------+ | 4° | 42.051 | +---------+---------+ | 5° | 39.200 | +---------+---------+ | 6° | 35.636 | +---------+---------+ In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria. La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti al presente C.C.N.L.. Per i lavoratori di cui alla Parte Terza, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati forza alla data del 25/7/79 restano in vigore le condizioni del C.C.N.L. del 9/2/93. Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di presentazione della richiesta. Per datori di lavoro concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la decorrenza degli importi loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodicolavoro, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.presente C.C.N.L..
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Samples: CCNL
Aumenti periodici di anzianità. Agli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino a un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo. L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente: 1°livello A 31.000 1°livello B 31.000 2°livello 27.500 3°livello 26.000 4°livello 24.500 5°livello bis 23.000 5°livello 22.000 6°livello 20.000 Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento del primo biennio 20° anno di anzianità di servizioetà. Tuttavia, ad un aumento biennale secondo per gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2impiegati che, sulla base del presente CCNL, seguono iter professionali predeterminati ai sensi dell'art. Gli 17, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorrono dec orre dal primo 1° giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla livello, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali la frazione del biennio in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del presente CCNL nuovo livello. Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità applica per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche passaggi di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’artlivello che avvengono nel corso dell'iter professionale. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, NORMA TRANSITORIA Agli impiegati che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedereall'1.7.90 avessero maturato, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazioneseguito alla applicazione di qualsiasi normativa, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati tali cifre verranno congelate 'ad personam' e concorreranno al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal CCNL per il livello nel quale sono inquadrati. Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla normale scadenza (prevista precedentemente alla data di presentazione della richiesta. Per stipula del presente CCNL) con la decorrenza degli importi corresponsione dell'importo previsto, per il livello di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità eappartenenza, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalidal presente articolo.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il I lavoratori, per l'anzianità maturata presso una stessa azienda a par- tire dall’1.10.79, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi au- mento di merito, a decorrere maturare 5 aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti: area professionale modulo aumento periodico di anzianità Operativa base centrato consolidato 6,71 6,97 7,23 Qualificata base centrato consolidato 7,23 8,00 8,26 Tecnica e Gestionale base centrato consolidato 8,26 9,81 11,88 Direttiva e Gestionale centrato 11,88 Gli aumenti periodici decorreranno dal compimento 1° giorno del primo mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di serviziomerito o superminimi, ad un aumento biennale secondo gli importi salvo, per ciascuna categoria di inquadramento di questi ultimi, i casi in cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2tale as- sorbimento sia previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione globale di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo. In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in vigore della nuova regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a ulteriori aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno bien- nali del mese successivo nuovo livello fino a concorrenza con l'importo massimo raggiun- gibile nel nuovo livello. La frazione di biennio in corso al compimento momento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento perio- dico. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5Chiarimento a verbale. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto Il vigente regime normativo degli aumenti periodici di anzianità è so- stitutivo di quello stabilito, per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche ogni singola qualifica di sostegno al sistema di previdenza complementarelavoratori, come disciplinate dall’artdai CC.CC.NN. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità1.11.78 e 21.7.79; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno normativa del passaggio dal vecchio al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare nuovo regime è stabilita dalle norme transitorie di cui all’artall'art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso35, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennaliCCNL 2.8.79.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura A) I lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 23/11/1992 per l’anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso lo stesso teatro e nel medesimo livello di appartenenza avranno diritto, a decorrere dal compimento indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione biennale della retribuzione per 5 bienni nella misura fissa di Euro 5,16 più un importo del primo biennio 5% calcolato sul solo minimo tabellare di anzianità retribuzione del livello di appartenenza. Per i lavoratori dipendenti da teatri ad attività saltuaria ai fini della maturazione del diritto alle maggiorazioni biennali, si terrà conto, anziché dell'anzianità di servizio, ad dell'anzianità di appartenenza al teatro in dipendenza di un aumento unico rapporto di lavoro. In tale ipotesi, peraltro, la maggiorazione biennale secondo gli importi per ciascuna categoria della retribuzione è stabilita nella misura fissa di inquadramento Euro 4,13 più un importo del 4% calcolato sul solo minimo tabellare di cui alla tabella in calce riportata per un massimo retribuzione del livello di cinque aumenti.
2appartenenza. Gli aumenti periodici di anzianità Le maggiorazioni biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Esse non potranno comunque essere assorbite da precedenti o successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dalle maggiorazioni biennali maturate o da maturare. Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo. Le maggiorazioni biennali già maturate devono essere ricalcolate percentualmente sui minimi tabellari di retribuzione in atto alle singole scadenze mensili. Nel caso di passaggio a livello superiore le maggiorazioni biennali già maturate saranno ricalcolate percentualmente sul minimo tabellare del biennio.
3nuovo livello. Fermo restando il numero massimo di maggiorazioni biennali della retribuzione, l'anzianità maturata dopo l'ultima maggiorazione biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione della successiva maggiorazione biennale nel nuovo livello di apparterienza. - Nota a verbale - Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso Euro 5,16 e di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso Euro 4,13 di successivo passaggio cui al 1° e 2° comma del presente articolo saranno proporzionalmente ridotti per i lavoratori che effettuano un orario normale di categorialavoro inferiore a quello contrattuale.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i B) I lavoratori assunti a partire dal 25/3/1982 e fino al 22/11/1992 per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso lo stesso teatro e nel medesimo livello di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione biennale della retribuzione per 10 bienni nella misura fissa di Euro 5,16 più un importo del 5% calcolato sul solo minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza. Per i lavoratori dipendenti da teatri ad attività saltuaria ai fini della maturazione del diritto alle maggiorazioni biennali, si terrà conto, anziché dell'anzianità di servizio, dell'anzianità di appartenenza al teatro in dipendenza di un unico rapporto di lavoro. In tale ipotesi, peraltro, la maggiorazione biennale della retribuzione è stabilita nella misura fissa di Euro 4,13 più un importo del 4% calcolato sul solo minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza. Le maggiorazioni biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Esse non potranno comunque essere assorbite da precedenti o successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dalle maggiorazioni biennali maturate o da maturare. Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo. Le maggiorazioni biennali già maturate devono essere ricalcolate percentualmente sui minimi tabellari di retribuzione in atto alle singole scadenze mensili. Nel caso di passaggio a livello superiore le maggiorazioni biennali già maturate saranno ricalcolate percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Fermo restando il numero niassimo di maggiorazioni biennali della retribuzione, I'anzianità maturata dopo l'ultima maggiorazione biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione della successiva maggiorazione biennale nel nuovo livello di appartenenza. -Nota a verbale - Gli importi di Euro 5,16 e di Euro 4,13 di cui al 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) e 2° comma del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo presente articolo saranno proporzionalmente ridotti per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni lavoratori che effetuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale.
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori C) Per gli impiegati già in servizio forza ai teatri alla data del 25/3/1982 verrà mantenuto sino al 28/2/1982 il sistema in atto ai sensi del CCNL 19/6/1979, mentre dall’1/3/1982 si opererà nei seguenti termini:
1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, ) in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28/2/1982 a titolo di aumenti periodici di anzianità si corrisponderà:
a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità maturati alla data calcolata sul minimo tabellare di presentazione della richiestaretribuzione del livello di appiartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31/12/1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31/1/1977 e conglobati dall’1/3/1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25/3/1982;
b) la somma di Euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28/2/1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la decorrenza degli somma e fissata in Euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28/2/1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di dette misure periodiche cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale.
2) Gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, né si prende darà luogo a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28/2/1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di Euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di Euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano iin orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dall’1/3/1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2), l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25/3/1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25/3/1982 verrà mantenuto sino al 28/2/1982 il sistema in atto ai sensi del CCNL 19/6/1979, mentre dall’1/3/1982 si opererà nei seguenti termini:
1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici di anzianità percepito alla predetta data del 28/2/1982 si corrisponderà:
A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, qualora per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31/12/1980 escluso il dipendente valore dei 34 punti maturati al 31/1/1977 e conglobati dall’1/3/1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25/3/1982;(NOTA 1)
B) la somma di Euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra l'importo eventualmente percepito ai sensi del CCNL 21/2/1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31/12/1970;
2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del CCNL 21/2/1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31/12/1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, ne si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28/2/1982 la somma fissa di Euro 9,35. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non avesse ancora maturato il primo effettuare a decorrere dall’1/3/1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2), I'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico, si prende a riferimento la data periodico nel livello di assunzione. Ai provenienza sara considerata utile ai fini della determinazione maturazione del numero degli importi da maturare successivo aumento periodico nel nuovo livello di cui all’artappartenenza. 46Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25/3/1982. L'importo della contingenza in vigore al 31/12/1980, CCNLescluso il valore dei 34 punti conglobati, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennaliè pari a Euro 135,72.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società) ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata importi, per un massimo di cinque aumenti.
2(5) scatti biennali, secondo i valori riportati qui di seguito per ciascun livello retributivo e per ogni scatto: QUADRI 18,592 LIVELLO AS 17,559 LIVELLO A 16.526 LIVELLO B1 15,493 LIVELLO B2 14,977 LIVELLO C 14,460 LIVELLO D 13,944 LIVELLO E 13,427 LIVELLO F 12,911 Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del m ese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Poiché l’anzianità valida per la maturazione degli aumenti periodici è quella aziendale, in caso di passaggio di livello si farà luogo alla rivalutazione degli aumenti periodici maturati al valore previsto per il livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione del successivo scatto. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di detti merito né questi possono essere assorbiti dagli aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5da maturare. Nel corso caso l’azienda adotti il presente contratto in sostituzione di vigenza precedente regolamentazione collettiva, si applica la normativa di cui sopra riconosciuta dalle Parti stipulanti come complessivamente di miglior favore. In fase di prima applicazione del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto contratto verrà effettuata la comparazione tra la somma risultante dal ricalcolo del valore degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nelle nuove misure periodiche biennali rapportate all’anzianità di sostegno al sistema di previdenza complementareservizio maturata e il trattamento economico in atto a tale titolo, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A riconoscendo a tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7mantenimento ad personam dell’eventuale maggior trattamento economico acquisito. I lavoratori già di cui sopra avranno diritto inoltre a maturare, considerando l’anzianità di servizio in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici corso di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle un numero di ulteriori scatti secondo le misure periodiche sopra indicate fino a un massimo complessivo di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 dieci (“Previdenza complementare”10). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione comprensivo del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno scatti già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalimaturati.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo ha diritto per ogni biennio di anzianità di servizio, servizio effettivamente prestato ad un aumento biennale secondo gli importi di anzianità nelle misure distinte per ciascuna categoria ciascun livello di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumentiappartenenza.
2. Gli Detti aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.sono:
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile Tutti gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 30 aprile 1985 rimangono congelati nel valore in atto a tale data e non saranno più oggetto di presentazione della richiestarivalutazione.
4. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a riferimento la data quello in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico si compie il biennio di servizio.
5. Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 10 aumenti di anzianità efino al raggiun- gimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, qualora ivi compreso l'importo ma- turato nei precedenti livelli.
6. In caso di passaggio di livello, la frazione di biennio in corso al momento di detto passag- gio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
7. Nel caso di passaggio di livello il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione mantiene l'importo in cifra degli aumenti biennalima- turati nel livello di provenienza. Detto importo viene tradotto in un numero di aumenti di an- zianità (e/o frazioni di aumento), dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di an- zianità corrispondente al nuovo livello di inquadramento.
8. La richiesta Gli aumenti corrisposti per il titolo di applicazione cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati o da maturare.
9. Durante il periodo di validità del contratto l'importo degli aumenti per anzianità già matu- rati non dovranno essere ricalcolati per effetto delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabilevariazioni delle retribuzioni tabellari.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato, ad un aumento biennale secondo gli importi dopo il compimento del 20° anno di età, fermo restando quanto previsto nella Norma transitoria, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per ciascuna tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di inquadramento appartenenza, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà diritto ad una maggiorazione retributiva in cifra fissa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nella Norma transitoria 1 relativa agli addetti già in forza al 17/7/1979, pari agli importi di cui alla tabella in calce riportata per successiva tabella: A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici già maturati dai lavoratori assunti successivamente al 17/7/1979. Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di cinque aumenti.
25 bienni per ogni categoria. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo cui al compimento del biennio.
3presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. Gli importi In caso di detti passaggio dei lavoratori di cui alla presente parte terza a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici biennali già maturati verranno esclusivamente conservati sarà riportata nella misura del 50 per cento in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto l’anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità; , nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l’importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50 per cento degli scatti di cui alla prima parte del presente comma. Nel passaggio dalla 3a categoria professionale alla 4a, i lavoratori di cui alla presente parte terza conservano gli aumenti periodici maturati che saranno ragguagliati alla categoria di arrivo. Identica disciplina vale per i passaggi dalla 5a categoria professionale alla 6a, dalla 7a all’8a categoria e dall’8a alla 9a categoria. - Norme transitorie -
1) Lavoratori in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio forza alla data del 1° gennaio 202017/7/1979 già appartenenti alla presente parte terza I lavoratori di cui alla presente parte terza, che non hanno ancora compiuto la piena già in forza alla data del 17/7/1979, proseguono nella maturazione dei cinque dodici aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di Gli aumenti periodici di anzianità nuova maturazione saranno ragguagliati agli importi previsti nella tabella di cui al primo comma del presente articolo. Per quelli maturati vale quanto previsto alle successive lettera a), b) e c).
a) Gli aumenti periodici maturati prima dell’1/1/1980 rimangono fissati, fino al 31/12/2000, negli importi in atto alla data del 31/12/1998; a decorrere dall’1/1/2001 saranno, sulla base della categoria di presentazione appartenenza, aumentati dei seguenti importi: Rimane ferma la corresponsione per ciascun aumento periodico maturato fino al 31/12/1979, della richiesta. Per la decorrenza degli somma di € 1,55 che costituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
b) Gli importi maturati dopo l’1/1/1980 fino al: - 31/12/1983 dai lavoratori inquadrati nella 9a categoria; - 31/12/1984 dai lavoratori inquadrati nella 8a categoria; - 31/1/1987 dai lavoratori inquadrati nella 7a, 6a e 5a categoria; - 30/4/1988 dai lavoratori inquadrati nella 4a categoria; - 30/4/1989 dai lavoratori inquadrati nella 3a categoria; - 31/12/1990 dai lavoratori inquadrati nella 2a categoria; - continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31/12/1979.
c) Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla precedente lettera b) saranno ragguagliati agli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il alla tabella contenuta nel primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. comma del presente articolo.
2) Ai fini della determinazione del numero maturazione degli importi da maturare di cui all’art. 46aumenti periodici, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità l’anzianità di servizio decorre: - dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente all’1/1/1990; - dall’1/1/1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che hanno già dato titolo alla percezione stessa data non abbiano compiuto il 20°anno di età. UNIONMECCANICA e le organizzazioni sindacali stipulanti rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull’applicazione delle clausole circa la decorrenza dell’anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti biennaliperiodici, dopo il compimento del 20°anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali. Le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento I criteri applicativi dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; , come pure i relativi importi in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7cifra fissa, sono rimasti inalterati, ad eccezione della durata della maturazione che da biennale è diventata triennale. I lavoratori già in servizio alla data del Il 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui 2006 è stato conseguito l’ultimo riconosciuto a tutti i dipendenti il primo aumento periodico di anzianità etriennale, in diretta relazione ai mesi di servizio prestati nel triennio 1.1.2003 – 31.12.2005. L’aumento periodico di anzianità è riferito al livello di inquadramento posseduto dal lavoratore al momento dell’erogazione stessa. Il nuovo sistema contrattuale contiene una novità rilevante nell’ipotesi di passaggio di livello. Infatti, qualora nell’arco del triennio precedente l’erogazione della competenza economica in esame, il dipendente non avesse ancora maturato lavoratore passa ad un livello di inquadramento superiore, lo stesso mantiene l’importo in cifra degli aumenti maturati nel livello più basso ed il primo nuovo “scatto” di anzianità è quello previsto dal suo nuovo livello di inquadramento (art. 27, p. 8). L’importo relativo al superiore livello di inquadramento, naturalmente, è erogato in proporzione al numero dei mesi di appartenenza al nuovo livello stesso. Infatti, la norma contrattuale cita espressamente: “la frazione del triennio in corso è utile agli effetti del successivo aumento periodico”. Nella nuova norma è stato soppresso il p. 7 della precedente disciplina (art. 16, si prende a riferimento la CCNL 31.10.1995), riferito all’aumento periodico maturato dal personale collocato in quiescenza prima della data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni erogazione dell’aumento di anzianità stesso. Detta formulazione era pleonastica poiché, com’è noto, i c.d. scatti di anzianità rappresentano aumenti di retribuzione periodici stabiliti in rapporto all’anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8misurata dalla permanenza in azienda che, insieme all’indennità di fine rapporto, costituiscono il principale automatismo retributivo correlato all’anzianità del lavoratore. La richiesta natura dell’aumento periodico di applicazione delle sopracitate misure periodiche anzianità comporta, “de plano”, il diritto del lavoratore a sostegno vedersi riconosciuta, nell’ultimo mese di retribuzione, la frazione (trentaseiesimi) di aumento economico maturato, anche nel caso in cui lo stesso venga collocato in quiescenza prima del momento di erogazione dell’aumento periodico di anzianità stesso. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la riduzione della previdenza complementare è irrevocabilequantità (cioè dell’orario) del lavoro prestato, determina una proporzionale riduzione della retribuzione complessiva in tutte le sue componenti, compresi gli scatti di anzianità (Xxxx. N. 14633/1999). In caso di trasformazione del rapporto di lavoro in senso inverso, naturalmente, la retribuzione complessiva subisce un proporzionale aumento.
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Samples: CCNL 22.5.2003
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo ha diritto per ogni biennio di anzianità di servizio, servizio effettivamente prestato ad un aumento biennale secondo gli importi di anzianità nelle misure distinte per ciascuna categoria ciascun livello di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumentiappartenenza.
2. Gli Detti aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.sono:
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile Tutti gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 30 aprile 1985 rimangono congelati nel valore in atto a tale data e non saranno più oggetto di presentazione della richiestarivalutazione.
4. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a riferimento la data quello in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico si compie il biennio di servizio.
5. Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 10 aumenti di anzianità efino al raggiungimen- to del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, qualora ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli.
6. In caso di passaggio di livello, la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
7. Nel caso di passaggio di livello il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di assunzioneprovenienza. Ai fini della determinazione del Detto importo viene tradotto in un numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni aumenti di anzianità (e/o frazioni di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennaliaumento), dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispon- dente al nuovo livello di inquadramento.
8. La richiesta Gli aumenti corrisposti per il titolo di applicazione cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali au- menti di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati o da maturare.
9. Durante il periodo di validità del contratto l'importo degli aumenti per anzianità già maturati non dovranno essere ricalcolati per effetto delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabilevariazioni delle retribuzioni tabellari.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il dirittoAi lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a decorrere dal compimento del primo indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto per ogni biennio di anzianità di servizio, e fino ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
25 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo secondo i seguenti importi: Tutti i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del presente C.C.N.L., esclusi gli apprendisti, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono decorreranno dal primo 1° giorno del mese immediatamente successivo al compimento del biennio.
3a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in In caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti maturati sarà rivalutato secondo la cifra indicata in caso di successivo passaggio di categoria.
4tabella e corrispondente al nuovo livello. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedereo loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile secondo la presente normativa. La frazione di biennio in relazione corso al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della regolamentazione sulle misure periodiche maturazione del successivo scatto di sostegno al sistema anzianità. Gli scatti di previdenza complementare anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati alla data o da maturare. Le imprese artigiane subentranti in un appalto, alle condizioni ed alle procedure stabilite all'art. 43 del presente C.C.N.L., al momento dell'instaurazione del rapporto di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi lavoro ex novo, erogheranno agli addetti, provenienti dall'impresa cedente, che dimostrino attraverso idonea documentazione di dette misure periodiche si prende a riferimento la data aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 2 anni nell'appalto in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico oggetto od in altri appalti del settore delle pulizie, uno scatto di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende del valore corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore. Il lavoratore avrà successivamente diritto a riferimento la data maturare tanti ulteriori scatti di assunzione. Ai fini della determinazione anzianità (n°4) fino al raggiungimento del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalimassimo maturabile secondo la presente normativa.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Aumenti periodici di anzianità. Le parti, convenendo sulla opportunità di pervenire ad una razionalizzazione della retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi retributivi, concordano di modificare come segue, a far data dal 1-1-1980, la disciplina relativa agli aumenti periodici di anzianità prevista dal c.c.n.l. 30 aprile 1976. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio maturato presso la stessa Azienda - salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - ha diritto, ad un indipendentemente da ogni aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento merito, alla maturazione di cui alla tabella in calce riportata per un massimo 5 aumenti periodici biennali complessivi di cinque aumenti.
2. importo mensile pari ai valori sottoindicati: A Super 27.630 A 24.170 B 19.595 C Super 17.960 C 16.985 D 16.200 E 14.920 F 13.815 Gli aumenti periodici di anzianità decorrono decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del biennio.
3a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli importi In caso di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati passaggio di gruppo, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti già maturati ed avrà quindi diritto a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementarematurare ulteriori aumenti periodici, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione nella misura fissata per il TFR - nuovo gruppo di appartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici nuovo gruppo di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7provenienza. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data è pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il gruppo di presentazione appartenenza. La differenza che viene a determinarsi - a seguito del passaggio di gruppo - tra il valore massimo maturabile previsto per il gruppo di acquisizione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, e quanto già maturato allo stesso titolo al momento della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo maturazione del 5^ aumento periodico, si prende sarà corrisposta in concomitanza con l'erogazione di detto 5^ aumento periodico. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici d¡ anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né questi possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Per il passaggio dalla precedente normativa contrattuale a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare quella di cui all’artal presente articolo si rinvia alle norme applicative di cui all'art. 4612, CCNLdisposizioni transitorie del c.c.n.l. 21 luglio 1979, resta fermo che non spettano le misure periodiche per riguardanti:
a) gli anni di anzianità di servizio che hanno operai già dato titolo in forza al 21 luglio 1979 o assunti successivamente a tale data nel corso dell'anno 1979;
b) gli impiegati e gli intermedi in forza alla percezione degli aumenti biennalidata del 21 luglio 1979; il cui testo è riportato in allegato al n.2.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il ha diritto, per ogni biennio di anzia- nità di servizio retribuito a decorrere dal compimento del primo biennio dalla data di anzianità di servizioassun- zione, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementarecorresponsione, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a: Livello Posizione Importo Prof.le retributiva (euro)
2. Il numero massimo maturabile di au- menti biennali di anzianità è 7.
3. Gli aumenti di anzianità decorreranno dal
4. All’atto del passaggio al livello/posizione re- tributiva superiore, ai lavoratori interessati sarà man- tenuto il numero di aumenti di anzianità maturati nel livello/posizione retributiva di provenienza, con gli importi rivalutati in relazione al valore dell’aumento di anzianità previsto per il nuovo livello/posizione re- tributiva al precedente punto 1 e la frazione di bien- nio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione del successivo aumento al valore del nuovo livello/posizione retributiva.
5. Nel caso in cui, alla data di presentazione della richiestaapplicazione del presente istituto, il lavoratore abbia maturato com- plessivamente un importo mensile per scatti di an- zianità inferiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente ar- ticolo, al lavoratore saranno attribuiti gli aumenti biennali necessari al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato. Per La differenza tra i due importi continuerà ad essere ero- gata sino alla maturazione del successivo aumento biennale, nella nuova misura prevista dal presente articolo, considerando utile a tal fine il tempo tra- scorso dall’attribuzione dell’ultimo aumento di anzia- nità. Resta ferma la decorrenza degli importi previsione di dette misure periodiche si prende a riferimento la data cui al prece- dente punto 4 nel caso di successivo passaggio al livello/posizione retributiva superiore.
6. Viceversa, nel caso in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico alla stessa data il lavoratore abbia maturato complessivamente un im- porto mensile per scatti di anzianità epari o superiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente articolo, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodicoal lavoratore sa- ranno nominalmente attribuiti i 7 aumenti di anzia- nità e la eventuale differenza verrà mantenuta ad personam al lavoratore. In caso di successivo passaggio al livello/po- sizione retributiva superiore in applicazione del pre- cedente punto 4, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare differenza di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni al precedente capoverso del presente punto 6 sarà riassorbita fino a concorrenza del valore complessivo dei 7 aumenti di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennaliprevisti dal presente articolo per il nuovo livello/posizione retributiva.
87. La richiesta Le eventuali differenze economiche scatu- renti dall’applicazione dei precedenti punti 5 e 6 sono considerate a tutti gli effetti nella retribuzione di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabilecui al punto 1.1 dell’art. 68 (Retribuzione) del pre- sente CCNL.
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Aumenti periodici di anzianità. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)
1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione.
5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.IMPORTI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ Inquadramento Importi Qs Q 49,01 46,33 AS Super 43,07 AS Base 39,82 A1 Super 37,86 A1 Base 35,74 BS Super 33,72 BS Base 31,97 B1 Super 30,16 B1 Base 28,46 B2 Super 26,13 B2 Base 23,81 CS 20,30 C1 17,66 C2 15,75
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Aumenti periodici di anzianità. A partire dal 1. Il ° gennaio 1981 il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento biennale secondo gli importi una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per ciascuna categoria i lavoratori con meno di inquadramento 20 anni di cui età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1° luglio 1992;
b) dal 1° luglio 1992 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla tabella stessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età. Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in calce riportata qualifica. Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20° anno di età contenuta nei precedenti cc.cc.nn.l. FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di cinque aumenti.
25 bienni. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza. Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
31° gennaio 1981 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati fino al 31 dicembre 1980 saranno congelati in cifra fissa e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o passaggio del lavoratore a categoria superiore. Lo scatto di anzianità in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza maturazione al 31 dicembre 1980 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo. I lavoratori che abbiano maturato il quarto aumento periodico (previsto dalla precedente normativa) dalla data del presente CCNL si avvia 31 marzo 1979 matureranno il percorso di trasformazione dell’istituto primo aumento periodico secondo il nuovo regime il 1° aprile 1982. A partire dal 27 novembre 1997 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche così come di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’artseguito specificato. 46 (“Previdenza complementare”) Ai fini del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto computo degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche anzianità si considera un massimo di sostegno al sistema cinque bienni. Alla data del 30 giugno 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. contratti precedenti alla presente intesa, pari a: 1° 181,79 2° 160,62 2° B 144,09 3° 133,76 4° 119,82 5° 111,55 6° 101,22 I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici maturato alla data del 27 novembre 1997 il primo scatto di anzianità, possono chiederepercepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa: 1° 32,94 2° 29,08 2° B 26,13 3° 24,29 4° 21,72 5° 20,24 6° 18,40 In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria. La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti alla presente Parte prima - ex operai. Per i lavoratori di cui alla presente Parte prima - ex operai, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati forza alla data del 25 luglio 1979 restano in vigore le condizioni del c.c.n.l. del 9 febbraio 1993. Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di presentazione della richiesta. Per datori di lavoro, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodicoloro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalipresente c.c.n.l.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. A partire dal 1. Il ° gennaio 1985 il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento biennale secondo gli importi una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per ciascuna categoria i lavoratori con meno di inquadramento 20 anni di cui età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1993;
b) dal 1° gennaio 1993, per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla tabella stessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età. Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in calce riportata qualifica. Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20° anno di età contenuta nei precedenti cc.cc.nn.l. FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di cinque aumenti.
25 bienni. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza. Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
31° gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in cifra fissa e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o passaggio del lavoratore a categoria superiore. Lo scatto di anzianità in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia maturazione al 31 dicembre 1984 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo. A partire dal 4 dicembre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il percorso di trasformazione dell’istituto calcolo degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche così come di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’artseguito specificato. 46 (“Previdenza complementare”) Ai fini del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto computo degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche anzianità si considera un massimo di sostegno al sistema cinque bienni. Alla data del 31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. contratti precedenti alla presente intesa, pari a: 1ªS 195,22 1ª 165,27 2ª 149,26 3ª 122,92 4ª 111,04 5ª 103,80 6ª 94,00 I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici maturato alla data del 4 dicembre 1998 il primo scatto di anzianità, possono chiederepercepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa: 1ªS 35,43 1ª 29,95 2ª 27,04 3ª 22,27 4ª 19,84 5ª 18,14 6ª 16,70 In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria. La presente normativa si applica a tutti i lavoratori della presente Parte prima (operai). Per i lavoratori di cui alla presente Parte prima (operai), in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati forza alla data del 31 dicembre 1984, restano in vigore le condizioni del c.c.n.l. 26 luglio 1993. Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare, con altre Associazioni di presentazione della richiesta. Per datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodicoloro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalipresente c.c.n.l.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di serviziomaturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, intendendosi per tale il complesso industriale facente capo ad un aumento biennale secondo una stessa società, ha diritto ad una maggiorazione retributiva pari a: — Euro 6,89 mensili lorde per gli importi appartenenti al 1° livello — Euro 7,41 mensili lorde per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata gli appartenenti al 2° livello — Euro 7,98 mensili lorde per un massimo di cinque aumenti.
2. gli appartenenti al 3° livello — Euro 8,47 mensili lorde per gli appartenenti al 4° livello — Euro 9,19 mensili lorde per gli appartenenti al 5° livello — Euro 9,94 mensili lorde per gli appartenenti al 6° livello — Euro 12,01 mensili lorde per gli appartenenti al 7° livello — Euro 12,24 mensili lorde per gli appartenenti al 8° livello Gli aumenti periodici di anzianità decorrono decorreranno dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati a quello in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali cui si compie il biennio di anzianità.
5. Nel corso di vigenza Il biennio per la erogazione del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti primo scatto inizia a partire maturare dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche 1980. Il lavoratore avrà diritto a maturare un massimo di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, di cui i primi quattro con cadenza biennale ed il quinto dopo un quadriennio. Essi non assorbono e non possono chiedereessere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi casi in cui tale assorbimento sia stato previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo, nonché degli altri istituti contrattuali che non facciano espresso riferimento alla retribuzione di fatto. In caso di passaggio di livello o di qualifica il lavoratore manterrà, in relazione aggiunta alla nuova retribuzione, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello o qualifica di provenienza. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori aumenti periodici quanti ne occorreranno per raggiungere l'ammontare complessivo in cifra di cinque scatti riferiti all'ultimo livello di assegnazione. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. L'anzianità trascorsa in periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui all’artall'art. 46 (“Previdenza complementare”)31 della legge 20.5.1970 n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla legge 27.12.1985 n. 816, è considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. In tal casoNORMA TRANSITORIA—Per i lavoratori che alla data 28.9.1993 risultavano assenti in forza delle aspettative richiamate all'ultimo comma del presente articolo, sono conservati l'intero periodo di aspettativa viene considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Per i lavoratori che alla stessa data risultavano già rientrati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo azienda, il. periodo di aspettativa viene considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità maturati alla data con decorrenza comunque non anteriore all'aprile 1986 (SENTENZA N. 2560/1986 della Corte di presentazione della richiestaCassazione). Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione Il diritto al pagamento degli aumenti biennaliperiodici per il periodo arretrato è riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato, dopo il compimento del 20° anno di età fermo restando quanto previsto dalla norma transitoria, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, ad un aumento biennale secondo gli una maggiorazione retributiva in cifra fissa pari agli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per successiva tabella: A tali importi saranno ragguagliati gli aumenti periodici maturati a partire dall’1/1/1980. Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di cinque aumenti.
25 bienni per ogni categoria. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono non devono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del biennio.
3a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli importi di detti aumenti periodici biennali di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l’anzianità ai fini degli aumenti periodici, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione della nuova categoria. Il passaggio dalla 4a alla 5a categoria e dalla 5a alla 6a categoria della classificazione unica non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma e gli aumenti periodici già maturati verranno esclusivamente conservati saranno ragguagliati agli importi previsti rispettivamente per la 5a e la 6a categoria. Per i lavoratori di cui alla presente parte prima in forza all’1/1/1980, ai fini dell’erogazione del primo aumento periodico derivante dall’istituzione del nuovo regime, varrà l’anzianità in corso di maturazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5/5/1976. - Nota a verbale - Gli aumenti periodici maturati fino al 31/12/1979 saranno congelati in cifra fissa derivante anche dalla rivalutazione dei medesimi sul minimo tabellare in vigore al 15/7/1979 maggiorato di € 10,33 mensili e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4del lavoratore a categoria superiore. La presente disciplina annulla Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dall’1/1/1980, calcoli e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto ricalcoli degli aumenti periodici sull’indennità di anzianità contingenza. - Norma transitoria - Ai fini della maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio decorre: - dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo successivamente all’1/1/1990; - dall’1/1/1990 per i trattamenti pensionistici lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età. UNIONMECCANICA e le organizzazioni sindacali stipulanti rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull’applicazione delle nuove generazioni .
6clausole circa la decorrenza dell’anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali. FIM-UILM si impegnano anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. - Nota a verbale del CCNL del 17/7/1979 - Qualora esista in singole aziende per i lavoratori di cui alla presente parte prima, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, un numero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5/5/1976 per i lavoratori di cui alla disciplina speciale parte terza, o comunque superiore a cinque, esso verrà conservato ad esaurimento limitatamente ai lavoratori di cui alla presente parte prima in forza secondo le norme previste. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiederedecorrere dall’1/1/1980, in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di € 0,77 per ciascun aumento periodico già maturato al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare 31/12/1979 ai lavoratori di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal casoalla presente parte prima, sono conservati in cifra fissa non assorbibile nei confronti dei quali gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiestasiano stati finora calcolati su minimo tabellare e contingenza. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare Detta somma confluirà nell’apposito elemento retributivo di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalial penultimo comma del presente articolo.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. 1Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda, il Dipendente ha diritto a 10 (dieci) aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “scatti”. Il lavoratore matura il dirittoAi fini della maturazione degli scatti, a decorrere dal compimento del primo biennio l'anzianità di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono servizio decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento alla data d’assunzione o dal termine del biennio.
3periodo d’apprendistato. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati degli scatti in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure. In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo e il numero degli scatti già maturati si avvia sommeranno ai valori che matureranno nel nuovo livello, sempre entro il percorso limite massimo complessivo di trasformazione dell’istituto 10 (dieci) scatti triennali. L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità. In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità per già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato. Dal compiersi del nuovo triennio in poi, i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di restanti aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione saranno riconosciuti secondo le previsioni del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8presente articolo. La richiesta retribuzione degli scatti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale dovuta al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL. In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole previsto o assicurato al Lavoratore. Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabilemerito o altri aumenti contrattuali.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il dirittolavoratore, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di serviziomaturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, intendendosi per tale il complesso industriale facente capo ad un aumento biennale secondo una stessa società, ha diritto ad una maggiorazione retributiva pari a: - euro 6,89 mensili lordi per gli importi appartenenti al 1º livello; - euro 7,41 mensili lordi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata gli appartenenti al 2º livello; - euro 7,98 mensili lordi per un massimo di cinque aumenti.
2gli appartenenti al 3º livello; - euro 8,47 mensili lordi per gli appartenenti al 4º livello; - euro 9,19 mensili lordi per gli appartenenti al 5º livello; - euro 9,94 mensili lordi per gli appartenenti al 6º livello; - euro 12,01 mensili lordi per gli appartenenti al 7º livello; - euro 12,24 mensili lordi per gli appartenenti all'8º livello. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono decorreranno dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati a quello in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali cui si compie il biennio di anzianità.
5. Nel corso Il biennio per l'erogazione del primo scatto inizia a maturare dal 1º gennaio 1980. Il lavoratore avrà diritto a maturare un massimo di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, di cui i primi quattro con cadenza biennale ed il quinto dopo un quadriennio. Essi non assorbono e non possono chiedereessere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi casi in cui tale assorbimento sia stato previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo, nonché degli altri istituti contrattuali che non facciano espresso riferimento alla retribuzione di fatto. In caso di passaggio di livello o di qualifica il lavoratore manterrà, in relazione aggiunta alla nuova retribuzione, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello o qualifica di provenienza. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori aumenti periodici quanti ne occorreranno per raggiungere l'ammontare complessivo in cifra di cinque scatti riferiti all'ultimo livello di assegnazione. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. L'anzianità trascorsa in periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui all’artall'art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso31 della legge 20 maggio 1970, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, è considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennalianzianità.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, I lavoratori di cui alla presente Parte Xxxxx assunti a decorrere partire dal compimento del primo 26/7/79 per ogni biennio di anzianità di servizioservizio presso la stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento biennale secondo gli importi una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per ciascuna categoria i lavoratori con meno di inquadramento 20 anni di cui età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dall'1/7/92;
b) dall'1/7/92 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla tabella stessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età. Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in calce riportata qualifica. Le OO.AA. e FIM, FIOM, UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20° anno di età contenuta nei precedenti C.C.N.L.. FIM, FIOM, UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di cinque aumenti.
25 bienni. In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza. Le Parti si impegnano a non effettuare a decorrere dall'1/1/80 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sulla indennità di contingenza. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di anzianità decorrono merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del biennio.
3a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli importi di detti aumenti periodici biennali già maturati verranno esclusivamente conservati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili. I lavoratori di cui alla presente Parte Xxxxx in forza alla data del 25/7/79 proseguiranno nella maturazione dei 12 aumenti periodici di anzianità calcolati sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore. In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente Parte Xxxxx in forza alla data del 25/7/79 a categoria superiore la cifra fissa corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dell'importo del 50% degli scatti di cui alla prima parte del comma precedente. Il passaggio dal 5° al 4° livello della classificazione unica poiché avviene nell'ambito delle diverse categorie impiegatizie d'ordine, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, e gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova categoria d'ordine alla quale l'impiegato è stato assegnato. A decorrere dall'1/1/81 in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di L. 3.000 per ciascun aumento periodico già maturato al 31/12/80 dai lavoratori di cui alla presente Parte Terza in forza alla data del 25/7/79. Detta somma costituirà apposito aumento retributivo non assorbibile in caso di successiva variazione generalizzata passaggio del lavoratore a categoria superiore. Pertanto le Parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dall'1/7/80 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. In deroga a quanto previsto al comma 7 del presente articolo gli aumenti periodici dei lavoratori di cui alla Parte Terza in forza alla data del 25/7/79, maturati dopo l'1/1/80 continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31/12/79. Di conseguenza per i suddetti valori e gli aumenti periodici, non si farà luogo ad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi e/o in caso contrattuali di successivo passaggio di categoria.
4. La stipendio mensile previste alle date dell'1/8/79, 1/8/80, 1/9/81 e a quelle previste dal presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia C.C.N.L.. A partire dal 27/11/97 sono previsti due meccanismi diversi per il percorso di trasformazione dell’istituto calcolo degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche così come di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’artseguito specificato. 46 (“Previdenza complementare”) Ai fini del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni .
6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto computo degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche anzianità si considera un massimo di sostegno al sistema cinque bienni. Alla data del 30/6/2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
7. contratti precedenti alla presente intesa, pari a: +---------+---------+ | Livelli | Importo | | | massimo | +---------+---------+ | 1° | 352.000 | +---------+---------+ | 2° | 311.000 | +---------+---------+ | 2° B | 279.000 | +---------+---------+ | 3° | 259.000 | +---------+---------+ | 4° | 232.000 | +---------+---------+ | 5° | 216.000 | +---------+---------+ | 6° | 196.000 | +---------+---------+ I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici maturato alla data del 27/11/97 il primo scatto di anzianità, possono chiederepercepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa: +---------+---------+ | Livelli | Importo | | | massimo | +---------+---------+ | 1° | 63.789 | +---------+---------+ | 2° | 56.305 | +---------+---------+ | 2° B | 50.604 | +---------+---------+ | 3° | 47.040 | +---------+---------+ | 4° | 42.051 | +---------+---------+ | 5° | 39.200 | +---------+---------+ | 6° | 35.636 | +---------+---------+ In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria. La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti al presente C.C.N.L.. Per i lavoratori di cui alla Parte Terza, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati forza alla data del 25/7/79 restano in vigore le condizioni del C.C.N.L. 9/2/93. Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di presentazione della richiesta. Per datori di lavoro, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodicoloro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente C.C.N.L., si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.presente C.C.N.L..
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