Autorizzazione degli organismi di attestazione Clausole campione

Autorizzazione degli organismi di attestazione. L’articolo riproduce integralmente il testo dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 con gli opportuni adattamenti relativi alla nuova denominazione dei ministeri e con la nuova previsione, nel comma 1, lettera h), di tre (in sostituzione dei precedenti due) rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, in considerazione del nuovo assetto costituzionale.
Autorizzazione degli organismi di attestazione. Art. 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA Art. 65 - Controlli sulle SOA
Autorizzazione degli organismi di attestazione. Art. 64 REGOLAMENTO Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000) 1. Le Societa' Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica. 2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle societa' di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita' di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonche' sulla loro capacita' operativa ed economico - finanziaria. E' fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societa' collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali. 4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. 5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. 6. Non possono svolgere attivita' di attestazione le SOA: a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abb...

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