Bagaglio a mano Clausole campione

Bagaglio a mano. Ogni passeggero può portare con sé in cabina, senza pagamento di supplemento, un solo bagaglio a mano del peso massimo di 6 kg. In aggiunta a tale bagaglio a mano è possibile portare con sé gratuitamente in cabina una borsetta piccola, un laptop con relativa custodia, un ombrello e un ausilio di deambulazione, se effettivamente necessario. Il bagaglio a mano non deve superare le misure 55 x 40 x 20 cm. Qualora il bagaglio a mano ecceda il peso massimo consentito o le misure massime consentite, Condor è autorizzata a richiedere un supplemento per il bagaglio in eccesso. Inoltre, per motivi di sicurezza il personale di terra e di bordo è tenuto a far sistemare nella stiva eventuali bagagli non ammessi, insieme al resto del bagaglio. Condor non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti di valore o fragili contenuti nei bagagli a mano che, superando i limiti di peso o di misura, debbano essere trasportati come bagaglio registrato. In ogni caso il bagaglio a mano deve poter essere sistemato sotto il sedile di fronte al passeggero o nell'apposito scomparto. Qualora il bagaglio a mano non risponda a questi criteri o non soddisfi i requisiti di sicurezza, dovrà essere trasportato come bagaglio registrato. Gli oggetti non adatti al trasporto nella stiva (ad esempio gli strumenti musicali delicati) possono essere accettati per il trasporto nella cabina dell'aeromobile solo nel caso in cui Condor ne sia stata preventivamente informata e abbia dato il proprio assenso in merito. Per questo trasporto di bagaglio speciale è richiesto un supplemento a parte. In conformità al Regolamento (CE) 1546/2006, su tutti i voli in partenza dall’Europa (anche sui voli esteri) è consentito trasportare nel bagaglio a mano soltanto confezioni non superiori ai 100 ml ciascuna di sostanze liquide, contenitori sotto pressione (ad es. bombolette spray), paste, lozioni e altre sostanze sotto forma di gel. Fa fede l’indicazione di capacità stampata sulla confezione, non il livello di riempimento. Tutti i singoli contenitori devono essere contenuti in un sacchetto di plastica trasparente richiudibile avente una capienza massima di un litro e devono essere mostrati al controllo di sicurezza. È consentito un solo sacchetto per persona. Per i farmaci e gli alimenti per neonati valgono disposizioni speciali. Regolamenti identici o simili sono stati promulgati anche da vari stati non appartenenti all’Unione Europea. Informazioni dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi a Condor o ai ...
Bagaglio a mano rules for hand luggage (pdf-download). Come bagaglio a mano, per la sicurezza e il comfort dei nostri passeggeri, a bordo è consentito solo un bagaglio del peso massimo di 7 kg e con dimensioni non superiori a 55/40/20 cm. È vietato severamente trasportare nel bagaglio a mano oggetti appuntiti e taglienti, come coltelli e forbici. Secondo le misure di sicurezza, adottate dall’Unione Europea /UE/, sono limitati i liquidi che possono essere portati nel bagaglio a mano attraverso i punti di controllo. Le misure si applicano a tutti gli aeroporti dell’UE, nonché a Norvegia, Islanda e Svizzera. Ciò significa che Lei e il Suo bagaglio a mano saranno controllati sia per oggetti proibiti, sia per le quantità di liquidi che si portano. Queste misure non limitano assolutamente i liquidi che si possono acquistare nei negozi in aeroporto, che si trovano oltre i punti di controllo, e il confezionamento di liquidi nel bagaglio che si consegna per la registrazione e il trasporto in stiva dell’aereo. È consentito portare solo piccole quantità di liquidi nel bagaglio a mano. Questi liquidi devono essere contenuti in confezioni singole del volume non oltre di 100 ml ciascuna e collocati in un sacchetto autosigillante, trasparente e riutilizzabile (vedi la foto). La quantità totale dei liquidi nel bagaglio a mano non deve essere superiore a 1 l. I liquidi, le creme e i gel che possono essere trasportati nel bagaglio a mano, sono: • creme, lozioni, profumi • dentifrici, altre paste • trucchi • i gel, incluso per capelli e gel doccia • saponi e altri simili derivati di consistenza solido-liquida • medicinali, alimenti xxxxxxxxx e alimenti per neonati da utilizzare durante il viaggio. Le sigarette elettroniche devono essere confezionate nel bagaglio a mano. Le sigarette elettroniche (comprese le batterie) possono essere trasportate solo nel bagaglio a mano. È proibito trasportarli nel bagaglio registrato.
Bagaglio a mano. Le seguenti misure e limitazioni di peso si riferiscono ai regolari limiti di esenzione per il bagaglio a mano nella rispettiva classe di viaggio e valgono per persona. Il peso massimo consentito della rispettiva classe di viaggio si riferisce al complesso di tutti i bagagli: Per i voli effettuati prima del 30 aprile 2020 / il giorno 30 aprile 2020

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: