Banca ore. Per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva l'azienda può costituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. Chiarimento a verbale Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario. (Omissis) N.d.R.: L'accordo 30 novembre 2016 prevede quanto segue: Art. ... (Lavoro straordinario, notturno e festivo) Lavoro straordinario Ai soli effetti contrattuali per l'applicazione delle maggiorazioni previste a tale titolo sono considerate straordinarie le ore prestate oltre l'orario settimanale medio di cui all'art. ... con esclusione del prolungamento per il recupero delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l'orario medio settimanale contrattuale e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla R.S.U. Su richiesta della R.S.U. si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea: - motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali; - la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale; - l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative. Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencate, possono essere richieste entro il limite di 70 ore annue "pro-capite". Inoltre, previa comunicazione alla R.S.U., potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'azienda. Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo ai quali non si applicano le casistiche di cui sopra, il principio della non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze produttive o organizzative entro il limite di 48 ore annue e 24 ore trimestrali. Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore. Le ore non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art ..... (orario di lavoro) - Parte prima, Norme generali, Sezione 2ª. Lavoro notturno Ai fini retributivi è considerato lavoro notturno quello svolto consecutivamente tra le ore 22 e le ore 5, salvo che per i lavoratori turnisti per i quali il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno. Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi. Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
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Banca ore. Per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi In alternativa a quanto previsto dall'art. 27 del presente c.c.n.l. è possibile recuperare tutte le ore di lavoro che determinano supplementare e straordinario svolto compresa la necessità traduzione in termini di tempestivo adeguamento della quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al suddetto art. 27, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati. Per il ricorso agli ammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva l'azienda può costituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come mediasuo carattere innovativo le parti, in un arco temporale sede nazionale e di 12 mesiOsservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro due anni dalla stipula del c.c.n.l. Chiarimento a verbale Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario. (Omissis) N.d.R.: L'accordo 30 novembre 2016 prevede quanto segue: Art. ... (Lavoro straordinario, notturno e festivo) Lavoro straordinario Ai soli effetti contrattuali per l'applicazione delle maggiorazioni previste a tale titolo sono considerate straordinarie le ore prestate oltre l'orario settimanale medio di cui all'art. ... con esclusione del prolungamento per il recupero delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l'orario medio settimanale contrattuale e fermo Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in tema sede di flessibilità dell'orario. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla R.S.U. Su richiesta della R.S.U. si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea: - motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali; - la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale; - l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative. Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencateconfronto regionale, possono essere richieste entro il limite definite specifiche regolamentazioni di 70 costituzione e di recupero del monte ore annue "pro-capite". Inoltreaccumulato dai singoli lavoratori, previa comunicazione alla R.S.U., potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'azienda. Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo ai quali non si applicano le casistiche di cui sopra, il principio avvalendosi della non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze produttive o organizzative entro il limite di 48 ore annue e 24 ore trimestrali. Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore. Le ore non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art ..... (orario di lavoro) - Parte prima, Norme generali, Sezione 2ª. Lavoro notturno Ai fini retributivi è considerato lavoro notturno quello svolto consecutivamente tra le ore 22 e le ore 5, salvo che per i lavoratori turnisti per i quali il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno. Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell'ambito istituzione di un periodo meccanismo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesibanca-ore territoriale, come indicato nell'art. 31. Ai sensi del D.Lgsdecreto legislativo n. 66/2003, art. n. 66/2003 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
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Banca ore. Per far fronte ad improvvise esigenze organizzativeLa banca ore prevista dall’articolo 115 del vigente C.C.N.L. è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato A/3. In considerazione delle particolari modalità di effettuazione, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva è escluso dalla Banca Ore istituita in attuazione dell’articolo 115 del vigente C.C.N.L lo straordinario prestato nella fascia notturna e/o dei calendari annui festiva, come definito dagli articoli 110, 111 e 112 del vigente C.C.N.L. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di funzionamento degli impianti ferie è possibile assentarsi per l’intera giornata lavorativa del venerdì a ciclo continuo e/o fronte del consumo di frazionamenti in ore intere di permessi previsti dal 2° comma del presente articolo, dall’articolo 2 dell’Allegato B/1 e dall’allegato B/2 per ridurre il ricorso agli ammortizzatori socialiun totale di cinque ore. In relazione a quanto previsto dall'Accordo sulle festività abolite, contenuto nell'Allegato 7 del vigente C.C.N.L., i permessi straordinari retribuiti di cui all'art.3 di detto Accordo potranno essere utilizzati non soltanto a giornate intere, ma anche con frazionamenti in ore intere. Le parti convengono che, a livello far tempo dall’1/1/2010, a seguito di singola unità produttiva l'azienda può costituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. Chiarimento quanto stabilito nella nota a verbale Per quanto riguarda il monte n. 4 dell’art. 30 del vigente C.C.N.L. in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale relazione alla giornata del 14 agosto: - al personale con orario di lavoro medio settimanale verranno considerate full time, sono riconosciute quattro ore di permesso straordinario retribuito utilizzabili anche con frazionamenti in ore intere; - al personale con orario di lavoro straordinariopart time sono riconosciute due ore di permesso straordinario retribuito utilizzabili anche con frazionamenti in ore intere. (Omissis) N.d.R.: L'accordo 30 novembre 2016 prevede quanto segue: Art. ... (Lavoro straordinario, notturno e festivo) Lavoro straordinario Ai soli effetti contrattuali per l'applicazione delle maggiorazioni previste a tale titolo sono considerate straordinarie le ore prestate oltre l'orario settimanale medio I frazionamenti di cui all'art. ... con esclusione al precedente comma del prolungamento per il recupero presente articolo non potranno riguardare l'utilizzazione delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l'orario medio settimanale contrattuale e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla R.S.U. Su richiesta della R.S.U. si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea: - motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali; - la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale; - l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative. Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencate, possono essere richieste entro il limite di 70 ore annue "pro-capite". Inoltre, previa comunicazione alla R.S.U., potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'aziendaferie ordinarie. Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni Funzionari, a ciclo continuo ai quali far tempo dall’1/1/2010, un giorno di ferie sarà frazionabile in ore intere. I frazionamenti dei permessi straordinari, non si applicano le casistiche riconducibili ad una intera giornata, eventualmente non usufruiti al 31/12 di cui sopra, ciascun anno potranno essere riportati all'anno successivo per essere utilizzati entro e non oltre il principio della non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze produttive o organizzative entro il limite di 48 ore annue e 24 ore trimestrali. Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore31/5. Le ore giornate del 2 Novembre, 24 Dicembre e 31 Dicembre sono considerate festive. La disciplina dei permessi retribuiti e dei permessi non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine retribuiti è regolamentata dall’Allegato B/1. La disciplina dei permessi ex art.39 del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art ..... (orario di lavoro) - Parte prima, Norme generali, Sezione 2ª. Lavoro notturno Ai fini retributivi vigente C.C.N.L. è considerato lavoro notturno quello svolto consecutivamente tra le ore 22 e le ore 5, salvo che per i lavoratori turnisti per i quali il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno. Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi. Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:regolamentata dall’Allegato B/2.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Banca ore. Per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi In alternativa a quanto previsto dall'art. 25 del presente c.c.n.l. possibile recuperare tutte le ore di lavoro che determinano supplementare e straordinario svolto compresa la necessità traduzione in termini di tempestivo adeguamento della quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al suddetto art. 25, purchè tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonchè la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati. Per il ricorso agli ammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva l'azienda può costituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come mediasuo carattere innovativo le parti, in un arco temporale sede nazionale e di 12 mesiOsservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro due anni dalla stipula del c.c.n.l. Chiarimento a verbale Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario. (Omissis) N.d.R.: L'accordo 30 novembre 2016 prevede quanto segue: Art. ... (Lavoro straordinario, notturno e festivo) Lavoro straordinario Ai soli effetti contrattuali per l'applicazione delle maggiorazioni previste a tale titolo sono considerate straordinarie le ore prestate oltre l'orario settimanale medio di cui all'art. ... con esclusione del prolungamento per il recupero delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l'orario medio settimanale contrattuale e fermo Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in tema sede di flessibilità dell'orario. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla R.S.U. Su richiesta della R.S.U. si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea: - motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali; - la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale; - l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative. Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencateconfronto regionale, possono essere richieste entro il limite definite specifiche regolamentazioni di 70 costituzione e di recupero del monte ore annue "pro-capite". Inoltreaccumulato dai singoli lavoratori, previa comunicazione alla R.S.U., potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'azienda. Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo ai quali non si applicano le casistiche di cui sopra, il principio avvalendosi della non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze produttive o organizzative entro il limite di 48 ore annue e 24 ore trimestrali. Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore. Le ore non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art ..... (orario di lavoro) - Parte prima, Norme generali, Sezione 2ª. Lavoro notturno Ai fini retributivi è considerato lavoro notturno quello svolto consecutivamente tra le ore 22 e le ore 5, salvo che per i lavoratori turnisti per i quali il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno. Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell'ambito istituzione di un periodo meccanismo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesibanca-ore territoriale, come indicato nell'art. 29. Ai sensi del D.Lgsdecreto legislativo n. 66/2003, art. n. 66/2003 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
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