Decadenza e revoca. 1. La concessione decade, con l’obbligo della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora, senza cause di giustificazione, si verifichi una delle seguenti ipotesi: - mancato pagamento del canone per due scadenze consecutive; - riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell’Amministrazione comunale; - mancato rispetto del divieto di subconcessione; - mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto.
2. Altre ipotesi di decadenza per inadempimenti contrattuali specifici devono essere previsti in concessione.
3. È sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione comunale senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o eccezione.
Decadenza e revoca. 1. Il Concessionario, oltre ai casi già previsti dal presente capitolato d’oneri e nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi: - cancellazione dall'Albo (art. 11 D.M. 289/2000); - mancato inizio del servizio alla data fissata; - abbandono del servizio da parte del Concessionario, o interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi oggetto di concessione e previsti dal presente capitolato; - mancata presentazione della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio, o mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune; - Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti previsti in materia; - mancata presentazione delle relazioni annuali di cui all'art. 6; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del concessionario rimaste inevase, nonostante formali contestazioni del Comune; - fallimento o liquidazione coatta amministrativa; - cessione a terzi, da parte del Concessionario, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 in merito alle attività che possono essere oggetto di sub-concessione; - mancata stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall'Ente; - mancata presentazione della polizza RCT. - violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R.16.04.2013 n. 62;
2. La decadenza e/o la risoluzione di cui ai commi precedenti non attribuiscono al concessionario alcun diritto di indennizzo.
3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato, dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Allo scopo l’Amministrazione diffida il concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
4. In caso di decadenza, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento, e ne darà comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici no...
Decadenza e revoca. La RSU decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dall’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 - punto 6), parte prima; in caso di richiesta di revoca in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50% (tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate).
Decadenza e revoca. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
a) inosservanza dei divieti di cessione o di sub-cessione sanciti dal precedente art. 24 del presente capitolato;
b) mancata integrazione della cauzione, di cui Comuni Associati abbiano deciso di valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della concessione, a norma dell'art. 29 del presente atto;
c) gravi inadempienze al presente appalto;
d) reiterate gravi inadempienze alle norme del Regolamento Nazionale e Comunale di Polizia Mortuaria e del presente capitolato, oggetto di specifico richiamo, e/o per un massimo di tre specifici richiami; Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto di concessione, qualora anche una sola parte dei servizi richiesti sia svolta senza la necessaria diligenza e comunque in maniera da causare problemi nel funzionamento dei servizi. La revoca, con conseguente risoluzione della concessione, può venire disposta anche quando la concessione del servizio non corrisponde più al pubblico interesse e le Amministrazioni non intendano più avvalersi dell'impresa privata per la gestione del servizio. In tutti i casi si risoluzione della concessione sopra previsti, l'infrazione deve essere contestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Decadenza e revoca. La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 10 gennaio 2014 - punto 6), Parte prima, Sezione seconda; in caso di richiesta di revoca in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50% (tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate). Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della R.S.U. ne determina la decadenza della carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituto.
Decadenza e revoca. 10.1 Tutte le relazioni formalizzate mediante Patti di gemellaggio, Xxxxx di amicizia, Xxxxx di solidarietà o Accordi di partenariato, non confermate entro 6 mesi dalla scadenza del relativo termine, sono di diritto considerati decaduti.
10.2 I provvedimenti di revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate sono di competenza dell'organo che li approva, nel caso di accertamento di gravi motivi o atti lesivi dei diritti umani da parte delle autorità delle città con cui il Comune di Campi Bisenzio ha stipulato relazioni di carattere internazionale.
Decadenza e revoca. 15.1. La subconcessione si intenderà automaticamente decaduta a seguito di eventuale decadenza della Concessione.
15.2. SAC potrà dichiarare decaduta la subconcessione nei casi previsti dall’art. 47 del Cod. della Nav.; in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 lett. b) viene fissato, per la presente subconcessione, un periodo pari a 30 giorni.
15.3. La subconcessione si intenderà automaticamente risolta a seguito di eventuale revoca da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Concessione.
15.4. La Subconcessionaria non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione del rateo dei corrispettivi relativi a periodi d’uso eventualmente non goduti.
15.5. La SAC si riserva, altresì, in rapporto alla realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture aeroportuali, la facoltà di modificare l’ubicazione del locale e/o la sua superficie, o, qualora se ne presentasse la necessità inderogabile, di revocare la subconcessione senza che la Subconcessionaria possa pretendere indennizzo alcuno, salvo la restituzione del rateo dei corrispettivi relativi a periodi d’uso eventualmente non goduti.
Decadenza e revoca. L’Amministrazione Comunale si riserva di risolvere la presente Convenzione, nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:
a) mancato avvio delle attività di noleggio entro il termine di cui all’ art. 10 della presente Convezione;
b) mancato rispetto delle condizioni, degli obblighi e degli standard minimi previsti dalla Convenzione all’art. 3;
c) inadempimenti, reiterati e contestati per iscritto dall’Amministrazione per tre volte nel corso della vigenza dell’autorizzazione, aventi ad oggetto il rispetto degli standard minimi di servizio di cui all’art. 3 della Convenzione;
d) gravi criticità, reiterate e contestate per iscritto dall’Amministrazione per tre volte nel corso della vigenza dell’autorizzazione, connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada. Per ciascuna delle inadempienza sopra indicate l’Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell’addebito tramite PEC invitando l’operatore ad adempiere entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della contestazione. Riscontrato il mancato adempimento, reiterato per le tre volte sopra indicate dall’Amministrazione procederà alla risoluzione della presente Convenzione.
Decadenza e revoca. 1. I singoli componenti del Consiglio, il Presidente, il Direttore ed il Revisore decadono dall'incarico:
a) se divengono parti in vertenze con l'Azienda, a meno che non si tratti del Direttore per cause attinenti il suo rapporto di lavoro;
b) se divengono proprietari o comproprietari, o amministratori o sindaci, o ricoprono altre cariche simili anche non retribuite, o se sono consulenti o dirigenti di imprese concorrenti o in concreto contrastanti con l'attività istituzionale dell'Azienda, oppure di imprese che con l'Azienda abbiano contratti per lavori, servizi o forniture continuativi o ricorrenti, fermo restando il rapporto di esclusività con l'Azienda per il Direttore;
c) in tutti i casi in cui ricorrano le ipotesi previste dalla normativa statale e regionale.
2. I componenti del Consiglio ed il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere, inoltre, revocati in caso di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dal Codice Etico aziendale, oppure nei casi in cui vi sia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'Azienda, nonché per insanabile e ripetuto contrasto dell’attività svolta rispetto alle direttive e agli atti della programmazione regionale o per altri gravi motivi attinenti la funzionalità dell’Azienda.
4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 53 del 1993 e la relativa contestazione è effettuata dal soggetto competente alla nomina.
Decadenza e revoca. L'erogazione della Misura decade in caso di decesso, ricovero definitivo in strutture residenziali o trasferimento di residenza in un Comune extra Ambito. I soggetti beneficiari della Misura (o loro familiari) hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno delle condizioni che ne hanno dato diritto. La comunicazione dovrà pervenire al servizio sociale del Comune di residenza che provvederà ad informare tempestivamente l’Azienda Sociale Destra Secchia. Qualora vengano meno le condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione, il beneficio decade: - dal 15 del mese in oggetto, in caso le condizioni si verifichino nei primi 15 giorni del mese; - dalla fine del mese in caso le condizioni si verifichino nella seconda metà del mese.