Decadenza e revoca Clausole campione
Decadenza e revoca. La concessione decade o e revocata nei seguenti casi:
a) cessione totale o parziale del magazzino o del posteggio a terzi nei casi non contemplati dal Regolamento;
b) al verificarsi di una delle condizioni ostative al rilascio della concessione di cui al Regolamento di mercato;
c) inattività completa per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno, ovvero assenza ingiustificata del concessionario per più di 60 giorni all'anno, anche non consecutivi;
d) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l’entità delle rispettive pene, per delitti in tema di: - frode nelle pubbliche forniture; -contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi; - frode nell'esercizio del commercio; -frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.
e) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
f) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito;
g) utilizzazione da parte del concessionario per scopi diversi da quello per cui il posteggio, il box o il magazzino sono stati assegnati;
h) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. In ogni caso, la concessione è revocata qualora si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse. Identificano tale fattispecie gli elementi di fatto portati a conoscenza del Comune ai sensi dell'articolo 1 septies del D.L. 629/82 convertito nella L. 726782; La decadenza o revoca è dichiarata dal Responsabile Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.
Decadenza e revoca. 1. La concessione decade, con l’obbligo della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora, senza cause di giustificazione, si verifichi una delle seguenti ipotesi: - mancato pagamento del canone per due scadenze consecutive; - riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell’Amministrazione comunale; - mancato rispetto del divieto di subconcessione; - mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto.
2. Altre ipotesi di decadenza per inadempimenti contrattuali specifici devono essere previsti in concessione.
3. È sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione comunale senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o eccezione.
Decadenza e revoca. La RSU decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dall’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 - punto 6), parte prima; in caso di richiesta di revoca in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50% (tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate).
Decadenza e revoca. La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 10 gennaio 2014 - punto 6), Parte prima, Sezione seconda; in caso di richiesta di revoca in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50% (tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate). Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della R.S.U. ne determina la decadenza della carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituto.
Decadenza e revoca. La decadenza della concessione in uso può essere pronunciata con atto deliberativo motivato della Giunta comunale conseguentemente: - al mutare od al venir meno delle finalità dichiarate dal concessionario all'atto della domanda; - all'utilizzo improprio o diverso da parte del concessionario del bene immobile (o di parte dello stesso) od alla sua cessione (totale o parziale) in uso a terzi non autorizzati dall'Amministrazione comunale; - al mancato pagamento del canone o delle spese di gestione, previa diffida adadempiere entro tre mesi ed accertamento di inottemperanza. La revoca della concessione in uso può aver luogo per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati.
Decadenza e revoca. Si suggerisce la previsione di un congruo termine per adempiere, decorso il quale la Civica Amministrazione potrà dichiarare la decaden- za della concessionaria.
Decadenza e revoca. 1. Il Concessionario, oltre ai casi già previsti dal presente capitolato d’oneri e nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi: - cancellazione dall'Albo (art. 11 D.M. 289/2000); - mancato inizio del servizio alla data fissata; - abbandono del servizio da parte del Concessionario, o interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi oggetto di concessione e previsti dal presente capitolato; - mancata presentazione della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio, o mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune; - Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti previsti in materia; - mancata presentazione delle relazioni annuali di cui all'art. 6; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del concessionario rimaste inevase, nonostante formali contestazioni del Comune; - fallimento o liquidazione coatta amministrativa; - cessione a terzi, da parte del Concessionario, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 in merito alle attività che possono essere oggetto di sub-concessione; - mancata stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall'Ente; - mancata presentazione della polizza RCT. - violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R.16.04.2013 n. 62;
2. La decadenza e/o la risoluzione di cui ai commi precedenti non attribuiscono al concessionario alcun diritto di indennizzo.
3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato, dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Allo scopo l’Amministrazione diffida il concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
4. In caso di decadenza, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento, e ne darà comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici no...
Decadenza e revoca. 1. Il componente (o i componenti) del nucleo di valutazione decade(ono) per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall’art. …, comma 2, del presente regolamento.
2. Il medesimo componente è revocabile (o i medesimi componenti sono revocabili) per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
Decadenza e revoca. Il concessionario si intende decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a. mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive;
b. riscontro di inadempimento grave;
c. eventuale subconcessione;
d. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; E’ sempre possibile la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione senza la creazione di alcun diritto da parte del concessionario.
Decadenza e revoca. L’operatore decade dall’autorizzazione in caso di inosservanza ai contenuti della presente circolare. L’ENAC revoca l’autorizzazione qualora sorgessero esigenze operative che imponessero tale misura.