Orario normale di lavoro Clausole campione
Orario normale di lavoro. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 101, punto 1) del vigente C.C.N.L., l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite: -dalle ore 8 alle ore 17, con 1 ora di intervallo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; -dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì; -dalle ore 8 alle ore 12 nei giorni semifestivi. Per i lavoratori che usufruiscono dell’orario a tempo parziale vale quanto previsto dall’art. 8 del presente C.I.A.
Orario normale di lavoro. Si applica il normale orario di lavoro di cablex di 41 ore settimanali. L’orario sco- lastico vale come orario di lavoro. Una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro (4 ore 6 minuti). Una giornata intera di scuola corri- sponde a un intero giorno di lavoro (8 ore 12 minuti). L’orario di lavoro giorna- liero non può superare le 9 ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni). Il rilevamento dell’orario deve essere eseguito in forma adeguata. cablex fa affidamento sulla responsabilità individuale delle persone in formazione.
Orario normale di lavoro. 37.1 Ai fini contrattuali, l’orario normale di lavoro è fissato in 35 ore settimanali, di norma distribuite, per cinque giorni, dal lunedì al venerdì. In ogni caso, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola coincidente con la domenica.
37.2 Ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali, il sabato non è considerato giorno festivo.
37.3 La ripartizione giornaliera del normale orario di lavoro – nell’ambito di una fascia oraria ricompresa tra le ore 8,00 e le ore 18,00 -viene stabilita dalla direzione aziendale, previa informazione alle RSA 10 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione, può seguire – a istanza delle RSA – un esame congiunto, da esaurirsi nei 10 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le Parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità.
37.4 Dell’orario giornaliero di lavoro e delle relative modifiche sarà data tempestiva comunicazione, mediante ordine di servizio distribuito al personale e da affiggersi, altresì, in apposita tabella.
37.5 La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di massima flessibilità, essendo consentita l’utilizzazione di diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro; sistemi che possono anche coesistere.
37.6 Tali sistemi sono:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di differenziare l’orario di inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, con orari superiori o inferiori alle 35 ore settimanali, nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) orario spezzato, intendendosi per tale l’orario che prevede un unico intervallo non retribuito. In tal caso, la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, inferiore a 2 ore. Nell’ipotesi in cui tale intervallo ricada, in tutto o in parte, in quello di cui al punto 37.8, il lavoratore ha comunque diritto all’indennità di cui all’art. 70;
d) orario continuato, intendendosi per tale l’orario che non prevede intervallo, salvo quanto all’art. 8, c. 2, d.lgs. 66/03;
e) orario con sospensione annuale,...
Orario normale di lavoro. 1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per una durata giornaliera ed un’articolazione come da tabelle sotto riportate.
Orario normale di lavoro. Si applica il normale orario di lavoro di Swisscom. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro (4 ore). Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro (8 ore). L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (com- prese eventuali ore straordinarie e lezioni). Il rilevamento dell’orario deve essere eseguito in forma adeguata. Swisscom fa affidamento sulla responsabilità individuale delle persone in formazione.
Orario normale di lavoro. 1. L’orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali, computate come media nell’arco di un periodo di 4 mesi, fatto salvo l’impegno minimo, ove richiesto, nella singola settimana pari ad almeno 30 ore.
2. La presenza in servizio è comunque accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico e altri mezzi equipollenti, garantendo, se richiesta, una fascia minima obbligatoria di presenza.
Orario normale di lavoro. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 95 101, punto 1) del vigente C.C.N.L., l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite: - dalle ore 8 alle ore 17, con un’ora di intervallo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; -dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì; -dalle ore 8 alle ore 12 nei giorni semifestivi. Nei giorni dal lunedì al giovedì il Dipendente ha facoltà di scegliere l’inizio e la durata dell’intervallo meridiano, di durata minima di 45 minuti e di durata massima di 75 minuti (durata minima di 30 minuti, a decorrere dall’1/10/2022), nell’arco temporale intercorrente tra le 12.20 e le 14.15 (tra le 12:15 e le 14:30 dall’1/10/2017); resta inteso che tale intervallo non può iniziare prima delle 12:15
Orario normale di lavoro. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 104 100, punto 1) del vigente CCNL, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore e 30 minuti settimanali così ripartite: - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 con 1 ora di intervallo dai giorni dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nei giorni semifestivi.
Orario normale di lavoro. Personale con mansioni impiegatizie
1) prima che l'operatore sia adibito all'uso di VDT;
2) con periodicità quinquennale fino al 50º anno di età del lavoratore;
3) con periodicità biennale dopo il 50º anno di età;
4) con periodicità biennale ove, in esito alla visita preventiva, l'operatore venga giudicato "idoneo con prescrizioni";
5) ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. Al R.L.S. o, in assenza, alle R.S.A.-R.S.U. o alle segreterie delle XX.XX. dovrà essere fornita documentazione che prova l'ottemperanza a quanto previsto dalla D.Lgs. n. 626 (es.: documentazione valutazione rischi). Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 17, 5º comma, X.Xxx. 8 aprile 2003, n. 66 il quale esclude dalla limitazione dell'orario i dirigenti, il personale direttivo delle aziende o le altre persone aventi potere di decisione autonomo. A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello di 5º livello e di 6º livello. La durata dell'orario di lavoro è di trentanove ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere ed è distribuito di norma nell'arco di cinque giorni dal lunedì al venerdì. Le prestazioni giornaliere di lavoro saranno rese di norma nell'arco orario che va dalle ore 8 alle ore 19, escluso il personale di pulizia e di custodia. L'azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, ventiquattr'ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione. Nel caso di lavoro a turno il persona...
Orario normale di lavoro. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 101, punto 1) del vigente