Orario normale di lavoro. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 101, punto 1) del vigente C.C.N.L., l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite: -dalle ore 8 alle ore 17, con 1 ora di intervallo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; -dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì; -dalle ore 8 alle ore 12 nei giorni semifestivi. Per i lavoratori che usufruiscono dell’orario a tempo parziale vale quanto previsto dall’art. 8 del presente C.I.A.
Orario normale di lavoro. Si applica il normale orario di lavoro di cablex di 41 ore settimanali. L’orario sco- lastico vale come orario di lavoro. Una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro (4 ore 6 minuti). Una giornata intera di scuola corri- sponde a un intero giorno di lavoro (8 ore 12 minuti). L’orario di lavoro giorna- liero non può superare le 9 ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni). Il rilevamento dell’orario deve essere eseguito in forma adeguata. cablex fa affidamento sulla responsabilità individuale delle persone in formazione.
Orario normale di lavoro. 37.1 Ai fini contrattuali, l’orario normale di lavoro è fissato in 35 ore settimanali, di norma distribuite, per cinque giorni, dal lunedì al venerdì. In ogni caso, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola coincidente con la domenica.
37.2 Ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali, il sabato non è considerato giorno festivo.
37.3 La ripartizione giornaliera del normale orario di lavoro – nell’ambito di una fascia oraria ricompresa tra le ore 8,00 e le ore 18,00 -viene stabilita dalla direzione aziendale, previa informazione alle RSA 10 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione, può seguire – a istanza delle RSA – un esame congiunto, da esaurirsi nei 10 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le Parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità.
37.4 Dell’orario giornaliero di lavoro e delle relative modifiche sarà data tempestiva comunicazione, mediante ordine di servizio distribuito al personale e da affiggersi, altresì, in apposita tabella.
37.5 La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di massima flessibilità, essendo consentita l’utilizzazione di diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro; sistemi che possono anche coesistere.
37.6 Tali sistemi sono:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di differenziare l’orario di inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, con orari superiori o inferiori alle 35 ore settimanali, nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) orario spezzato, intendendosi per tale l’orario che prevede un unico intervallo non retribuito. In tal caso, la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, inferiore a 2 ore. Nell’ipotesi in cui tale intervallo ricada, in tutto o in parte, in quello di cui al punto 37.8, il lavoratore ha comunque diritto all’indennità di cui all’art. 70;
d) orario continuato, intendendosi per tale l’orario che non prevede intervallo, salvo quanto all’art. 8, c. 2, d.lgs. 66/03;
e) orario con sospensione annuale,...
Orario normale di lavoro. Si applica il normale orario di lavoro di Swisscom. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro (4 ore). Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro (8 ore). L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (com- prese eventuali ore straordinarie e lezioni). Il rilevamento dell’orario deve essere eseguito in forma adeguata. Swisscom fa affidamento sulla responsabilità individuale delle persone in formazione.
Orario normale di lavoro. 1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per una durata giornaliera ed un’articolazione come da tabelle sotto riportate.
Orario normale di lavoro. 1. L'orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali, computate come media nell'arco di un periodo di 4 mesi, fatto salvo l'impegno minimo, ove richiesto, nella singola settimana pari ad almeno 30 ore.
2. La presenza in servizio è comunque accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico e altri mezzi equipollenti, garantendo, se richiesta, una fascia minima obbligatoria di presenza.
Orario normale di lavoro. L’orario di lavoro previsto viene stabilito tramite il tempo di lavoro annualizzato, basato su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali. L’orario di lavoro variabile e il modello del tempo di lavoro annualizzato costituiscono i modelli normativi. Entrambi i modelli tem- porali sono basati su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali. Per le aziende nelle quali finora è stato applicato un monte ore settimanale superiore, è previsto un pe- riodo transitorio fino al 1° gennaio 2018.
Orario normale di lavoro. Per orario normale di lavoro di intendono le ore sotto specificate: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 nei giorni dal Lunedì al Venerdì. Tutte gli interventi su chiamata effettuati al di fuori degli orari indicati saranno da considerarsi in orario straordinario e di conseguenza, non essendo compresi nel presente contratto, verranno fatturati con le maggiorazioni previste dalle tariffe in vigore.
Orario normale di lavoro. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuito su 5 giornate e mezza, da calcolarsi come media in un periodo di 6 mesi (elevabili a 12 dalla contrattazione territoriale o aziendale a fronte di giustificate ragioni). Per gli alberghi, il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni, con un nastro orario di 14 ore per il perso- nale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale, fatte salve condizioni di miglior fa- vore negoziati dalle parti a livello aziendale. Per gli alberghi diurni, l’orario di lavoro giornaliero non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione territoriale.
Orario normale di lavoro. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore I contratti collettivi possono riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.