Bonifiche. Lo stabilimento è attualmente soggetto alle procedure di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati. Avendo riscontrato, nell’ambito dei monitoraggi sulle acque di falda effettuati secondo le prescrizioni del decreto di autorizzazione integrata ambientale, superamenti delle CSC di alcuni composti alifatici clorurati, Viscolube S.r.l. ha inoltrato in data 13/10/2010 comunicazione ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06, informando nel contempo dell’attivazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza (MISE). A tale scopo, a partire dal 15/10/2010 è stato attivato l’emungimento di acque sotterranee dal piezometro PZ7, con successivo loro invio all’impianto di trattamento acque di stabilimento; il sistema di MISE è stato successivamente integrato e prevede attualmente l’emungimento da n. 10 piezometri (PZ4, PZ5, PZ6bis, PZ7bis, PZ8, PZ9, PZ11, PZ12, PZ13, e PZ21). A seguito delle indagini ambientali preliminari e delle successive di caratterizzazione, che hanno evidenziato la presenza di contaminazione (vari composti organici e alcuni metalli) sia nelle acque sotterranee che nei terreni, il Gestore ha presentato il documento di Analisi di Rischio, che è attualmente in corso di revisione sulla base delle richieste formulate dagli Enti. Nell’ambito delle varie campagne d’indagine e degli adeguamenti della MISE la rete piezometrica è stata via via integrata ed è attualmente costituita da n. 33 piezometri, in alcuni dei quali (PZ1, PZ2 e PZ27) sono installate sonde per il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici. Nella tabella seguente sono sinteticamente riportate le caratteristiche principali dei piezometri presenti nell’insediamento: Sigla Profondità Coordinate Gauss Boaga X Y Tratto microfessurato PZ1 12,00 m. 1535358,281 5013506,303 1 - 12 m PZ2 12,00 m. 1535508,000 0000000,384 6 - 12 m. PZ3 12,00 m. 1535405,000 0000000,032 6 - 12 m. PZ4 12,00 m. 1535497,000 0000000,427 6 - 12 m. PZ5 12,00 m. 1535548,000 0000000,779 1 - 12 m PZ6 12,00 m. 1535592,000 0000000,903 1 - 12 m PZ6bis 20,00 m 1535558,84 5013104.480 2 – 20 m PZ7 12,00 m. 1535640,000 0000000,109 6 - 12 m PZ7bis 20,00 m 1535607,30 5013178,683 2 – 20 m PZ8 12,00 m. 1535407,000 0000000,196 3-18 m PZ9 18,00 m 1535496,000 0000000,917 3-18 m PZ10 18,00 m 1535437,000 0000000,832 3-18 m PZ11 18,00 m 1535513,000 0000000,743 3-18 m PZ12 18,00 m 1535599,000 0000000,929 3-18 m PZ13 18,00 m 1535648,000 0000000,816 3-18 m PZ14 18,00 m 153543...
Bonifiche. Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati. Non esistono, inoltre, registrazioni di incidenti avvenuti che possano aver causato inquinamento rilevante. Tutte le apparecchiature contenenti PCB (Trasformatori e reostati) sono state pressoché completamente sostituite con nuovi trasformatori contenenti olio minerale esente da PCB.
Bonifiche. Lo stabilimento non è stato e non è soggetto attualmente alle procedure di cui al titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/06 relativo alle bonifiche ambientali.
Bonifiche. Lo stabilimento non è stato oggetto delle procedure di cui al titolo V della parte IV del D.L.vo 152/06 e s.m.i. relativo alle bonifiche ambientali.
Bonifiche. Tale operazione è rivolta prevalentemente all’eliminazione dei rettili nocivi e non nocivi.
Bonifiche. L’operazione dovrà essere eseguita con prodotti non nocivi per l’uomo e sarà rivolta alla completa eliminazione di tutti i rettili nocivi e non nocivi. Le modalità di esecuzione delle operazioni dovranno essere quelle proprie della regola dell’arte e secondo i sistemi più aggiornati in uso usando prodotti conformi alle normative vigenti all’atto dell’esecuzione. Tale operazione è da effettuarsi con n. 7 interventi nell’anno sopra indicato, in tutti i locali del piano terra, del piano magazzini e garage dei quattro edifici, nelle zone comuni e nelle aree esterne agli edifici medesimi.
Bonifiche. La l.r. 30/2006 pone in capo ai Sindaci i procedimenti operativi e amministrativi (convocazione conferenza servizi, approvazione caratterizzazione, analisi rischio, bonifica, ecc.), inerenti l’attività di bonifica dei siti contaminati per i quali non sia più individuabile il soggetto responsabile dell’inquinamento o questo non sia più economicamente attivo. Il trasferimento di tale obbligo, che la norma nazionale pone in carico alle Regioni, si somma all’obbligatorietà della bonifica d’ufficio, imposta ai Comuni dall’art.250 del D.Lgs. 152/2006.
Bonifiche. Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.
Bonifiche. Lo stabilimento è stato soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte VI del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati. In particolare l’area nella quale è attualmente posizionato il serbatoio è stata oggetto di procedimento di bonifica avviato a seguito del rinvenimento di contaminazione originata dal vecchio serbatoio oggi rimosso. Il procedimento si è concluso positivamente con rimozione dei terreni contaminati, raggiungimento delle CSC a fondo scavo e sulle pareti con conseguente certificazione provinciale, Provv. Dirigenziale n°22 del 22.01.2015.
Bonifiche. Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al D.M.471/1999 relativo alle bonifiche ambientali.