Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000. 2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12. 3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. L'indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata l'opzione, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio, come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente CCNL. 5. Per l'acquisizione delle fasce successive all'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio. 6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza. 7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture -, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. 8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL
Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o non determinato dopo il 31 dicembre 1998 è esclusivo. Dalla stessa dataLa norma, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'arteccetto i casi di mobilità di cui all'art. 1320 i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, comma 7 si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del CCNL 8 giugno 2000rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura.
2. I Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell'entrata in vigore del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare D.Lgs. n. 229 del 1999 abbiano optato per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
3. Per i I dirigenti già a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. L'indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza professionale maturata servizio alla data del 31 dicembre dell'anno 1998 che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in cui è effettuata l'opzioneordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno, calcolata secondo con le modalità previste dall'art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio, come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente CCNL48.
5. Per l'acquisizione delle fasce successive all'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
76. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo l'esercizio della libera professione extramuraria comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture -strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
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Caratteristiche del rapporto di lavoro. (art. 10 ccnl 3/11/05 che disapplica la clausola contenuta nel primo periodo dell’art. 13 co. 7 e l’art. 15 ccnl 8/6/00)
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004L. 26/5/04, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno dell’anno successivo all'opzione all’opzione e sono regolati dall'artdall’art. 1223.
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all'entrata all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'artl’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000ccnl 8/6/00, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. L'indennità L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 L. 138/04 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità L’indennità compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 33 nella misura stabilita dall’art. 5, comma 9 ccnl 8/6/00, II biennio, tenuto conto dell'esperienza dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell'anno dell’anno in cui è effettuata l'opzionel’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall'artdall’art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio, come integrato dall'art. 24104, comma 12, del presente CCNL.
5. Per l'acquisizione l’acquisizione delle fasce successive all'indennità all’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l'artl’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000ccnl 8/6/00, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell'area nell’area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture -, - negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
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Samples: Collective Labor Agreement
Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'artdell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno dell’anno successivo all'opzione all’opzione e sono regolati dall'artdall’art. 12.
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all'entrata all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'artl’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. L'indennità L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità L’indennità compete, inoltre, nella misura stabilita dall'artdall’art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell'anno dell’anno in cui è effettuata l'opzionel’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall'artdall’art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio, come integrato dall'artdall’art. 24, comma 12, del presente CCNL.
5. Per l'acquisizione l’acquisizione delle fasce successive all'indennità all’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l'artl’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell'area nell’area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture -, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8. L'artL’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
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