Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Samples: Appalto Dei Lavori, Appalto Dei Lavori, Appalto Dei Lavori

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’Artdell’articolo 93, comma 1 del d.lgs. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare 50/2016, per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici partecipare alla gara d’appalto, è corredata da richiesta al concorrente una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavorilavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 2 e 3, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a. In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b. Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93, commi 3 e 4. 3. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazioneaggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. La Sono vietate forme di cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentatadiverse da quelle di cui al comma 2. 5. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Artdell’art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 75 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione Codice, pari al 2% dell’importo dei lavoricomplessivo dell’appalto, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero polizza assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia o delle Finanze) in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate); essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario dopo la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazionestipula del contratto. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola , la rinuncia all’eccezione di pagamento a prima richiesta (cui all’art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno appaltante. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideijussore verso il concorrente fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso per l'esecuzione del contratto, di aggiudicazione. La cauzione provvisoriacui all'articolo 113, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94qualora l'offerente risultasse affidatario.

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Samples: Contract, Contract

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da I concorrenti dovranno presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione provvisoria di ammontare pari al 2% dell’importo dei lavori. La a € 94.508,76 (euro novantaquattromilacinquecentootto/76) con le seguenti modalità: - cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai mediante deposito sul c/c n. conto XX00X0000000000000000000000 intestato all’Autorità Portuale di Cagliari presso il Banco di Sardegna – Sede Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Cagliari o con assegno circolare alla stessa intestato, oppure a mezzo di polizza fideiussoria o atto di fideiussione rilasciato da banca/istituto di credito o compagnia di assicurazione a ciò autorizzati; - atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione provvisoria di validità non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa inferiore a 210 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con clausola previsione di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola principale ed all’eccezione di pagamento a prima richiesta (cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta scritta; La cauzione deve contenere l’impegno alla costituzione della stazione appaltante garanzia definitiva di buona e rinuncia corretta esecuzione del servizio nelle forme di cui al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazionesuccessivo articolo. La cauzione provvisoriaprovvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata fino alla sottoscrizione dell’atto di concessione, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentatamentre quella delle altre ditte partecipanti sarà svincolata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94La garanzia copre la mancata sottoscrizione dell’atto concessorio.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione provvisoria. 1 Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 dell’articolo 75, commi 1 e 2, del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione Codice dei Lavori Pubblici contratti, è corredata da richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori. La cauzione copre singoli lotti da appaltare, comprensivo degli oneri per la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente sicurezza, da prestare al momento della sottoscrizione presentazione dell’offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del contratto medesimo. Ai termine per la presentazione dell’offerta, presentata anche a mezzo di garanzia bancaria originale ovvero polizza assicurativa in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate). 2 La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario sarà restituita solo dopo la stipula del contratto. 3 La cauzione è restituita non appena avvenuta provvisoria deve contenere espressamente la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola , la rinuncia all’eccezione di pagamento a prima richiesta (operatività cui all’art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante appaltante. 4 L'importo della garanzia e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalesuo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoriaper gli operatori economici ai quali venga rilasciata, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativada organismi accreditati, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da Per partecipare alla gara dovrà essere prestata una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavoridella fornitura stessa, IVA esclusa, con validità di almeno 180 giorni a partire dal termine di presentazione dell’offerta, ovvero ridotta del 50% in caso di possesso della certificazione del Sistema Di Qualità, ai sensi del comma 7 dell’art. La 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Detta cauzione copre potrà essere prestata mediante: ⮚ attestazione comprovante la mancata sottoscrizione costituzione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento deposito cauzionale incondizionato presso un'Azienda di Credito, a favore della sottoscrizione Società Appaltante, composto sia a mezzo contante sia a mezzo titoli del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o debito pubblico garantiti dallo Stato); ⮚ fideiussione bancaria o assicurativa con clausola o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di pagamento cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie, a prima richiesta (operatività entro 15 giorni ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale documento dovrà prevedere la legalizzazione della firma, dell’identità e dei poteri del soggetto firmatario del titolo di garanzia, atta a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dimostrare in maniera inequivocabile il rapporto esistente tra il rappresentato ed il rappresentante. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia Società Appaltante. Dovrà inoltre prevedere l’impegno del fideiussore al beneficio rilascio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso per l’esecuzione del contratto, di aggiudicazionecui all’art. La cauzione provvisoria103 del D. Lgs: 50/2016, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

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Samples: Invito a Partecipare a Procedura Negoziata

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Artdell’art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Samples: Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione pari al del 2% dell’importo dei lavoridell'importo a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A., da prestare in una delle modalità di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 34, comma 2, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell’offerta. Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Samples: Construction Contract

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art1. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavoriposto a base di gara e quindi per €3.355,20 da costituirsi mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa,a garanzia della regolare sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione. 2. La cauzione copre provvisoria verrà escussa e interamente incamerata nei seguenti casi: 3. La fideiussione bancaria o la mancata sottoscrizione polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere - l’espressa esclusione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale)di cui all’art. 1944 c.c; bancaria con clausola - l’obbligo di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni pagare le somme richieste a semplice richiesta scritta della stazione appaltante dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; - la rinuncia, in deroga all’art. 1945 del codice civile, alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e rinuncia qualsiasi eccezione che spetta al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente ; - la disponibilità a rilasciare costituire la garanzia fideiussoria definitiva nel caso prevista all’art.11 comma 1 del Capitolato speciale, alle condizioni previste all’interno del capitolato stesso (cauzione definitiva); - la dichiarazione che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società costituitasi fideiussore e l’Ente appaltante, il Foro competente è esclusivamente quello di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94Pisa.

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Samples: Contract for Supply of Goods

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art1. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 Tale cauzione è stabilita nella misura del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavoricomplessivo del contratto a base d’asta , sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 2. Poichè fra i requisiti di capacità tecnico professionale è prescritto il possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 si applica la riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 del Codice. 3. La cauzione copre la mancata sottoscrizione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o debito pubblico garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di pagamento tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a prima richiesta (operatività entro 15 giorni titolo di pegno a semplice richiesta scritta della stazione appaltante favore dell'ASP. 4. La fideiussione, a scelta dell'offerente, è prestata nelle forme di cui all’art. 75, commi 1 e 3 del Codice. 5. Le fideiussioni o le polizze di cui ai precedenti punti a pena di esclusione, dovranno contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività principale e prevedere l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione dalla richiesta. 6. Ai sensi dell’art. 75, comma 8 del debitore principale) Deve Codice, nel documento relativo alla cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall’impegno indicato anche l’impegno di un fideijussore verso il concorrente fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazioneper l’esecuzione del contratto, prevista dall’art.113 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 7. La cauzione mancata presentazione, contestualmente al documento relativo alla Cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà dell’impegno del fideiussore circa la cauzione definitiva comporta l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94dalla gara.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art1. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da E’ richiesta una cauzione garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori. La cauzione copre lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente sicurezza, da prestare al momento della sottoscrizione presentazione dell’offerta. 2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a) in contanti o in titoli del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o debito pubblico garantiti dallo StatoStato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto. 3. La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve , deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazioneaggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. La Sono vietate forme di cauzione provvisoriadiverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante fideiussione bancaria assegni di conto di corrispondenza o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentataassegni circolari. 5. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da In sede di offerta, l’appaltatore dovrà presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo dei lavoria base di gara. La cauzione, comunque prestata, deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione, deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rinnovare la cauzione qualora entro tale termine non sia intervenuta l’aggiudicazione, nonché dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva e deve altresì, essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore, accompagnata da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, di essere legittimato a emettere fideiussione per tipologia e importo richiesti. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, o la polizza rilasciata da intermediario finanziario dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Novate Milanese. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneSi richiama l’art. Tale cauzione può essere: reale (contanti75 del D.Lgs. 163/06, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola nonché quanto disposto dal disciplinare di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta gara in merito alla modalità di costituzione della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Samples: Servizi Di Igiene Ambientale

Cauzione provvisoria. Ai Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare la documentazione comprovante l’effettuato versamento della cauzione provvisoria del 2 % di € 11.577,76 nei modi di cui all’art. 75 del D. Lgs163/2006 e s.m.i., da costituirsi alternativamente, da fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con primarie Società, della quale deve espressamente risultare: 1. l’espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione; 2. che la garanzia avrà validità almeno centoottanta (180) giorni successivi al termini previsto per la scadenza della presentazione delle offerte; 3. dichiarazione di un istituto bancario, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto della fideiussione definitiva. In caso di riunione di concorrenti le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dell’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Le garanzia bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge del D. Lgs n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. 385/1993 - (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà da parte dell’aggiudicatario ed è nonché l’eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione appaltante e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai , mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contantisarà restituita, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività previa richiesta, entro 15 trenta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoriadall’aggiudicazione definitiva, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94anche attraverso spedizione postale semplice.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da In sede di offerta, l’appaltatore dovrà presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo dei lavoria base di gara. La cauzione, comunque prestata, deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione, deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rinnovare la cauzione qualora entro tale termine non sia intervenuta l’aggiudicazione, nonché dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva e deve altresì, essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore, accompagnata da copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, o la polizza rilasciata da intermediario finanziario dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Novate Milanese. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazioneSi richiama l’art. Tale cauzione può essere: reale (contanti75 del D. Lgs. 163/06, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola nonché quanto disposto dal disciplinare di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta gara in merito alla modalità di costituzione della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.

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Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici L'offerta è corredata da una cauzione garanzia, pari al 2% dell’importo dei lavoridue per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. La cauzione copre può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il fideiussore si impegna a rilasciare la mancata sottoscrizione del contratto garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia inoltre dovrà avere validità per volontà dell’aggiudicatario ed è almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è sarà restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 trenta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94dall’aggiudicazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 A garanzia del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la partecipazione al bando, il concorrente dovrà versare a favore del Comune di Siniscola una cauzione garanzia dell’importo di € 27.360,00 (€ ventisettemilatrecentosessanta/00), pari al 2% dell’importo dei lavoridel canone posto a base di gara per i 9 (nove) anni di gestione. La cauzione copre provvisoria può essere costituita in contanti, mediante deposito presso la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari tesoreria comunale – Banco di Sardegna S.p.a./filiale di Siniscola ; la cauzione è restituita non appena avvenuta dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un garante (un istituto bancario o una assicurazione) a rilasciare la aggiudicazionegaranzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale riferito a 9 (nove) anni di gestione così come risultante dall’esito concorsuale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale In alternativa, la cauzione provvisoria può essere: reale (contantiessere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del Bando e deve prevedere obbligatoriamente, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (pena l’esclusione dalla gara, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione l’impegno del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente garante a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso del 10% dell’importo contrattuale riferito a 9 (nove) anni di aggiudicazionegestione così come risultante dall’esito concorsuale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative ed e' svincolata automaticamente al momento della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentatasottoscrizione del contratto medesimo. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94Dovrà inoltre essere previsto quale Xxxx competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Nuoro.

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Samples: Affidamento Della Gestione Del Campeggio

Cauzione provvisoria. 1 Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 dell’articolo 75, commi 1 e 2, del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione Codice dei Lavori Pubblici contratti, è corredata da richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo preventivato dei lavori. La cauzione copre singoli lotti da appaltare, comprensivo degli oneri per la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente sicurezza, da prestare al momento della sottoscrizione presentazione dell’offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del contratto medesimo. Ai termine per la presentazione dell’offerta, presentata anche a mezzo di garanzia bancaria originale ovvero polizza assicurativa in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate). 2 La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario sarà restituita solo dopo la stipula del contratto. 3 La cauzione è restituita non appena avvenuta provvisoria deve contenere espressamente la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola , la rinuncia all’eccezione di pagamento a prima richiesta (operatività cui all’art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante appaltante. 4 L'importo della garanzia e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoriasuo eventuale rinnovo, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativaè ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussoreda organismi accreditati, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto