CAUZIONI E FIDEJUSSIONE Clausole campione

CAUZIONI E FIDEJUSSIONE. La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e dovrà essere costituita nelle forme di legge. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione, così come costituita, non potrà essere surrogata da altra, se non con l'assenso dell'Amministrazione Ospedaliera, e dovrà rimanere vincolata finché l'Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa. In questo caso la polizza fideiussoria: • dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - art. 1944 del C.C.; • dovrà, inoltre, espressamente prevedere il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della semplice e non documentata richiesta da parte dell'Azienda, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa. Il versamento della cauzione definitiva potrà essere effettuato anche mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito. La cauzione dovrà essere integrata qualora la quotazione degli eventuali titoli offerti in garanzia subisca una variazione in meno superiore del 15% (quindici per cento) del listino ufficiale della Borsa di Milano in confronto alla quotazione del giorno della stipulazione del contratto d'appalto. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria.
CAUZIONI E FIDEJUSSIONE. Unitamente alla cauzione definitiva a garanzia dei lavori oggetto di concessione di cui all’art. 6.2 del Disciplinare di gara, il Concessionario dovrà presentare la cauzione definitiva sullo svolgimento dei servizi cimiteriali, definitivamente stabilita nella misura del 10% del prezzo posto a base di gara (costo servizi cimiteriali) e dovrà essere portata nelle forme di legge. La cauzione, XXX esclusa, così come costituita, dovrà rimanere vincolata finché il Concessionario non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contributivi ed assicurativi. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa. La fideiussione dovrà espressamente: ◽ contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - art. 1944 C.C.; ◽ prevedere inoltre il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della semplice e non documentata richiesta da parte del Comune, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa. Sarà applicata la riduzione del 50% se l’Aggiudicatario risulterà in possesso delle prescritte certificazioni di Qualità, ai sensi dell’art.75, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).