Certificazioni di qualità. La Ditta concorrente dovrà allegare all’offerta tecnica la documentazione relativa alla qualità dell’apparecchiatura fornita ed in particolare: - dichiarazione dalla quale risulta che la fornitura risponde alle prescrizioni di sicurezza vigenti in base alle norme italiane o in mancanza di queste in base a norme europee o di riconosciuta validità e che nel progetto sono comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori e per i pazienti, previste dalla normativa attuale; - certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto; - certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative
Certificazioni di qualità. InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008. La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC 27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013. Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs 81/2008. Ulteriori informazioni su InfoCamere sono presenti nel sito: xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Certificazioni di qualità. Saranno oggetto di attribuzione di punteggio, il possesso di ulteriori certificazioni aziendali eccedenti quelle ritenute minime ammissibili, già riportate al capitolo 3.2 . Si considerano migliorative, e quindi determinano l’attribuzione del punteggio qualitativo come specificato nell’allegato 1.B , le seguenti certificazioni:
Certificazioni di qualità. (ISO 9000, GMP, ecc.), ove disponibili.
Certificazioni di qualità. (art. 87 del D. Lgs. nr. 50/2016). N.B. Non sono ammesse dichiarazioni rilasciate da organi certificatori in cui si afferma che le attività di certificazione si sono concluse con esito positivo e che il relativo certificato è in corso di emissione.
Certificazioni di qualità. ACSEL SPA opera quotidianamente nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’am- biente; l’azienda si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità certificato se- condo lo standard UNI EN ISO 9001:2008. Ha inoltre acquisito nel 2009 la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 Nel 2016 ha ottenuto la certificazione XX XXXXX 00000 La copia dei certificati è pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx
Certificazioni di qualità. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti devono essere in possesso di idonea certificazione di qualità in corso di validità, ai sensi delle norme serie ISO 9001 per i servizi di cui alla presente procedura, o altra certificazione ad essa equipollente. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui sopra, fatta eccezione per quanto espressamente richiesto di allegare alla documentazione amministrativa, come di seguito specificato (art. 5.1 A.), mediante autodichiarazione contenuta nel Documento di gara Unico Europeo (DGUE). I documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti autocertificati dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 2.Alle ditte concorrenti che non siano in possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico- professionale è consentito di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. In caso di avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto di contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che alla gara partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. - i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio; - i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti e documentati solo dal soggetto capofila dell’associazione temporanea o dal consorzio (impresa mandataria o capogruppo) - i requisiti di capacità economica e finanziaria possono essere dimostrati cumulativamente dall’associazione temporanea o dal consorzio e precisamente nella misura del 60% dall’impresa mandataria o capogruppo e il restante 40% dalle imprese mandanti o consorziate, fermo restando l’obbligo del raggiungimento dell’intero requisito da parte dell’ associazione o consorzio. L’impresa mandataria, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall’impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata). E’ consentita la presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016, così come vigente, anche se non ancora costituiti. In tal caso ciascuna impresa sottoscrive la propria dichiarazion...
Certificazioni di qualità. Altre certificazioni/ abilitazioni ecc. La documentazione e/o relazione tecnica deve trattare separatamente ai paragrafi esposti in maniera esaustiva ma sintetica. La relazione tecnica deve essere numerata progressivamente e deve essere completata dall’indice. Per tavole particolarmente ampie o complesse è ammesso l’uso del formato A3 o superiore. Sono ammessi allegati limitatamente a schede tecniche di macchine, attrezzature o prodotti, nonché manuali, certificazioni, ecc. Tutta la documentazione deve essere firmata in ogni sua pagina dal legale rappresentante della Ditta concorrente, ad esclusione delle schede tecniche di macchine, attrezzature o prodotti. Si raccomanda comunque di redigere la relazione tecnica in modo da fornire gli elementi necessari alla valutazione dei parametri di cui al presente Disciplinare. Qualora il concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente. Qualora il concorrente si presenti in RTI già costituito, i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria. La commissione di gara potrà invitare le Ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentate nell’ambito dell’offerta tecnica, che non ne comportino alcuna variazione. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Ditte concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione di gara, comporta l’esclusione dalla gara. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del capitolato tecnico, e del presente disciplinare. Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti o dichiarazione richiesti, a giudizio insindacabile della Commissione aggiudicatrice.
Certificazioni di qualità. Altre certificazioni/abilitazioni ecc. L’offerta tecnica per il LOTTO 2 comprende i seguenti elaborati:
Certificazioni di qualità. Certificazione UNI EN ISO 9001 o equivalenti, relative alla qualità del servizio offerto Presenza delle relative certificazioni rilasciate da organismi di certificazione conformi ai sensi delle specifiche normative vigenti e accreditati in conformità alle stesse Certificazioni della serie ISO 14001, EMAS o equivalenti, che dimostrano sensibilità verso tematiche ambientali Certificazione per il commercio equo solidale o Standard per la Responsabilità sociali XX 0000 o equivalenti Certificazione aziendale di conformità ai requisiti degli standard dell’agricoltura biologica