Common use of CAUZIONI E GARANZIE Clause in Contracts

CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Anno 2020 Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016, Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016, Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprieta’ Del Comune Di Quarrata Anno 2019 Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016

CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo di ciascun lotto a cui si intende partecipare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nella misura indicata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato è richiesta, a costituire titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, fidejussoria pari al 10 per cento 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribassi superiori ribasso d’asta superiore al dieci per cento 10%, la garanzia da costituire fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale in ribasso di aggiudicazione. Ove il In caso di ribasso sia d’asta superiore al venti per cento20%, l’aumento è la cauzione dovrà essere incrementata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore20%. La garanzia cessa fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di avere effetto solo cui all’art. 107 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla data di emissione Stazione appaltante, prima della formale sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecontratto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artprincipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 Codice Civile 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, (quindici) giorni a semplice richiesta dell’Amministrazionescritta della stazione appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel bando di gara o nella lettera di invito. La presentazione cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. La cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al precedente all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fidejussoria è applicabile solo nel caso tempestivamente reintegrata qualora, in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticalicorso d’opera, essendo individuabile una responsabilità pro quotasia stata incamerata, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

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Samples: www.astralspa.it, www.astralspa.it, www.regione.lazio.it

CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una A garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento dell’ esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall’inadempienza delle obbligazioni stesse nonché a garanzia stesse, al momento della sottoscrizione del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio contratto e/o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzaconsegna ad urgenza dei lavori, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di prezzo da corrispondere all’esecutoreun deposito cauzionale definitivo (garanzia fidejussoria) ai sensi dell’art. Alla 113, del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. In particolare l’Amministrazione potrà avvalersi di tale garanzia di cui al presente articolo si applicano per le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno dell’Appaltatore,per il diritto di valersi rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della cauzione liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, ,assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appaltolavoratori. La mancata costituzione presentazione della garanzia determina comporta la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede provvisoria. Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di offerta quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione di atto unilaterale scritto e documentata con i prescritti dati contabili da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadel responsabile unico del procedimento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artdi cui all’art. 1944 Codice Civile e del codice civile, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 ( quindici) giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. scritta della stazione appaltante La presentazione della cauzione non limitasuddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, peraltroin corso di opera, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente,dalla stazione appaltante; in caso di associazioni temporanee inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione prezzo da corrispondere all’Appaltatore. Restano salve le azioni di cui al precedente comma è applicabile solo legge nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.

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Samples: romamobilita.it, www.comune.roma.it

CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una A garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento dell’ esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall’inadempienza delle obbligazioni stesse nonché a garanzia stesse, al momento della sottoscrizione del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio contratto e/ o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzaconsegna ad urgenza dei lavori, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di prezzo da corrispondere all’esecutoreun deposito cauzionale definitivo (garanzia fidejussoria) ai sensi dell’art. Alla 113, del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. In particolare l’Amministrazione potrà avvalersi di tale garanzia di cui al presente articolo si applicano per le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno dell’Appaltatore,per il diritto di valersi rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della cauzione liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, tutela,‌ protezione, ,assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appaltolavoratori. La mancata costituzione presentazione della garanzia determina comporta la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede provvisoria. Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di offerta quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione di atto unilaterale scritto e documentata con i prescritti dati contabili da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadel responsabile unico del procedimento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artdi cui all’art. 1944 Codice Civile e del codice civile, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 ( quindici) giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. scritta della stazione appaltante La presentazione della cauzione non limitasuddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, peraltroin corso di opera, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente,dalla stazione appaltante; in caso di associazioni temporanee inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione prezzo da corrispondere all’appaltatore. Restano salve le azioni di cui al precedente comma è applicabile solo legge nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.

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CAUZIONI E GARANZIE. Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione di apposita garanzia dell’importo di € 1.490 (2% base di gara). Ai sensi dell’art. 103 93 del D. Lgs. 50/2016n. 50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% (€ 745) in presenza della certificazione di qualità ivi prevista. La certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara anche in fotocopia. In ogni caso è richiesta a pena di esclusione la presentazione di impegno di un fideiussore, l’esecutore dei lavori é obbligato ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a costituire una rilasciare la garanzia fideiussoria denominata “garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità ) di cui all’articolo 93103 dello stesso Decreto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno: ▪ deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato; ▪ si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa. A pena di esclusione l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere sottoscritto dal soggetto rappresentante l’istituto emittente apponendo la firma per esteso, in forma leggibile, e dovrà inoltre essere accompagnato da una dichiarazione recante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell’istituto emittente la polizza. Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore che rappresenta l’istituto emittente. La garanzia potrà essere costituita, a scelta del concorrente, con una delle modalità indicate dai commi 2 e 33 del citato art. 93, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso ovvero: I concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di aggiudicazione gara copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul c.c. di Tesoreria dell’Asp acceso presso la Cassa di Risparmio di Xxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000 con ribassi superiori al dieci per cento relativo numero di CRO. Il bonifico dovrà riportare la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla seguente causale: "garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, all'articolo 93 del D.Lgs 50/16 per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi partecipazione alla gara “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi in favore della cauzionepopolazione detenuta, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere misura alternativa o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).neo scarcerata”

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Samples: Disciplinare Di Gara

CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 A garanzia delle obbligazioni contrattuali dell’Assuntore con la stipula del D. Lgs. 50/2016contratto, l’esecutore dei lavori é obbligato l’Assuntore medesimo presta a costituire favore di ACER RAVENNA una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, definitiva pari al 10 10% (diecipercento) dei rispettivi importi totali annui di aggiudicazione. Essa viene richiamata nei contratti d’appalto. Le cauzioni definitive possono essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli istituti di credito e dalle imprese di assicurazione autorizzate dal D.P.R. 22/5/1956, n. 635 e dal D.P.R. 13.2.1959, n. 449, e subordinate alla proroga, da ottenersi ad iniziativa e spese dell’Assuntore, del termine di validità della polizza stessa ogni qualvolta, per cento dell’importo contrattuale; una causa qualsiasi, si preveda che venga a ritardare il momento in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia cui potrà cessare ogni obbligo da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoparte dell’Assuntore che dovrà dare dimostrazione a ACER dell’avvenuta proroga. La cauzione è viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalestesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatoredanno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno ACER ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore a causa e hanno per fatto dell’Assuntore. XXXX ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere lavoratori. Nella fidejussione/polizza definitiva dovrà essere altresì indicato il formale impegno per il fidejussore di pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di ACER senza nessun obbligo per la stessa di fornire spiegazioni o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti altri adempimenti né tanto meno di serviziprocedure legali o giudiziarie e senza obbligo di preventiva escussione dell’Assuntore. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione L’incameramento della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o di ACER senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’impresa di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In ogni caso la concessione cauzione definitiva deve essere valida ed operativa per tutta la durata del contratto e resta vincolata fino allo scadere del 365° giorno successivo al concorrente che segue nella graduatoriatermine contrattuale dell’appalto, previa avvenuta riconsegna a ACER RAVENNA di tutti gli edifici oggetto del presente appalto; la stessa verrà svincolata da ACER RAVENNA solo dopo l'adempimento, da parte dell’Assuntore, di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e ripresa in consegna degli impianti da parte di ACER RAVENNA. La garanzia copre gli oneri per fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ACER RAVENNA: il mancato od inesatto adempimento e cessa reintegro nel termine di avere effetto 30 gironi dall’escussione legittima, previa diffida, la risoluzione per l’ammontare residuo solo inadempimento del contratto. L’Assuntore è obbligato, contestualmente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giornisottoscrizione dei contratti, a semplice richiesta dell’Amministrazioneprodurre una polizza assicurativa a beneficio ACER RAVENNA (ai sensi dell’art.1891 C.C.) che la tenga indenne contro tutti i rischi e danni di esecuzione e gestione da qualsiasi causa determinati e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni; a tali fini ACER RAVENNA è da intendersi, così come i suoi dipendenti, quale soggetto terzo. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma

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CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016