CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo di ciascun lotto a cui si intende partecipare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nella misura indicata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato è richiesta, a costituire titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, fidejussoria pari al 10 per cento 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribassi superiori ribasso d’asta superiore al dieci per cento 10%, la garanzia da costituire fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale in ribasso di aggiudicazione. Ove il In caso di ribasso sia d’asta superiore al venti per cento20%, l’aumento è la cauzione dovrà essere incrementata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore20%. La garanzia cessa fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di avere effetto solo cui all’art. 107 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla data di emissione Stazione appaltante, prima della formale sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecontratto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artprincipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 Codice Civile 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, (quindici) giorni a semplice richiesta dell’Amministrazionescritta della stazione appaltante. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel bando di gara o nella lettera di invito. La presentazione cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. La cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al precedente all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fidejussoria è applicabile solo nel caso tempestivamente reintegrata qualora, in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticalicorso d’opera, essendo individuabile una responsabilità pro quotasia stata incamerata, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
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Samples: Service Agreement, Capitolato Speciale d'Appalto, Service Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una A garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento dell’ esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall’inadempienza delle obbligazioni stesse nonché a garanzia stesse, al momento della sottoscrizione del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio contratto e/o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzaconsegna ad urgenza dei lavori, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di prezzo da corrispondere all’esecutoreun deposito cauzionale definitivo (garanzia fidejussoria) ai sensi dell’art. Alla 113, del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. In particolare l’Amministrazione potrà avvalersi di tale garanzia di cui al presente articolo si applicano per le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno dell’Appaltatore,per il diritto di valersi rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della cauzione liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, ,assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appaltolavoratori. La mancata costituzione presentazione della garanzia determina comporta la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede provvisoria. Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di offerta quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione di atto unilaterale scritto e documentata con i prescritti dati contabili da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadel responsabile unico del procedimento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artdi cui all’art. 1944 Codice Civile e del codice civile, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 ( quindici) giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. scritta della stazione appaltante La presentazione della cauzione non limitasuddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, peraltroin corso di opera, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente,dalla stazione appaltante; in caso di associazioni temporanee inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione prezzo da corrispondere all’Appaltatore. Restano salve le azioni di cui al precedente comma è applicabile solo legge nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.
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Samples: Contract for Urban Infrastructure Maintenance, Construction Contract
CAUZIONI E GARANZIE. Ai A garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto, la ditta affidataria si impegna a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo lordo erogato a titolo di contributo per la realizzazione degli eventi sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 113 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento163/06. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della Tale cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantitocostituita a prima richiesta, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artprincipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 Codice Civile 1957, comma 2, del C.C. e la sua operatività entro 15 giornigg., a semplice richiesta dell’Amministrazionescritta della stazione appaltante. La presentazione garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo al rilascio di positiva valutazione in sede di verifica effettuata e verbalizzata dall’incontro di coordinamento entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della cauzione manifestazione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà obbligatoriamente e dietro semplice richiesta del Comune di Ferrara, provvedere al reintegro della medesima entro e non limitaoltre 5 giorni dal ricevimento via fax o pec della richiesta stessa. Il Partner Organizzativo è obbligato, peraltrocome da offerta presentata in sede di gara, l’obbligo dell’appaltatore alla stipula di provvedere all’integrale risarcimento adeguate polizze assicurative a beneficio del danno indipendentemente Comune di Ferrara e dei soggetti da essa indicati per le seguenti coperture:
1) RCT/RCO a copertura dei sinistri che possono essere cagionati a terzi nell’espletamento delle funzioni di Partner Organizzativo degli eventi che copra tutte le attività dell’organizzazione dall’allestimento al disallestimento nelle date indicate nel permesso di occupazione del suolo pubblico e nei periodi di concessione degli spazi al chiuso;
2) ALL RISK a copertura dei danni materiali derivanti da furto, incendio, atti vandalici e fenomeni atmosferici relativamente agli allestimenti ed ai beni, collocati nelle aree interessate dalle manifestazioni, che siano nella disponibilità del Partner Organizzativo o a qualunque titolo ad esso affidati, quando non siano provvisti di coperture proprie, che copra tutte le attività dell’organizzazione dall’allestimento al disallestimento nelle date indicate nel permesso di occupazione del suolo pubblico e nei periodi di concessione degli spazi al chiuso;
3) RC dell’organizzatore degli eventi a copertura dei rischi derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal suo ammontarecapitolato –schema di contratto. Il Partner Organizzativo risponderà illimitatamente ed in proprio dei danni arrecati a terzi o agli Enti promotori, anche se superiore all’importo della cauzioneoltre i limiti delle coperture assicurative appositamente predisposte. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione Il Partner Organizzativo si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori preposti allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso presente capitolato derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee materia di impresa verticalilavoro, essendo individuabile una responsabilità pro quotanonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
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Samples: Service Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 93 del D. Lgsd.lvo. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria fideiussoria, denominata “"garanzia definitiva” a sua sceltaprovvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93a scelta dell'offerente . A garanzia degli obblighi assunti, commi 2 e 3ai sensi dell’art. 103 del d.lvo 50/2016, pari al 10 per cento la Ditta costituisce cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale; in netto contrattuale dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori ribasso d’asta superiore al dieci per cento 10%, la garanzia da costituire fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove 10%; ove il ribasso sia superiore al venti per cento20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento20%. La L’Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di definitiva tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7risultasse creditrice nei riguardi della Ditta, per la garanzia provvisoriainadempienze contrattuali o danni, o altro, imputabili alla stessa Xxxxx. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi Conseguentemente alla riduzione della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantitola Ditta è obbligata nel termine di giorni 30 a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria. Diversamente la cauzione verrà integrata d’ufficio, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento sull’importo di liquidazione. Al termine dell’appalto sarà liquidata e saldata ogni pendenza, sentiti i pareri favorevoli dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta competenti Uffici che attesteranno gli adempimenti da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriaDitta a tutti gli obblighi verso il Comune, e l’assenza di pendenze verso i dipendenti e gli Enti previdenziali e assicurativi. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione Lo svincolo del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzionedeposito cauzionale sarà oggetto d’apposito provvedimento amministrativo. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee la cauzione venisse prestata da Intermediari Finanziari, questi dovranno attestare di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere essere iscritti nell’apposita lista del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)Ministero.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016L’operatore economico dovrà presentare, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire in sede di presentazione dell’offerta, una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua sceltaprovvisoria, DA EMETTERE A FAVORE DEL COMUNE DI FOLLONICA, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o fideiussionedi fidejussione a scelta dell’offerente ai sensi di quanto disposto dall’art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, con le modalità per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di cui all’articolo 93quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Tale garanzia provvisoria dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. L'importo della garanzia, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al dieci per cento sistema comunitario di e cogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. E’ inoltre prevista la riduzione del 50% dell’importo della garanzia nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da costituire è aumentata microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti offerta, il 10 per centopossesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Ove il ribasso sia superiore al venti per centoL’aggiudicatario, l’aumento è ai fini della stipula del contratto, sarà invitato dal Comune di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoFollonica a presentare: - garanzia fideiussoria definitiva del 10% dell’importo stimato del lavoro. La cauzione è prestata fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Follonica. Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo della garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni definitiva per l’esecuzione del contratto è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e del risarcimento s.m.i., per il possesso delle certificazioni o dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatorerequisiti richiesti come sopra specificati. La garanzia cessa di avere effetto solo definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La stazione appaltante può richiedere garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al soggetto aggiudicatario beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la reintegrazione rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia ove questa sia venuta meno medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente committente. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in tutto originale o in parte; copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in caso deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia provvisoriaè prestata. Le Stazioni Appaltanti Gli enti committenti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, cauzione fideiussoria per l’eventuale l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e dell'esecutore. Gli Enti committenti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o cantiere. Gli Enti committenti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei luoghi dove viene prestato limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nei casi completamento dei lavori nel caso di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante dell’Ente committente, che aggiudica l’appalto l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di inosservanza dei termini sopra indicati l’esecutore verrà dichiarato decaduto e sarà provveduto all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. Contenuto della Polizza di cui al comma 1 (C.A.R.). La polizza (CAR) dovrà tenere indenne l’Ente committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dallo stesso Ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi. Deve prevedere anche una garanzia copre gli oneri di responsabilità civile per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’artcollaudo. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata Detta polizza deve essere contratta con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)seguenti modalità.
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Samples: Disciplinare Di Gara
CAUZIONI E GARANZIE. Ai A garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto, la società affidataria si impegna a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo lordo preventivato in offerta per la realizzazione dell’evento sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 113 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento163/06. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della Tale cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantitocostituita a prima richiesta, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artprincipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 Codice Civile 1957, comma 2, del C.C. e la sua operatività entro 15 giornigg., a semplice richiesta dell’Amministrazionescritta della stazione appaltante. La presentazione garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo al rilascio di positiva valutazione in sede di verifica effettuata e verbalizzata dall’Incontro di coordinamento entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della cauzione manifestazione. A garanzia del ripristino dei luoghi viene richiesta la stipula di una polizza fideiussoria da svincolarsi al termine dei lavori dopo nulla osta dell'Ufficio Verde. La polizza ammonterà a euro 6.300, 00 . L’Amministrazione organizzatrice garantirà al soggetto aggiudicatario l’esclusiva della gestione del servizio di ristorazione descritto nell’articolo 4 settore D e della gestione del merchandising nel settore F. Il soggetto aggiudicatario riconosce il diritto di somministrare cibi e bevande da parte dell’esercizio pubblico già esistente all’interno del Parco (chiosco Bar del Parco della Coop. Sociale Camelot) e da parte dell’Ente Palio limitatamente all’area che verrà loro riservata all’interno della manifestazione. Il soggetto aggiudicatario è obbligato, come da offerta presentata in sede di gara, alla stipula di adeguate polizze assicurative a beneficio del Comune di Ferrara e dei soggetti da essa indicati per le seguenti coperture:
1) RCT/RCO a copertura dei sinistri che possono essere cagionati a terzi nell’espletamento delle funzioni di Partner organizzativo del Festival che copra tutte le attività dell’organizzazione dall’allestimento al disallestimento nelle date indicate nel permesso di occupazione del suolo pubblico;
2) ALL RISK a copertura dei danni materiali derivanti da furto, incendio, atti vandalici e fenomeni atmosferici relativamente agli allestimenti ed ai beni, collocati nelle aree interessate dalla manifestazione, che siano nella disponibilità del Partner Organizzativo o a qualunque titolo ad esso affidati, quando non limitasiano provvisti di coperture proprie, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore che copra tutte le attività dell’organizzazione dall’allestimento al disallestimento nelle date indicate nel permesso di provvedere all’integrale risarcimento occupazione del danno indipendentemente dal suo ammontaresuolo pubblico;
3) RC dell’organizzatore di manifestazioni aeree a copertura dei rischi derivanti dalle attività di volo delle mongolfiere e di tutti gli aeromobili la cui esibizione è inserita nel programma dell’evento; Il soggetto aggiudicatario risponderà illimitatamente ed in proprio dei danni arrecati a terzi o agli Enti organizzatori, anche se superiore all’importo della cauzioneoltre i limiti delle coperture assicurative appositamente predisposte. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori preposti allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso presente capitolato derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee materia di impresa verticalilavoro, essendo individuabile una responsabilità pro quotanonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
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Samples: Partnership Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 A garanzia delle obbligazioni contrattuali dell’Assuntore con la stipula del D. Lgs. 50/2016contratto, l’esecutore dei lavori é obbligato l’Assuntore medesimo presta a costituire favore di ACER RAVENNA una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, definitiva pari al 10 10% (diecipercento) dei rispettivi importi totali annui di aggiudicazione. Essa viene richiamata nei contratti d’appalto. Le cauzioni definitive possono essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli istituti di credito e dalle imprese di assicurazione autorizzate dal D.P.R. 22/5/1956, n. 635 e dal D.P.R. 13.2.1959, n. 449, e subordinate alla proroga, da ottenersi ad iniziativa e spese dell’Assuntore, del termine di validità della polizza stessa ogni qualvolta, per cento dell’importo contrattuale; una causa qualsiasi, si preveda che venga a ritardare il momento in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia cui potrà cessare ogni obbligo da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoparte dell’Assuntore che dovrà dare dimostrazione a ACER dell’avvenuta proroga. La cauzione è viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalestesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatoredanno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno ACER ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore a causa e hanno per fatto dell’Assuntore. XXXX ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere lavoratori. Nella fidejussione/polizza definitiva dovrà essere altresì indicato il formale impegno per il fidejussore di pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di ACER senza nessun obbligo per la stessa di fornire spiegazioni o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti altri adempimenti né tanto meno di serviziprocedure legali o giudiziarie e senza obbligo di preventiva escussione dell’Assuntore. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione L’incameramento della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o di ACER senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’impresa di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In ogni caso la concessione cauzione definitiva deve essere valida ed operativa per tutta la durata del contratto e resta vincolata fino allo scadere del 365° giorno successivo al concorrente che segue nella graduatoriatermine contrattuale dell’appalto, previa avvenuta riconsegna a ACER RAVENNA di tutti gli edifici oggetto del presente appalto; la stessa verrà svincolata da ACER RAVENNA solo dopo l'adempimento, da parte dell’Assuntore, di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e ripresa in consegna degli impianti da parte di ACER RAVENNA. La garanzia copre gli oneri per fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ACER RAVENNA: il mancato od inesatto adempimento e cessa reintegro nel termine di avere effetto 30 gironi dall’escussione legittima, previa diffida, la risoluzione per l’ammontare residuo solo inadempimento del contratto. L’Assuntore è obbligato, contestualmente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giornisottoscrizione dei contratti, a semplice richiesta dell’Amministrazioneprodurre una polizza assicurativa a beneficio ACER RAVENNA (ai sensi dell’art.1891 C.C.) che la tenga indenne contro tutti i rischi e danni di esecuzione e gestione da qualsiasi causa determinati e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni; a tali fini ACER RAVENNA è da intendersi, così come i suoi dipendenti, quale soggetto terzo. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma
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Samples: Appalto Per Servizi
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una A garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento dell’ esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall’inadempienza delle obbligazioni stesse nonché a garanzia stesse, al momento della sottoscrizione del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio contratto e/ o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzaconsegna ad urgenza dei lavori, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di prezzo da corrispondere all’esecutoreun deposito cauzionale definitivo (garanzia fidejussoria) ai sensi dell’art. Alla 113, del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. In particolare l’Amministrazione potrà avvalersi di tale garanzia di cui al presente articolo si applicano per le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno dell’Appaltatore,per il diritto di valersi rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della cauzione liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, tutela, protezione, ,assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appaltolavoratori. La mancata costituzione presentazione della garanzia determina comporta la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede provvisoria. Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di offerta quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione di atto unilaterale scritto e documentata con i prescritti dati contabili da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadel responsabile unico del procedimento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artdi cui all’art. 1944 Codice Civile e del codice civile, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 ( quindici) giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. scritta della stazione appaltante La presentazione della cauzione non limitasuddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, peraltroin corso di opera, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente,dalla stazione appaltante; in caso di associazioni temporanee inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione prezzo da corrispondere all’appaltatore. Restano salve le azioni di cui al precedente comma è applicabile solo legge nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.
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Samples: Contract for Public Works
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art1. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma E’ prevista la produzione di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3garanzia, pari al 10 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, nelle forme previste dall’art. 75 del Codice dei Contratti. Tale clausola si riferisce all’ammontare completo dell’appalto, pari alla somma della fase installativa del sistema di Controllo Accessi e della successiva fase manutentiva triennale.
2. Nei termini ed ai sensi dell’articolo 113, del D.Lgs. 163/06 e dell’articolo 101 del regolamento, è richiesta una garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria pari al 10% (o maggiore, per cento ribasso oltre il 10%) dell’importo contrattualedei lavori e che deve essere conforme nei termini e nei modi al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 (schema tipo 1.2); in caso tale garanzia è richiesta per il solo ammontare relativo alla installazione del Sistema di aggiudicazione con ribassi superiori Controllo Accessi; analoga garanzia, riferita al dieci per cento la garanzia da costituire solo ammontare della fase manutentiva triennale, sarà richiesta al momento dell’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, a copertura del periodo manutentivo triennale;
3. Nei termini ed ai sensi dell’articolo 141 dei D.Lgs. 163/06 e dell’articolo 205 c. 2 del regolamento è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché richiesta una fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia del rimborso pagamento delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze ritenute di cui al precedente art. 7 comma 1 sub b per la durata di 24 mesi dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio; analoga garanzia, riferita al saldo della liquidazione finalefase manutentiva triennale, salva comunque la risarcibilità sarà richiesta al momento dell’emissione del maggior danno verso l’appaltatoreCertificato di regolare esecuzione / Collaudo Provvisorio del periodo manutentivo triennale;
4. L’Impresa deve essere dotata di garanzia assicurativa, anche non specificatamente riferita ai lavori oggetto del presente CSA, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprente tutti i danni arrecati a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <<Contractors All Risk>> (C.A.R.) e deve prevedere una forma assicurata non inferiore a € 5.000.000,00 per le opere oggetto del contratto.
5. L’Impresa deve essere dotata anche di garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 5.000.000,00.
6. Qualora l’Impresa non sia dotata delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 4) e 5), deve conformarsi all’obbligo di cui all’art. 129 c. I del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale, stipulando apposita/e polizza/e con i massimali suindicati.
7. La garanzia cessa copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire il periodo dalla data di avere effetto solo alla data consegna dei lavori alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato e comunque decorsi 6 (sei) mesi dalla data di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento ultimazione dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere risultante dal relativo certificato. Analoga garanzia, riferita alla fase manutentiva triennale, sarà richiesta al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o momento dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’artregolare esecuzione / Collaudo Provvisorio del periodo manutentivo triennale;
8. 235 del D.P.R. 207/10Qualora le predette garanzie assicurative prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, deve essere espressamente indicato che tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’Istituto;
9. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile Le predette garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)subfornitrici.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
CAUZIONI E GARANZIE. Ai 1. Coloro che presentano offerta per l'affidamento di appalti pubblici della Provincia o che contraggono obbligazioni nei confronti dell'Ente, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa abilitata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una di legge o mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto bancario autorizzato ai sensi di legge o mediante garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’articolo 93all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1983, commi 2 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le cauzioni provvisorie in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere provinciale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione provvisoria copre la mancata stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e deve essere richiesta ad ogni concorrente nel corso delle procedure di affidamento. L'importo della cauzione provvisoria è stabilito in base all'art. 93 del D.lgs 50/2016. La cauzione provvisoria è svincolata, per l'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per gli altri concorrenti entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Alla prestazione della cauzione provvisoria non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali. E’ facoltà del Dirigente non richiedere la garanzia provvisoria per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €. Lo svincolo e l’eventuale incameramento della cauzione provvisoria è di competenza del dirigente responsabile della procedura di individuazione del contraente ai sensi del precedente art. 3 c. 3.
4. Le cauzioni prestate mediante uso di denaro contante avvengono nei limiti della vigente normativa in materia.
5. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse danno per inadempimento, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatorerestituzione di eventuali anticipazioni. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi L'importo della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantitofatte salve le ipotesi disciplinate dalla vigente normativa, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso deve essere commisurato di risoluzione volta in volta all'entità del contratto disposta danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è calcolato in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi base a quanto definito dall'art. 103 del D.lgs 50/2016. Della regolare costituzione della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata si dà attestazione in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10contratto. Si specifica che nel caso può prescindere dalla cauzione definitiva quando l'importo dell'affidamento non superi i 10.000 €; è facoltà del Dirigente non richiedere la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artdefinitiva per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €. 1944 Codice Civile L'incameramento e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione lo svincolo della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore definitiva sono di provvedere all’integrale risarcimento competenza del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo Dirigente della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)struttura gestionale competente.
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CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).
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CAUZIONI E GARANZIE. 5.1 GARANZIA FIDEUISSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 103 123 del D. Lgs. 50/2016D.P.R. n° 207/2010, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire è richiesta una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” fideiussoria, a sua scelta, sotto forma titolo di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori ribasso d’asta superiore al dieci 10 per cento cento, la garanzia da costituire fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove ; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l’aumento previsto è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento.
2. La cauzione definitiva, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, è prestata presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, ed è progressivamente svincolata a garanzia dell’adempimento misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di tutte le obbligazioni benestare del contratto e committente, con la sola condizione della preventiva consegna dell’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del risarcimento certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatorelavori risultante dal relativo certificato. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato, e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. La stazione appaltante Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L ’Amministrazione può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione avvalersi della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto fideiussoria, parzialmente o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7totalmente, per la le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia provvisoriaavviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Le Stazioni Appaltanti hanno il L’ Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori degli interventi nel caso di risoluzione del contratto disposta disposto in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettividell’appaltatore, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)ai sensi dell’art.
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CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’artL’Acquirente dovrà produrre cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 20% dell’importo contrattuale. Esclusivamente per le forme e modalità di emissione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una 50/2016 e s.m.i. Tale garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione coprirà gli oneri per il mancato o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 inesatto adempimento e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia ricorrano gli estremi di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93all’art. 103, comma 71, per la del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Tale garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artprincipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 Codice Civile e la sua operatività 1957, c. 2, C.C., nonché l’attivazione entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione scritta di XXX; le stessa dovrà prevedere la clausola espressa in base a cui AVA, in caso di ritardo dell’Appaltatore, potrà ottenere il pagamento della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontaresomma dovutale entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto, anche se superiore all’importo senza il consenso della cauzionecontroparte. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontaliNell’ipotesi in cui, vigente il contratto, AVA dovesse incamerare, in tutto o in parte, la riduzione fideiussione, l’Appaltatore sarà tempestivamente tenuto ad integrarla. L’Acquirente risponderà direttamente e in via esclusiva dei danni causati a persone, animali o cose in dipendenza dell’esecuzione del contratto e rimane a suo carico il completo risarcimento dei terzi. costituirà altresì onere dell’Acquirente stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso la vendita in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, di AVA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero contratto affidato di importo minimo fissato in € 1.500.000,00. L’Acquirente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza responsabilità civile, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica; in tale evenienza, copia della cauzione polizza in essere dovrà essere consegnata ad XXX unitamente alla quietanza di cui al precedente comma è applicabile solo intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso corso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee durata del contratto di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)vendita.
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Samples: Sale Agreement
CAUZIONI E GARANZIE. 1. Ai sensi dell’art. 103 dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016codice, l’esecutore è richiesta una cauzione provvisoria di € 12.3160,00, pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori é obbligato a costituire da appaltare, comprensivo degli eventuali oneri di sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. Sono ammesse, per i soggetti in possesso dei relativi requisiti, le riduzioni di cui al comma 7 del citato articolo 93.
2. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del codice, è richiesta una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” fideiussoria, a sua scelta, sotto forma titolo di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribassi superiori un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al dieci 20 per cento cento, la garanzia da costituire fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatorepredetta misura percentuale. La garanzia cessa di avere effetto solo fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel lime massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa cauzione definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in partetotalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanzavariazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei medesima garanzia può essere ridotta in caso di prezzo da corrispondere all’esecutoreriduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario
3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93Ai sensi dell’art. 103, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzionedel codice, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento l’esecutore dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore è altresì obbligato a costituire e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della consegnare alla stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori le seguenti ulteriori polizze di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).assicurazione:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’artA garanzia dell’assolvimento degli obblighi assunti, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario ha provveduto a depositare:
1) garanzia, sottoforma di cauzione o fidejussione, da costituire nei modi e secondo gli schemi tipo disciplinati dall’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire copertura dell’esecuzione degli interventi di trasformazione della copertura (bonifica e smaltimento del materiale contenente amianto, realizzazione di una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua sceltanuova copertura, sotto forma realizzazione di sistemi permanenti di protezione dalle cadute dall’alto), per l’importo di € 12.000;
2) garanzia, sottoforma di cauzione o fideiussionefidejussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata nei modi e secondo gli schemi tipo disciplinati dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a copertura del corretto svolgimento delle attività di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova copertura, che competono al concessionario per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze tutta la durata della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7convenzione, per la garanzia provvisorial’importo di € 5.000,00;
3) garanzia, sottoforma di cauzione o fidejussione, da costituire nei modi e secondo gli schemi tipo disciplinati dall’art. Le Stazioni Appaltanti hanno 103 del D.Lgs. 50/2016, a copertura del corretto svolgimento degli obblighi di rimozione e corretto smaltimento dell’impianto fotovoltaico e relativi apparati, per l’importo di € 8.500,00. Sulle suddette garanzie il comune Concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta avvalersi per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza inadempienze, e/o per l’esecuzione in danno di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriainterventi necessari alla corretta conduzione dell’immobile. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma punto 1 potrà essere svincolata decorsi trenta giorni dal perfezionamento della Comunicazione di fine lavori relativa alla realizzazione della nuova copertura. Le garanzie di cui ai punti 2 e 3 dovranno avere efficacia per tutto il periodo di validità della convenzione. Il concessionario è applicabile solo nel caso tenuto a trasmettere annualmente copia delle quietanze di pagamento dei relativi premi. Le persone fisiche e/o giuridiche costituenti il soggetto concessionario sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune concedente in relazione agli adempimenti e prescrizioni derivanti dalla presente. Ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti di terzi, derivante, a qualsiasi titolo, dalla concessione di cui tutte le imprese associate siano al presente atto, è a totale carico del soggetto concessionario, rimanendo il Comune concedente del tutto estraneo all’attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in possesso essere, a qualsiasi titolo, dal soggetto concessionario con terzi. Il soggetto concessionario manleva il Comune concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto della certificazione predettapresente convenzione. Per le associazioni temporanee Contestualmente alla stipula della presente convenzione, il concessionario provvede a depositare presso il Comune la documentazione relativa alle polizze n costituite presso...................................................................... , e rispondenti alle indicazioni stabilite nell’avviso di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)indizione della procedura di incanto.
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Samples: Concessione Di Diritto Di Superficie
CAUZIONI E GARANZIE. Ai A garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto, la società affidataria si impegna a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo lordo erogato a titolo di contributo per la realizzazione degli eventi sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 113 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento163/06. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della Tale cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantitocostituita a prima richiesta, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex artprincipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 Codice Civile 1957, comma 2, del C.C. e la sua operatività entro 15 giornigg., a semplice richiesta dell’Amministrazionescritta della stazione appaltante. La presentazione garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo al rilascio di positiva valutazione in sede di verifica effettuata e verbalizzata dall’incontro di coordinamento entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della cauzione manifestazione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà obbligatoriamente e dietro semplice richiesta del Comune di Ferrara, provvedere al reintegro della medesima entro e non limitaoltre 5 giorni dal ricevimento via fax o pec della richiesta stessa. L’Aggiudicatario è obbligato, peraltrocome da offerta presentata in sede di gara, l’obbligo dell’appaltatore alla stipula di provvedere all’integrale risarcimento adeguata polizza assicurativa a beneficio del danno indipendentemente dal suo ammontareComune di Ferrara e dei soggetti da essa indicati per le seguenti coperture:
1) RC dell’organizzatore degli eventi a copertura dei rischi derivanti dalla realizzazione degli spettacoli; L’Aggiudicatario risponderà illimitatamente ed in proprio dei danni arrecati a terzi o agli Enti promotori, anche se superiore all’importo della cauzioneoltre i limiti delle coperture assicurative appositamente predisposte. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori preposti allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso presente capitolato derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee materia di impresa verticalilavoro, essendo individuabile una responsabilità pro quotanonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007)assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
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Samples: Contract for Event Organization
CAUZIONI E GARANZIE. Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione di apposita garanzia dell’importo di € 1.490 (2% base di gara). Ai sensi dell’art. 103 93 del D. Lgs. 50/2016n. 50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% (€ 745) in presenza della certificazione di qualità ivi prevista. La certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara anche in fotocopia. In ogni caso è richiesta a pena di esclusione la presentazione di impegno di un fideiussore, l’esecutore dei lavori é obbligato ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a costituire una rilasciare la garanzia fideiussoria denominata “garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità ) di cui all’articolo 93103 dello stesso Decreto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno: ▪ deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato; ▪ si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa. A pena di esclusione l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere sottoscritto dal soggetto rappresentante l’istituto emittente apponendo la firma per esteso, in forma leggibile, e dovrà inoltre essere accompagnato da una dichiarazione recante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell’istituto emittente la polizza. Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore che rappresenta l’istituto emittente. La garanzia potrà essere costituita, a scelta del concorrente, con una delle modalità indicate dai commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento3 del citato art. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).ovvero:
1) Tramite bonifico:
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Samples: Service Agreement