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Common use of CAUZIONI E GARANZIE Clause in Contracts

CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti al momento della lettera di invito di partecipazione alla gara. Qualora prima dell’espletamento della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigenti, saranno prestate nei termini seguenti: La cauzione provvisoria è prevista in ragione del 2% dell’ammontare dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs. 163/2006. La stessa verrà svincolata, ai non aggiudicatari, subito dopo l’espletamento della gara. La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 è stabilita nella misura del 10% dell’importo dei lavori. Per ribassi eccedenti 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia eccedente il 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 è in facoltà dell’impresa costituire la cauzione suddetta mediante prestazione di fideiussione rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, a norma del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge 10.06.1982 n.348. La cauzione definitiva permane entro i termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Per quanto riguarda i danni subiti dalla Stazione appaltante e i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall’art. 14 del D.M. 145/2000 e dall’art. 103 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99)

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Samples: Appalto

CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti al momento della lettera di invito di partecipazione alla gara1. Qualora prima dell’espletamento della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigentiA garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, saranno prestate nei termini seguenti: La cauzione provvisoria è prevista in ragione del 2% dell’ammontare dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs. 163/2006. La stessa verrà svincolata, ai non aggiudicatari, subito dopo l’espletamento della gara. La prestazione della cauzione definitiva e l’impresa ha prestato la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 è stabilita nella misura del 10% dell’importo dei lavori. Per ribassi eccedenti 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia eccedente il 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 è in facoltà dell’impresa costituire la cauzione suddetta mediante prestazione di fideiussione rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, a norma del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge 10.06.1982 n.348. La cauzione definitiva permane entro i termini previsti dall’artall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro . 2. Per Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i danni subiti dalla Stazione appaltante e dipendenti ed i danni causati materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi nel corso dell’esecuzione in conseguenza dell'esecuzione dei lavori si applica e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il da , per un importo garantito di Euro , così come previsto dall’art. 14 del D.M. 145/2000 e dall’art. 103 del Regolamento nel bando di Attuazione (D.P.R. 554/99)gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

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Samples: Contract for Works

CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti al momento della lettera di invito di partecipazione alla gara13.1 L'offerta deve essere corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. Qualora prima dell’espletamento della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigenti93 del Codice, saranno prestate nei termini seguenti: La cauzione provvisoria è prevista in ragione del pari 2% dell’ammontare (due per cento) del valore stimato del contratto e, precisamente, di importo pari ad € 358.891,00 ,00 euro; 2) una dichiarazione di impegno, da parte di istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei lavori a base d’astarequisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 75 89, comma 1 D.Lgs. 163/2006. del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 13.2 La stessa verrà svincolatagaranzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso sul conto corrente dimostrabile attraverso ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN intestato alla Tesoreria del comune di Rozzano presso Monte dei paschi di Siena, Agenzia di Rozzano, XX00X0000000000000000000000; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai non aggiudicatari, subito dopo l’espletamento della gara. La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La cauzione definitiva requisiti di cui all’art. 113 93, comma 3 del D.Lgs 163/2006 è stabilita nella misura del 10% dell’importo dei lavoriCodice. Per ribassi eccedenti 10% In ogni caso, la garanzia fideiussoria è aumentata conforme allo schema tipo di tanti punti percentuali quanti cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono quelli eccedenti tenuti a verificare che il 10%; ove il ribasso soggetto garante sia eccedente il 20%, l’aumento è in possesso dell’autorizzazione al rilascio di due punti percentuali per ogni punto garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx ➢ In caso di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 è in facoltà dell’impresa costituire la cauzione suddetta mediante prestazione di fideiussione rilasciata da istituti bancari garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di assicurazione regolarmente autorizzateconsorzi di cui all’art. 45, a norma comma 2 lett. b) e c) del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modifiche ed integrazioniCodice, nonché della Legge 10.06.1982 n.348. La cauzione definitiva permane entro i termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Per quanto riguarda i danni subiti dalla Stazione appaltante e i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori si applica al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 103, comma 9 del D.M. 145/2000 Codice, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16; 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e dall’artsottoscritta digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione; 8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 103 93, comma 5 del Regolamento Codice, su richiesta della Amministrazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di Attuazione impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia scansionata dei suddetti documenti cartacei, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (D.P.R. 554/99)o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.

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Samples: Partnership Agreements

CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti 12.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al momento della lettera di invito di partecipazione alla gara. Qualora prima dell’espletamento della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigenti, saranno prestate nei termini seguenti: La cauzione provvisoria è prevista in ragione del 2% dell’ammontare dell’importo complessivo dell’affidamento. La garanzia è costituita secondo una delle modalità di cui all’art. 93 co. 2 e co. 3 del Codice. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà a pena di esclusione: a. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei lavori a base d’astatrasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; b. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto; c. avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; d. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, ad aggregazioni di imprese di rete, a consorzi ordinari, a GEIE o a partecipanti con idoneità plurisoggettiva – anche non costituiti – essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE (art. 163/2006. La stessa verrà svincolata93, ai non aggiudicatari, subito dopo l’espletamento co.1 del Codice); e. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della gara. La prestazione della cauzione definitiva e la firma preventiva escussione del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La cauzione definitiva debitore principale di cui all’art. 113 1944 del D.Lgs 163/2006 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della “garanzia provvisoria” è stabilita nella misura ridotto al ricorrere delle ipotesi previste dal comma 7 dell’art. 93 del 10% dell’importo dei lavoriCodice. Per ribassi eccedenti 10% gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il beneficio della riduzione della cauzione provvisoria sarà accordato solo qualora tutte le imprese associate integrino le condizioni e/o siano in possesso delle certificazioni previste dalla disposizione sopra richiamata. 12.2 Fatto salvo quanto sopra previsto dal secondo periodo dell’art. 93, co.8 del Codice, l’offerta del concorrente è altresì corredata, a pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria è aumentata per l’esecuzione del contratto, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia eccedente il 20%cui all’art. 103 del codice (c.d. “garanzia definitiva”) in favore della stazione appaltante. 12.3 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 è in facoltà dell’impresa costituire la cauzione suddetta mediante prestazione di fideiussione rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, a norma del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 nella misura e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge 10.06.1982 n.348. La cauzione definitiva permane entro i termini nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Per quanto riguarda i danni subiti dalla Stazione appaltante e i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall’art. 14 del D.M. 145/2000 e dall’art. 103 del Regolamento Codice, in relazione alla quale la sottoscrizione dei soggetti rappresentanti l’ente fideiussore dovrà essere oggetto di Attuazione (D.P.R. 554/99)legalizzazione notarile che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

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Samples: Bando Di Gara

CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi Per l’ammissione alla presente procedura di gara il concorrente deve costituire garanzia dell’importo € 1.960,00 (euro millenovecentosessanta/00) – pari al 2% dell’importo massimo stimato degli appalti discendenti dall’Accordo Quadro, secondo quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e nei tempi previsti dalle leggi vigenti s.m.i., nelle forme di legge, così come meglio specificato all’art. 3 del Disciplinare di gara allegato al momento della lettera di invito di partecipazione alla garapresente bando. Qualora prima dell’espletamento della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigenti, saranno prestate nei termini seguenti: La cauzione provvisoria è prevista in ragione garantisce la serietà dell’offerta. Qualora per qualsiasi motivo addebitabile all’aggiudicatario il contratto non venga stipulato, l’importo della cauzione provvisoria resta definitivamente acquisito dal Comune, a titolo di penale, salvo il risarcimento del 2% dell’ammontare dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’artmaggior danno; altrimenti la cauzione provvisoria verrà svincolata contestualmente alla consegna della cauzione definitiva. Si richiamano integralmente gli artt. 75 comma 1 e 113 del D.Lgs. 163/2006. La stessa verrà svincolata, ai non aggiudicatari, subito dopo l’espletamento della gara. La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici163/06. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata secondo le disposizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 è stabilita nella misura del 10% dell’importo dei lavori. Per ribassi eccedenti 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia eccedente il 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 è in facoltà dell’impresa costituire la cauzione suddetta mediante prestazione di fideiussione rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, a norma del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge 10.06.1982 n.348. La cauzione definitiva permane entro i termini previsti dall’art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006163/06 e s.m.i.. Per i concorrenti non aggiudicatari, la comunicazione di non aggiudicazione avrà valore di svincolo della cauzione provvisoria presentata in sede di gara. Per quanto riguarda i danni subiti dalla Stazione appaltante e i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione L’Amministrazione si riserva di trattenere la cauzione del secondo classificato, fino all’accertamento dei lavori si applica quanto previsto dall’artrequisiti dell’aggiudicatario. 14 Sono inoltre richieste le ulteriori garanzie indicate all’art. 3 del D.M. 145/2000 e dall’art. 103 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99)Capitolato Speciale d’Appalto.

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Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione Ordinaria Della Segnaletica Stradale

CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi A.2.1 – CAUZIONE PROVVISORIA: dell’importo di € 7.486,16, valida 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed emessa secondo le modalità previste dall'art. 75 commi da 1 a 6 del DLgs 163/06. La garanzia, a scelta dell’offerente, deve essere obbligatoriamente costituita in una delle forme previste al c. 2 del citato art. 75 (contanti, titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato, bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del DLgs 385/93). Inoltre, ai sensi dell’art. 38 c. 2-bis del DLgs 163/06, detta cauzione dovrà ESPRESSAMENTE PREVEDERE IL VERSAMENTO DELLE EVENTUALI SANZIONI PECUNIARIE da applicare in caso di mancanza, incompletezza e nei tempi previsti dalle leggi vigenti al momento della lettera ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal Dlgs 163/06. La ULTERIORE somma garantita dovrà essere di invito almeno € 374,31, pari all’uno per mille dell’importo posto a base di partecipazione alla gara. Qualora prima dell’espletamento • in caso di costituzione della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigentigaranzia in contanti, saranno prestate nei termini seguenti: La cauzione provvisoria è prevista in ragione del 2% dell’ammontare dei lavori a base d’astail deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs. 163/2006DLgs 163/06, presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Firenze – Arezzo Xxx Xxxx 0 – IBAN XX00X0000000000000000000000). La stessa verrà svincolataquietanza dovrà riportare, ai non aggiudicatariquale causale, subito dopo l’espletamento della garala dicitura “Cauzione provvisoria per appalto riqualificazione assi ottocenteschi 1° lotto - 1° stralcio - CIG 6038950B2E”. In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione di imprese di rete dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà risultare l’intestazione del deposito medesimo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE o dell’aggregazione di imprese di rete e l’impresa mandataria. La prestazione quietanza di cui sopra, deve scansionata ed inserita sul sistema nell’apposito spazio previsto. • In caso di costituzione della cauzione definitiva e garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare la firma del contratto soggetto autorizzato (legale rappresentante di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilitoistituto, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità banca, azienda o compagnia di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La cauzione definitiva assicurazione) e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 113 1957 c. 2 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per appalto riqualificazione assi ottocenteschi 1° lotto - 1° stralcio - CIG 6038950B2E” In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione di imprese di rete la fidejussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del D.Lgs 163/2006 è stabilita nella misura raggruppamento o del 10% dell’importo dei lavoriconsorzio o GEIE o aggregazione di imprese di rete, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti. Per ribassi eccedenti 10% La cauzione deve essere presentata in originale, in formato elettronico, firmata digitalmente ed inserita sul sistema nell’apposito spazio previsto. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia eccedente il 20%scansione della documentazione originale cartacea, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%debitamente firmata dai contraenti. Ai sensi dell’art. 6 75 c. 7 del DLgs 163/06, l’importo della legge 10.12.1981 n. 741 è garanzia può essere ridotto del 50%. Nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti devono risultare i dati della certificazione del sistema di qualità con indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza (salvo che tali dati non risultino dall’attestazione SOA). In caso di partecipazione in facoltà dell’impresa costituire la cauzione suddetta mediante prestazione raggruppamento/consorzio ordinario di fideiussione rilasciata da istituti bancari o concorrenti/GEIE/aggregazione di imprese di assicurazione regolarmente autorizzaterete, a norma la dichiarazione di essere in possesso di tale certificazione deve essere resa da ogni soggetto facente parte del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modifiche ed integrazioniraggruppamento/consorzio/aggregazione, nonché in relazione alle qualificazioni possedute. La mancata presentazione della Legge 10.06.1982 n.348cauzione provvisoria ovvero la presentazione di un cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 DLgs 163/06. La S.A. provvederà, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, a svincolare la cauzione provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari, dandone opportuna comunicazione (in sede di aggiudicazione definitiva permane entro i termini previsti dall’artai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Per quanto riguarda i danni subiti dalla Stazione appaltante e i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall’art. 14 del D.M. 145/2000 e dall’art. 103 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/9979 c. 5 DLgs 163/06).

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Samples: Disciplinare Di Gara

CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti al momento della lettera di invito di partecipazione alla gara1. Qualora prima dell’espletamento della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigentiA garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, saranno prestate nei termini seguenti: La cauzione provvisoria è prevista in ragione del 2% dell’ammontare dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs. 163/2006. La stessa verrà svincolata, ai non aggiudicatari, subito dopo l’espletamento della gara. La prestazione della cauzione definitiva e l’impresa ha prestato la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 è stabilita nella misura del 10% dell’importo dei lavori. Per ribassi eccedenti 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia eccedente il 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 è in facoltà dell’impresa costituire la cauzione suddetta mediante prestazione di fideiussione rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, a norma del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge 10.06.1982 n.348. La cauzione definitiva permane entro i termini previsti dall’artall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 2. Per Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i danni subiti dalla Stazione appaltante e dipendenti ed i danni causati materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi nel corso dell’esecuzione in conseguenza dell'esecuzione dei lavori si applica e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il da , per un importo garantito di Euro , così come previsto dall’art. 14 del D.M. 145/2000 e dall’art. 103 del Regolamento nel bando di Attuazione (D.P.R. 554/99)gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro

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Samples: Contratto Di Appalto

CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti al momento della lettera di invito di partecipazione L’offerta, ai fini dell’ammissione alla gara. Qualora prima dell’espletamento della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigenti, saranno prestate nei termini seguenti: La deve essere corredata da una cauzione provvisoria è prevista in ragione del dell’importo di € € 7.726,00 (euro settemilasettecentoventisei/00) – pari al 2% dell’ammontare dei lavori a base d’astadell’importo massimo stimato degli appalti discendenti dall’Accordo Quadro, ai sensi dell’artsecondo quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006163/06 e s.m.i., nelle forme di legge: deposito fruttifero in contanti presso la Tesoreria comunale, assegno circolare intestato al Tesoriere comunale, fideiussione di primario istituto bancario, assicurativo o finanziario autorizzato al rilascio di garanzie. La stessa verrà svincolataIn caso di fideiussione, ai la polizza dovrà avere durata non aggiudicatariinferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, subito dopo l’espletamento essere a prima chiamata e prevedere che la somma garantita sia messa a disposizione del Comune senza eccezione alcuna entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Comune stesso. Indipendentemente dalla forma di cauzione scelta, deve comunque essere presentato l’impegno di primario istituto bancario, assicurativo o finanziario autorizzato, con il quale l’istituto stesso si obbliga a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara. La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto , garanzia fideiussoria, a prima chiamata, di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilitoimporto pari al 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La cauzione definitiva secondo le disposizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 è stabilita nella misura del 10% dell’importo Codice dei lavoriContratti Pubblici. Per ribassi eccedenti 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia eccedente il 20%sottoscrizione dell’Accordo Quadro in oggetto, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 è in facoltà dell’impresa l’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione suddetta mediante prestazione di fideiussione rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, a norma del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge 10.06.1982 n.348. La cauzione definitiva permane entro i termini previsti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs., 163/06. 163/2006Possono beneficiare della riduzione del 50% delle garanzie richieste a titolo di cauzione provvisoria e cauzione definitiva, in applicazione dell’art. Per quanto riguarda 75 c. 7 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti in possesso del la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, allegando la relativa documentazione. In caso di R.T.I. la garanzia deve essere presentata dall’impresa mandataria, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. La riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 75 c. 7 del D.Lgs. 163/06 è accordata, nel caso di R.T.I. di tipo orizzontale, qualora il possesso della certificazione di qualità sia comprovato dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle mandanti. Successivamente all’aggiudicazione della gara, l’esecutore dei lavori dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante e i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori si applica Appaltante per un massimale pari all’importo contrattuale stabilito in sede di stipula dell’Accordo Quadro, nonché una polizza non inferiore ad € 1.500.000,00 contro la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto stabilito dall’art. 14 129 del D.M. 145/2000 e D.Lgs. 163/06, nonché dall’art. 103 125 del Regolamento relativo regolamento di Attuazione (attuazione approvato con D.P.R. 554/99)207/10.

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Samples: Accordo Quadro