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Common use of CAUZIONI E GARANZIE Clause in Contracts

CAUZIONI E GARANZIE. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire, a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. ( L’importo della cauzione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, (autorizzazione che, a pena di esclusione, deve essere presentata in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n,445/2000, nella quale il legale rappresentante conferma le persistenza di tale autorizzazione. La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; - l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - la validità della stessa per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti che non siano ancora costituiti la fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993), o la polizza fideiussoria, dovrà essere intestata, pena l'esclusione dalla gara, a tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento, con la specificazione della qualità di capogruppo o mandante delle stesse, e può essere sottoscritta dai titolari/legali rappresentanti di tutte le ditte ovvero dal titolare/legale rappresentante della sola capogruppo individuata. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari, a partire dal terzo classificato, dopo l'aggiudicazione della gara; mentre quello dell'Impresa aggiudicataria e del secondo classificato saranno svincolati dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del contratto, nonché al versamento della cauzione definitiva.

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Samples: Service Agreement

CAUZIONI E GARANZIE. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire, a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, una garanzia Prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto dei lavori a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione d’appalto e cioè pari a scelta dell’offerente. ( L’importo della cauzione è ridotto del 50% € 16.018,17 ai sensi dell’art. 7530, comma 71 della Legge 109/94, del D. Lgsa pena d’esclusione. n. 163/2006 e s.m.i.). La Si precisa che detta cauzione può provvisoria potrà essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure prestata nelle modalità di seguito indicate: a) mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione o assicurativa oppure fideiussione o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'articolo all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993Dlgs. 385/93, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica (art. 145 comma 50 della Legge 388/2000); b) mediante versamento della somma a titolo di cauzione da prestare nei modi seguenti: - pagamento da effettuarsi presso la sede centrale e in possesso tutte le Agenzie di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia UNICREDIT BANCA SPA, Filiale n. 20 Sede di Modena (Tesoriere Comunale – Xxxxxx Xxxxxx 00 Xxxxxx) muniti della presente, della partita IVA e di assegno circolare intestato al TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA; - a mezzo Bonifico Bancario intestato a: TESORERIA DEL COMUNE DI MODENA C/O UNICREDIT BANCA SPA - SEDE DI MODENA - Piazza Grande 40 Modena - CONTO DI TESORERIA - COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96 – CIN:N – ABI: 2008, CAB: 12930, C/C 000000505918 indicando il versante e la causale: Cauzione Pubblico Incanto “Realizzazione nuovo campo gioco con tribuna e club house “Rugby” – 2° stralcio" c) mediante una delle Finanzealtre forme indicate dall’art. 100 del Dpr. N. 554/99; N.B.: Per imprescindibili esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione, (autorizzazione chenonché di gestione e controllo delle pratiche, la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere redatta sulla base della medesima Scheda Tecnica 1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria” e Schema Tipo 1.1 predisposti dal DM 12 marzo 2004 n. 123, pubblicato sulla G.U. 109 dell’11 maggio 0000 N.B.: A pena di esclusione nei casi in cui la cauzione provvisoria venga rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti in elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo. n. 385/93, la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante l’istituto emittente deve essere presentata apposta per esteso in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, forma leggibile e accompagnata da una dichiarazione sostitutivaesplicitante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive come innanzi indicato. Alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, resa ai sensi la medesima dovrà contenere, a pena di esclusione del D.P.R. n,445/2000concorrente, nella esplicita dichiarazione con la quale il legale rappresentante conferma le persistenza garante si obbliga ad effettuare, senza alcuna riserva, il versamento dell’importo cauzionale entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di tale autorizzazionecui all’art. 1944 c.c. e l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia deve fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente: - espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; - l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - la appaltante e dovrà avere validità della stessa per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti che non siano ancora costituiti Qualora la fideiussione bancaria o cauzione venga rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell'elenco Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 107 del D. LgsD.L.vo 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 385/1993Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi (documentazione che dovrà essere allegata in copia), o usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione di cui al presente punto. Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettere d) ed e) Legge 109/94 come vigente, la polizza fideiussoria, predetta certificazione dovrà essere intestata, pena l'esclusione dalla gara, a posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale. Nell’ipotesi di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia, per la quota ad esse riferibile. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 13 comma 2 della legge e con responsabilità “pro quota” nel caso in cui all’art. 13 comma 3 della legge. Si richiede inoltre ai partecipanti, nell’eventualità non risultassero aggiudicatari ed abbiano prestato la cauzione provvisoria secondo la modalità di cui al costituendo raggruppamentopunto b), di specificare con nota sottoscritta da soggetto legalmente abilitato a rappresentare la specificazione della qualità ditta, di capogruppo o mandante delle stesse, quale modalità di seguito indicate intendono avvalersi per il rimborso: - a mezzo accredito su c/c postale fornendo le coordinate postali e può essere sottoscritta dai titolarin° di x/legali rappresentanti di tutte le ditte ovvero dal titolarex xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx); - a mezzo accredito su x/legale rappresentante della sola capogruppo individuata. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari, a partire dal terzo classificato, dopo l'aggiudicazione della gara; mentre quello dell'Impresa aggiudicataria e del secondo classificato saranno svincolati dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del contratto, nonché al versamento della cauzione definitivax xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x° xx x/x xxxxxxxx.

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Samples: Public Procurement Agreement

CAUZIONI E GARANZIE. I soggetti che partecipano alla gara devono costituireL’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di garaprovvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a € 75.095,07. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerente. ( L’importo della cauzione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). La cauzione può essere costituita in contanti o : a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del Codice. b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all'articolo 107 all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari (Tesoreria Regionale, gestita dalla Unicredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontivegge - IBAN IT 48 L 02008 03033 000029502707); c. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e delle Finanze, al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (autorizzazione che, a pena IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di esclusione, deve prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del medesimo decreto in favore della Stazione appaltante; In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: • essere prodotta in originale, o in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n,445/2000d.p.r. 445/2000, nella quale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; • riportare l’autentica della sottoscrizione; • avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; • qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il legale rappresentante conferma le persistenza raggruppamento, l’aggregazione di tale autorizzazione. La garanzia deve imprese di rete, il consorzio, il GEIE; • prevedere espressamente: - : a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 19571944 del codice civile, comma 2, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; - codice civile; c) l’operatività della garanzia entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante; - ; d) l’impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la validità della stessa garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti che non siano ancora costituiti la fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale l’esecuzione del contratto di cui all'artall’art.103 del D.Lgs. 107 50/2016 in favore della Stazione appaltante. Il comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. 385/1993)n. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dll’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che: a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o la polizza fideiussoriaconsorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, dovrà essere intestatacomma 2, pena l'esclusione dalla garadel D.Lgs. 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, a il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese partecipanti al costituendo che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la specificazione della qualità predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di capogruppo o mandante delle stesse, e può essere sottoscritta dai titolari/legali rappresentanti imprese di tutte le ditte ovvero dal titolare/legale rappresentante della sola capogruppo individuata. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari, a partire dal terzo classificato, dopo l'aggiudicazione della gara; mentre quello dell'Impresa aggiudicataria e del secondo classificato saranno svincolati dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del contratto, nonché al versamento della cauzione definitivarete.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

CAUZIONI E GARANZIE. I soggetti che partecipano 1. Per la partecipazione alla gara devono costituire, le ditte dovranno prestare una cauzione provvisoria a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, una garanzia provvisoria della serietà dell'offerta pari al 2% dell’importo posto a base di garad’asta pari a € 648,00, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. ( L’importo della cauzione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure mediante alternativamente da fideiussione bancaria oppure fideiussione o polizza assicurativa oppure fideiussione o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco nell’elenco speciale di cui all'articolo all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993D.Lgs 01.09.1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia del Tesoro, del Bilancio e delle Finanzedella programmazione economica, (autorizzazione che, a pena avente validità per almeno 180 giorni dalla data di esclusione, deve essere presentata in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n,445/2000, nella quale il legale rappresentante conferma le persistenza di tale autorizzazionepresentazione dell’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente: - espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; - codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - la validità . 2. La cauzione provvisoria dovrà contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stessa per almeno 180 giorni dalla data stazione appaltante. 3. La cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale è depositata prima della stipula del contratto, sotto forma di presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti che non siano ancora costituiti la fideiussione polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. LgsD.Lgs. 385/1993)n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e dovrà essere di durata pari alla durata complessiva del contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la polizza fideiussoriarinuncia al beneficio della escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 4. Il concessionario, alla stipula del contratto di gestione, dovrà essere intestatadepositare una polizza di assicurazione che copra l'Amministrazione Comunale (all risck) da eventuali danni totali o parziali di impianti ed opere preesistenti, pena l'esclusione dalla gara, rischio di incendi per l’immobile (per € 2.500.000,00) e di responsabilità civile verso terzi (per € 1.500.000,00). 5. La/e garanzia/e fidejussoria/e dovrà garantire tutto il periodo contrattuale di 9 (nove) anni con rinnovi automatici obbligatori annuali e riscuotibili a tutte le imprese partecipanti prima richiesta. Dovranno prevedere espressamente la rinuncia al costituendo raggruppamento, con beneficio della preventiva escussione del debitore e la specificazione loro operatività entro 15 giorni; anche in pendenza dell’accertamento della qualità responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di capogruppo o mandante delle stesse, e può essere sottoscritta dai titolari/legali rappresentanti di tutte le ditte ovvero dal titolare/legale rappresentante della sola capogruppo individuataqualunque specie. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari, a partire dal terzo classificato, dopo l'aggiudicazione della gara; mentre quello dell'Impresa aggiudicataria e del secondo classificato saranno svincolati dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del contratto, nonché al versamento Comune potrà chiedere altresì la reintegrazione della cauzione definitivaove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato d'Onere

CAUZIONI E GARANZIE. I soggetti che partecipano alla gara devono costituireL’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di garaprovvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a € 14.000,00. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerente. ( L’importo della cauzione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). La cauzione può essere costituita in contanti o : a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del Codice. b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all'articolo 107 all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari (Tesoreria Regionale, gestita dalla Unicredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontivegge - IBAN IT 48 L 02008 03033 000029502707); c. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e delle Finanze, al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (autorizzazione che, a pena IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di esclusione, deve prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del medesimo decreto in favore della Stazione appaltante; In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: • essere prodotta in originale, o in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n,445/2000d.p.r. 445/2000, nella quale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; • riportare l’autentica della sottoscrizione; • avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; • qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il legale rappresentante conferma le persistenza raggruppamento, l’aggregazione di tale autorizzazione. La garanzia deve imprese di rete, il consorzio, il GEIE; • prevedere espressamente: - : a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 19571944 del codice civile, comma 2, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; - codice civile; c) l’operatività della garanzia entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante; - ; d) l’impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la validità della stessa garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti che non siano ancora costituiti la fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale l’esecuzione del contratto di cui all'artall’art.103 del D.Lgs. 107 50/2016 in favore della Stazione appaltante. Il comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. 385/1993)n. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dll’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che: a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o la polizza fideiussoriaconsorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, dovrà essere intestatacomma 2, pena l'esclusione dalla garadel D.Lgs. 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, a il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese partecipanti al costituendo che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la specificazione della qualità predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di capogruppo o mandante delle stesse, e può essere sottoscritta dai titolari/legali rappresentanti imprese di tutte le ditte ovvero dal titolare/legale rappresentante della sola capogruppo individuata. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari, a partire dal terzo classificato, dopo l'aggiudicazione della gara; mentre quello dell'Impresa aggiudicataria e del secondo classificato saranno svincolati dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del contratto, nonché al versamento della cauzione definitivarete.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender Participation

CAUZIONI E GARANZIE. I soggetti che partecipano alla A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi derivanti dalla procedura di gara devono costituire, a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, una garanzia la DDIITTTTAA dovrà corredare l’offerta da: a) cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. ( L’importo della cauzione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale dell’appalto di cui all'articolo 107 all’art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 1993Bando di Gara, n. 385 e in possesso rapportato ad anni quattro, con l’espressa previsione di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, (autorizzazione che, a pena di esclusione, deve essere presentata in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n,445/2000, nella quale il legale rappresentante conferma le persistenza di tale autorizzazione. La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo comma, del c.c.; - codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante e dovrà essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’ottavo comma, dell’art. 75, decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, costituita alternativamente: ➢ in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell’Istituto INTESA BCI – Filiale di Milano - c/c n. 11967563477 (Codice ABI 03069 - Codice CAB 09420); - la validità della stessa per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti che non siano ancora costituiti la ➢ mediante fideiussione bancaria o (rilasciata da intermediari finanziari Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (iscritti nell'elenco rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 107 del D. Lgsdecreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni; ➢ in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. 385/1993), o Il deposito in titoli deve essere costituito presso la polizza fideiussoria, banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx – e con vincolo a favore dell’IINNPPDDAAPP. All’offerta dovrà essere intestataallegata la lettera della Banca INTESA BCI, pena l'esclusione dalla recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l’impegno a trasferire all’IINNPPDDAAPP, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’IINNPPDDAAPP. Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara, corredate dell’impegno del garante a tutte rinnovare, su richiesta scritta della stazione appaltante, la garanzia stessa per un eguale periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 75, settimo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.i., l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta percento) esclusivamente per le imprese partecipanti al costituendo raggruppamentoin possesso della certificazione del sistema di qualità, con relativo all’attività oggetto dell’appalto, conforme alle norme europee della pertinente serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la specificazione dichiarazione della qualità presenza di capogruppo o mandante elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle stesse, norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e può essere sottoscritta dai titolaridella serie UNI XXX XX XXX/legali rappresentanti di tutte le ditte ovvero dal titolare/legale rappresentante della sola capogruppo individuataXXX 00000. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatariaggiudicatari subito dopo il formale provvedimento d’aggiudicazione della gara, mentre quello della DDIITTTTAA aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ovvero fino al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, la DDIITTTTAA dovrà presentare: b) cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a partire dal terzo classificatosemplice richiesta scritta della stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione costituita alternativamente: ➢ in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell’Istituto INTESA BCI – Filiale di Milano - c/c n. 11967563477 (Codice ABI 03069 - Codice CAB 09420); ➢ mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della gara; mentre quello dell'Impresa aggiudicataria Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del secondo classificato saranno svincolati dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. ➢ in titoli al perfezionamento portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del contrattogiorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere costituito presso la banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx – e con vincolo a favore dell’IINNPPDDAAPP All’offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca INTESA BCI, recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l’impegno a trasferire all’IINNPPDDAAPP, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’Istituto. La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al versamento della cauzione definitivatermine dell’appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’IINNPPDDAAPP.

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Samples: Global Service Agreement

CAUZIONI E GARANZIE. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire, a corredo dell’offerta e a pena di esclusione, una garanzia Prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto dei lavori a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione d’appalto e cioè pari a scelta dell’offerente. ( L’importo della cauzione è ridotto del 50% € 13.390,00 ai sensi dell’art. 7530, comma 71 della Legge 109/94, del D. Lgsa pena d’esclusione. n. 163/2006 e s.m.i.). La Si precisa che detta cauzione può provvisoria potrà essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure prestata nelle modalità di seguito indicate: a) mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione o assicurativa oppure fideiussione o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'articolo all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993Dlgs. 385/93, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica (art. 145 comma 50 della Legge 388/2000); b) mediante versamento della somma a titolo di cauzione da prestare nei modi seguenti: - pagamento da effettuarsi presso la sede centrale e in possesso tutte le Agenzie di apposita autorizzazione UNICREDIT BANCA SPA, Filiale n. 20 Sede di Modena (Tesoriere Comunale – Xxxxxx Xxxxxx 00 Xxxxxx) muniti della presente, della partita IVA e di assegno circolare intestato al TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA; - a mezzo Bonifico Bancario intestato a: TESORERIA DEL COMUNE DI MODENA C/O UNICREDIT BANCA SPA - SEDE DI MODENA - Piazza Grande 40 Modena - CONTO DI TESORERIA - COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96 – CIN:N – ABI: 2008, CAB: 12930, C/C 000000505918 indicando il versante e la causale: Cauzione Pubblico Incanto “Lavori di realizzazione spogliatoi e campo rugby - 1° stralcio" c) mediante una delle altre forme indicate dall’art. 100 del Dpr. N. 554/99; Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione di cui sopra, la medesima dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30 comma 2 della Legge 109/94 e successive modificazioni, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. N.B.: A pena di esclusione nei casi in cui la cauzione provvisoria venga rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti in elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo. n. 385/93, la sottoscrizione effettuata dal Ministero dell'Economia soggetto rappresentante l’istituto emittente deve essere apposta per esteso in forma leggibile e delle Finanzeaccompagnata da una dichiarazione esplicitante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive come innanzi indicato. Alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, (autorizzazione chela medesima dovrà contenere, a pena di esclusioneesclusione del concorrente, deve essere presentata in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, accompagnata da una esplicita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n,445/2000, nella con la quale il legale rappresentante conferma le persistenza di tale autorizzazione. La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957garante si obbliga ad effettuare, comma 2senza alcuna riserva, del c.c.; - l’operatività della garanzia il versamento dell’importo cauzionale entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; - la appaltante e dovrà avere validità della stessa per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per i raggruppamenti che non siano ancora costituiti Qualora la fideiussione bancaria o cauzione venga rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell'elenco Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 107 del D. LgsD.L.vo 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 385/1993Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistemi (documentazione che dovrà essere allegata in copia), o usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione di cui al presente punto. Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 10 comma 1 lettere d) ed e) Legge 109/94 come vigente, la polizza fideiussoria, predetta certificazione dovrà essere intestata, pena l'esclusione dalla gara, a posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale. Nell’ipotesi di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia, per la quota ad esse riferibile. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 13 comma 2 della legge e con responsabilità “pro quota” nel caso in cui all’art. 13 comma 3 della legge. Si richiede inoltre ai partecipanti, nell’eventualità non risultassero aggiudicatari ed abbiano prestato la cauzione provvisoria secondo la modalità di cui al costituendo raggruppamentopunto b), di specificare con nota sottoscritta da soggetto legalmente abilitato a rappresentare la specificazione della qualità ditta, di capogruppo o mandante delle stesse, quale modalità di seguito indicate intendono avvalersi per il rimborso: - a mezzo accredito su c/c postale fornendo le coordinate postali e può essere sottoscritta dai titolarin° di x/legali rappresentanti di tutte le ditte ovvero dal titolarex xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx); - a mezzo accredito su x/legale rappresentante della sola capogruppo individuata. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari, a partire dal terzo classificato, dopo l'aggiudicazione della gara; mentre quello dell'Impresa aggiudicataria e del secondo classificato saranno svincolati dopo che il primo classificato avrà provveduto agli adempimenti connessi al perfezionamento del contratto, nonché al versamento della cauzione definitivax xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x° xx x/x xxxxxxxx.

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Samples: Public Procurement Agreement