Common use of CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI Clause in Contracts

CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. E’ fatto assoluto divieto all’impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”; In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’impresa cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’impresa stessa. In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 20 del contratto.

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CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. E’ fatto assoluto divieto all’impresa all’Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa dall’Impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”; In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’impresa al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’impresa dall’Impresa stessa. In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 20 del contratto.

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CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI. E’ fatto assoluto divieto all’impresa alla ditta di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa della ditta nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”; In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’impresa alla ditta cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’impresa alla ditta stessa. In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 20 23 e 24 del contratto.

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