Common use of Cessione del credito Clause in Contracts

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

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Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa La Ditta ha la cessione facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto derivanti dall’esecuzione del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a condizione che: a) il contratto beneficio di primari Istituti di credito. Tale cessione venga stipulato deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia deve essere notificata all’Amministrazione. La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non rifiuti la cessione rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 15 (quarantacinquequindici) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresasua notifica. In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della Tale cessione del credito la Società risultasseè consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale e nel Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti senza, peraltro, che si allegano al presente contratto ai sensi dell’artdell’art.99 del regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973Il presente contratto sarà risolto nei casi previsti dall’art. 108, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00comma 2, lettera b), l’Agenzia si riserva del Codice, durante il dirittoperiodo di efficacia dello stesso. È sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, e la Società espressamente accettaacquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale a carico dell’Impresa per i reati di cui all’art. 80 del Codice, di opporsi alla cessione sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico all’erogazione delle prestazioni contrattuali. Qualora la quale resterà inefficace nei suoi confrontiresponsabilità penale sia definitivamente accertata dopo l’avvenuta esecuzione del presente contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto stesso. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla SocietàL’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso previsto dall’art. Per consentire la verifica ex art108, comma 1, lettera c), del Codice. 48 bisL’Impresa avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesimacontratto.

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Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa L‘Impresa ha la cessione facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto derivanti dall’esecuzione del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a condizione che: a) il contratto beneficio di primari Istituti di credito. Tale cessione venga stipulato deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia deve essere notificata all’Amministrazione. La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non rifiuti la cessione rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 15 (quarantacinquequindici) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresasua notifica. In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della Tale cessione del credito la Società risultasseè consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’allegato “Patto di integrità” (all. 2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 debitamente sottoscritto, che diviene parte integrante del presente atto negoziale, e nel Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto senza, peraltro, che sia allegato al presente contratto ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 99 del 29 settembre 1973Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, inadempiente all’obbligo impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00trasparenza e correttezza in essi contenuti. Il presente contratto sarà risolto nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, lettera b), l’Agenzia si riserva del Codice, durante il dirittoperiodo di efficacia dello stesso. È sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, e la Società espressamente accettaacquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale a carico dell’Impresa per i reati di cui all’art. 80 del Codice, di opporsi alla cessione sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico all’erogazione delle prestazioni contrattuali. Qualora la quale resterà inefficace nei suoi confrontiresponsabilità penale sia definitivamente accertata dopo l’avvenuta esecuzione del presente contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto stesso. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla SocietàL’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso previsto dall’art. Per consentire la verifica ex art108, comma 1, lettera c), del Codice. 48 bisL’Impresa avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesimacontratto.

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Cessione del credito. 16.1 Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

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Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 117 106, comma 13, del D.lgs 163/06 d.lgs. n. 50 del 2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto Contratto. Ai fini dell'opponibilità all’Agenzia le cessioni di cessione venga stipulato crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia devono essere notificate. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Agenzia qualora questa non le rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresacessione. In ogni caso di notificazione della l'Agenzia cui è stata notificata la cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrattocontratto stipulato. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00)5.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario sarà tenuto ad indicare il CIG su indicato e ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto dedicato di cui sopra, mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la verifica ex artpiena tracciabilità delle operazioni. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione Analogo obbligo dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali soddisfatto dal cessionario per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesimapagamento disposto dalla stazione appaltante.

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Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 117 106, comma 3 del D.lgs 163/06 Codice è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattoContratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrattoContratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 48-bis del 29 settembre 1973D.P.R. 29.09.1973 n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato sopra citato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale Generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 117 106 del D.lgs 163/06 d.lgs 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattonell’Accordo, a condizione che: a) - il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da xxxxxx e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) - l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) - il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In L’Agenzia in caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. La notifica dell’atto di cessione dovrà avvenire presso la sede amministrativa dell’Agenzia, in Roma, alla via Giorgione n. 159 – 00147. La società si impegna inoltre: - a non consentire, nell’atto di cessione, eventuali subcessioni del credito vantato nei confronti dell’Agenzia; - a non effettuare, per lo stesso documento di spesa, più cessioni di credito. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società (ovvero, anche una sola delle società in caso di RTI) risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 5.000,00 (diecimila/00cinquemila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Societàsocietà. Per consentire la verifica ex art. 48 bis48-bis del citato D.P.R., D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con di quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A)” unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere: - l’indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l’Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest’ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto. - l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. L’atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto di appalto di riferimento cui i crediti ceduti si riferiscono. La notifica dell’atto di cessione potrà avvenire preso la sede legale dell’Agenzia, Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx o presso la sede di xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx. In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., anche il cessionario, in fase di pagamento in favore del cedente, sarà tenuto ad indicare il CIG e ad utilizzare esclusivamente il conto dedicato di cui al punto 13 del presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Analogo adempimento dovrà essere assicurato dal cessionario nei riguardi dei pagamenti disposti dall’Agenzia.

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Cessione del credito. Ai sensi dell’art1. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa Qualora la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della regolare L. 21 febbraio 1991, n. 52 e corretta esecuzione delle prestazioni pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla committente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere a quest’ultima notificato. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso di notificazione della cessione l’Agenzia la clausola secondo cui la committente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrattocontratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stessa. Qualora al momento Il rispetto, inoltre, degli obblighi di tracciabilità, richiamato dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, comporta l’onere di effettuare il pagamento con modalità vincolate e cioè su conto corrente dedicato i cui estremi debbono essere comunicati alla committente destinataria della notifica della notifica. Resta inteso da ultimo che, nel caso in cui la cessione del credito la Società risultassefosse opponibile alla committente, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo il pagamento dello stesso sarebbe comunque subordinato all’esito positivo delle verifiche previste dalla legge (ad esempio in tema di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, regolarità contributiva e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesimafiscale) condotte anche sul soggetto cedente.

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Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società dal RTI nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattoContratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In L’Agenzia in caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contrattoContratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società il RTI risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Societàal RTI. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Societàdel RTI, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

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Cessione del credito. Ai sensi dell’art. 117 106 del D.lgs 163/06 d.lgs. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contrattonell’Accordo, a condizione che: a) - il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da xxxxxx e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) - l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) - il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In L’Agenzia in caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. La notifica dell’atto di cessione dovrà avvenire presso la sede amministrativa dell’Agenzia, in Roma, alla via Giorgione n. 159 – 00147. La società si impegna inoltre: - a non consentire, nell’atto di cessione, eventuali subcessioni del credito vantato nei confronti dell’Agenzia; - a non effettuare, per lo stesso documento di spesa, più cessioni di credito. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società (ovvero, anche una sola delle società in caso di RTI) risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 5.000,00 (diecimila/00cinquemila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Societàsocietà. Per consentire la verifica ex art. 48 bis48-bis del citato D.P.R., D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con di quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A)” unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere: - l’indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l’Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest’ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto. - l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. L’atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto di appalto di riferimento cui i crediti ceduti si riferiscono. La notifica dell’atto di cessione potrà avvenire preso la sede legale dell’Agenzia, Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx o presso la sede di xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx. In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., anche il cessionario, in fase di pagamento in favore del cedente, sarà tenuto ad indicare il CIG e ad utilizzare esclusivamente il conto dedicato di cui al punto 13 del presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Analogo adempimento dovrà essere assicurato dal cessionario nei riguardi dei pagamenti disposti dall’Agenzia.

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Cessione del credito. La cessione del credito che l’appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall’art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’artdell’articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall’art.1 della L. 52/1991. 117 Le comunicazioni di cessione del D.lgs 163/06 è ammessa credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate ai seguenti indirizzi: - sede legale dell’amministrazione Xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx, ufficio protocollo; - all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx Si raccomanda all’appaltatore che l’atto contenente la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia del credito contenga esplicitamente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel quale contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti quale codice CIG ed a quale importo la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della faccia riferimento onde consentire all’amministrazione le verifiche di competenza. La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell’autorizzazione alla cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresadel credito. In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte di crediti futuri l’appaltatore si impegna a notificare all’amministrazione, con le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione stesse modalità con le quali è stato notificato anche l’atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la Società risultassecessione) con la conseguente indicazione del cig di riferimento e dell’importo ceduto. L’appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare: - i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo sui conti correnti dedicati; - in caso di versamento derivante dalla notifica cessione di una o pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più cartelle stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di pagamento per effettuare le relative anticipazioni verso l’appaltatore cedente mediante un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00)unico bonifico, l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

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