Cessione del credito. 4.19.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell’altra Parte e del Ministero. 4.19.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e del Ministero.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector
Cessione del credito. 4.19.1 4.18.1 La CDP e la Banca Finanziatrice finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell’altra Parte dell'altra parte e del Ministero.
4.19.2 4.18.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, credito se non con il previo consenso scritto della CDP e del Ministero.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Cessione del credito. 4.19.1 4.18.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell’altra dell'altra Parte e del Ministero.
4.19.2 4.18.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e del Ministero.
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Samples: Addendum to the Convention for the Regulation of Financing Relationships, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Cessione del credito. 4.19.1 4.18.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell’altra Parte dell'altra parte e del Ministero.
4.19.2 4.18.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, credito se non con il previo consenso scritto della CDP e del Ministero.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Cessione del credito. 4.19.1 4.18.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell’altra Parte e del Ministero.
4.19.2 4.18.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e del Ministero.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Cessione del credito. 4.19.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell’altra dell'altra Parte e del Ministero.
4.19.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e del Ministero.
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Samples: Addendum Alla Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti