Cessione di contratto Clausole campione

Cessione di contratto. Ai sensi dell’art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all’infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.
Cessione di contratto. 21.1. Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi - senza il consenso scritto dell’altra - il Contratto o uno qualsiasi dei diritti o delle obbligazioni, previsti, connessi o originati dal Contratto.
Cessione di contratto. Se a seguito di trasferimento di proprietà dell’autoveicolo assicurato il cedente chiede la cessione del contratto all’acquirente, è tenuto a consegnare, in originale:
Cessione di contratto. È fatto espresso divieto all'UTENTE di cedere il presente contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di IPSNet. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 e seguenti del codice civile l'UTENTE sin da ora riconosce alla IPSNet la facoltà di cedere il presente contratto con il solo onere della comunicazione scritta a mezzo posta elettronica ovvero lettera raccomandata senza avviso di ricevimento e con liberazione del cedente dalla data di inoltro della comunicazione.
Cessione di contratto. L’aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto e né in parte il contratto stipulato con il Comune di Rocca di Papa. L’inosservanza di tale obbligo consente al Comune di avvalersi della rescissione del contratto con incameramento del deposito cauzionale a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.
Cessione di contratto. In caso di cessione di contratto ad altro Ateneo i Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, previo accordo tra gli Atenei e l’eventuale committente di ricerca, qualora il contratto gravi su finanziamenti esterni.
Cessione di contratto. Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l’alienante chiede la cessione del contratto all’acquirente, è tenuto a consegnare, in originale: il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo alienato. Se l’acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per i veicoli assicurati per la prima volta. Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l’alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:
Cessione di contratto. Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
Cessione di contratto. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
Cessione di contratto. Il cliente può trasferire il proprio contratto a un terzo che ne soddisfi le stesse condizioni (modalità di sistemazione e imbarco identici, ecc.), finché questo contratto non abbia prodotto alcun effetto. Il cedente è tenuto a informare Batorama della propria decisione con qualsiasi mezzo che consenta di ottenere una ricevuta di ritorno entro e non oltre 7 giorni prima della data di inizio del servizio o pacchetto. Verrà stabilito un nuovo contratto a nome del cessionario con le informazioni comunicate dal cedente (nomi e indirizzi del o dei cessionari e del o dei partecipanti al viaggio). Il trasferimento del contratto potrà comportare la fatturazione da parte di Batorama dei costi aggiuntivi che dovrà sostenere a seguito di tale trasferimento (ed in particolare dei costi aggiuntivi di trasferimento fatturati dalla compagnia aerea). In ogni caso, il cedente e il cessionario del contratto sono solidalmente responsabili per il pagamento di tutti i costi di cui sopra nonché, nel caso, per il pagamento del saldo del prezzo.