Common use of CESSIONE E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare i servizi, il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all’art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale

CESSIONE E SUBAPPALTO. È E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario alla ditta appaltatrice di cederecedere il servizio, a qualsiasi titolopena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, il contratto a pena di nullitàfatti salvi i maggiori danni accertati. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare i servizi, il Il subappalto è consentito secondo per una quota massima del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare all’atto dell’offerta le modalità parti del servizio che intende subappaltare; - impegnarsi in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio; - trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e nei termini la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di legge ordine generale di cui all’art. 31 c. 8 83 D.Lgs. n. 50/2016 e 105 l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del Codice e fermo restando che i subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatariodalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di non avvalersi sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codicesubappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Service Agreement

CESSIONE E SUBAPPALTO. È E' fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario all'aggiudicatario di cederecedere l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del Contratto; in caso di inadempimento CUP 2000 risolverà di diritto il Contratto, così come previsto dal successivo art. 9 “Risoluzione e recesso”. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto delle attività previste nel presente capitolato è consentito nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modific. ed integrazioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di CUP 2000 di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto, per la quale l’aggiudicatario dovrà presentare specifica richiesta di autorizzazione a qualsiasi titoloCUP 2000 specificando quali parti del servizio intende subappaltare, il contratto a pena di nullità. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicatoè sottoposto alle seguenti condizioni: ▪ la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare, in ogni caso non superiore al 30%; ▪ l’appaltatore deve depositare il contratto di voler subappaltare i servizisubappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio subappaltato, unitamente a copia dei curricula delle figure professionali da assegnare all’esecuzione delle attività; CUP 2000 si riserva infatti di esprimere la propria valutazione insindacabile sull’adeguatezza delle risorse messe a disposizione, come previsto per la ditta aggiudicataria; ▪ con il subappalto è consentito secondo le modalità deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e nei termini dal bando di legge gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi 38 D.Lgs n. 163/2006); ▪ l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali affidate in danno dell’Aggiudicatariosubappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato da parte di CUP 2000. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai sub-appaltatori. La ditta concorrente dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 312359 del Codice Civile, comma 8 con il titolare del Codicesubappalto. Nell'ipotesi di subappalto occulto, il concorrente può avvalersi indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso CUP 2000, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologichepresente Accordo compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi, geotecniche CUP 2000 potrà procedere alla risoluzione del Contratto come previsto dal successivo art. 9 “Risoluzione e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codicerecesso”.

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Samples: Software Development Agreement

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere1. E’ vietata, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullitàrisoluzione del contratto, la cessione anche parziale, sotto qualsiasi forma, del contratto d’appalto, salva l’approvazione del Committente il quale, in quest’ultimo caso, potrà comunque dichiarare di non liberare il cedente da responsabilità. 2. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, Ai sensi di voler subappaltare i serviziquanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: (9) 3. Ulteriori subappalti di lavori, sia ad opera dell’Appaltatore che ad opera di un subappaltatore, dovranno essere specificatamente autorizzati per iscritto dal Committente. In mancanza dell’autorizzazione scritta del Committente il subappalto sarà considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., inadempimento grave in danno del Committente, il quale potrà agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno. 4. L’Appaltatore è consentito secondo tenuto ad inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti del Committente. 5. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato ad esercitare direttamente i controlli e le modalità e nei termini di legge verifiche di cui all’art. 31 c. 8 1662, primo comma c.c.; a tale fine l’Appaltatore si impegna ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 6. Il subappalto, ove autorizzato, rimarrà un rapporto obbligatorio interno tra Appaltatore e 105 del Codice subappaltatore. L’appaltatore resta responsabile verso il Committente della regolarità delle opere, prestazioni e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrerviforniture subappaltate. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di inosservanza giustificazione, causa e/o esimente di tale obbligoresponsabilità per inadempienze, l’Amministrazione, fermo restando il diritto ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate. 7. In ogni caso l’autorizzazione al risarcimento subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione subappalto delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle disposizioni di cui all’art. 105ai commi 4 e 5 del presente articolo. (9) Le parti possono anche prevedere il divieto assoluto di subappalto, comma 3 con conseguente responsabilità per risarcimento del Codicedanno in capo all’Appaltatore che contravvenga a tale divieto.

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Samples: Appalto Di Lavori Privati

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario alla Impresa di cederecedere il contratto, a qualsiasi titolofatto salvo quanto previsto dall’articolo 117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni. E’ consentito il subappalto, entro i limiti del trenta per cento dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni. L’affidamento in subappalto della fornitura è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 1) le Imprese che partecipano alla procedura di gara, all'atto della presentazione della offerta, o l’Impresa aggiudicataria dell’appalto, nel caso di varianti in corso di esecuzione del servizio, debbono indicare le parti del servizio ad essa connessi che intendono subappaltare; 2) la Impresa aggiudicataria dell’appalto deve provvedere al deposito del contratto a pena di nullità. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicatosubappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione del servizio; 3) al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, all’atto dell’offertala Impresa aggiudicataria dell’appalto deve, altresì, trasmettere la certificazione che attesti il possesso, da parte della Impresa subappaltatrice, dei requisiti di voler subappaltare i servizi, qualificazione prescritti dalla vigente normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione della medesima Impresa che attesti il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge possesso dei requisiti generali di cui all’art. all’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni; 4) l’insussistenza, nei confronti della Impresa subappaltatrice, dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 c. 8 maggio 1965, n. 575, e 105 successive modifiche e integrazioni; Resta fermo il fatto che, comunque, nell’ambito del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato subappalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, soprattutto in merito all’impiego di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codicemanodopera altamente qualificata.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario Fermo restando che nei contratti ad alta intensità di cederemanodopera come è per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo la realizzazione di percorsi sperimentali in ambito lavorativo formativo Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b) del Dl 77/2021 convertito nella legge 108/2021. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art. 105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a qualsiasi titolorispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato106, all’atto dell’offertacomma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di voler subappaltare subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione e trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i servizisubappaltatori relativamente ai quali, il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di legge esclusione di cui all’art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In soggetti partecipanti nel caso di inosservanza di tale obbligoraggruppamento temporaneo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatariosocietà o consorzio. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle Le disposizioni di cui all’art. 105105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 3 9, primo periodo, del CodiceD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario E’ consentito il subappalto secondo quanto espresso nel disciplinare di cederegara: “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a qualsiasi titolo, il contratto a pena quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di nullità. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare i servizi, tali indicazioni il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di legge esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di cui all’artsubappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’AggiudicatarioÈ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicatoIl concorrente indica, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai ai sensi dell’art. 31, 105 comma 8 6 del Codice, una terna di subappaltatori con ri- ferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il concorrente medesimo subappaltatore può avvalersi essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologicheCodicee dichiararli in gara me- diante presentazione di un proprio DGUE, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettualida compilare nelle parti pertinenti. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (omissis)” Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Alla stipula del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. all’art. 103 del Codice, deve costituire la ga- ranzia definitiva che, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislati- vo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministra- zione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da im- prese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne di- sciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio- ne del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del co- dice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’Azienda, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Azienda stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Appalto, e deve tenere indenne l’Azienda, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. L’Appaltatore è, altresì, responsabile per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. In ogni caso, e senza eccezione alcuna, l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovrà manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato d'Onere

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedereIl contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullitànullità fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). Qualora l’Aggiudicatario abbia indicatoE’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda, di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni: • la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 105 comma 4 c) D. Lgs. 50/2016, le attività che intende eventualmente subappaltare e, ai sensi dell’art. 105 comma 6, la terna dei possibili subappaltatori; in ogni caso l’importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o mancanza di voler subappaltare i servizidetta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. • l’affidatario deve depositare: g) il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; il contratto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici; Con il deposito del contratto di subappalto, il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini l’affidatario deve trasmettere: h) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a se stesso delle cause di legge esclusione di cui all’art. 31 c. 8 80 D.Lgs n. 50/2016; i) il n. di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore; j) dichiarazione del subappaltatore di insussistenza, nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; k) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con il titolare del subappalto; • l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. • I contratti di subappalto e 105 i sub-contratti dovranno contenere l’impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136 del Codice 13/08/2010 e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatariodagli artt. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi 6 e 7 del subappalto ovvero non abbia indicatoD.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in sede tema di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervitracciabilità dei flussi finanziari. • Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato. • In caso di inosservanza inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016. • In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Disciplinare di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il ipotesi l’Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codicestipulato.

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Samples: Accordo Quadro

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedereIl contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicatoLe cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda, di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni: ❖ l’OE Concorrente, all’atto dell’offerta, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 105 comma 4 c) D. Lgs. 50/2016, le attività che intende eventualmente subappaltare e, ai sensi dell’art. 105 comma 6, la terna dei possibili subappaltatori; in ogni caso l’importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o mancanza di voler subappaltare i servizidetta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. ❖ L’affidatario deve depositare: 1. il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; il contratto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici; ❖ Con il deposito del contratto di subappalto, il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini l’affidatario deve trasmettere: 1. dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a se stesso delle cause di legge esclusione di cui all’art. 31 c. 8 80 D.Lgs n. 50/2016; 2. il numero di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore; 3. dichiarazione del subappaltatore di insussistenza, nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 4. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con il titolare del subappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. I contratti di subappalto e 105 i sub-contratti dovranno contenere l’impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136 del Codice 13/08/2010 e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatariodagli artt. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi 6 e 7 del subappalto ovvero non abbia indicatoD.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in sede tema di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervitracciabilità dei flussi finanziari. Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato. In caso di inosservanza inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016. In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l’OE aggiudicatario dovrà rispondere, sia verso l’Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Disciplinare di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il ipotesi l’Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codicestipulato.

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Samples: Accordo Quadro

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedereE' vietata la cessione del servizio, se non autorizzata, a qualsiasi titolotitolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il contratto a pena di nullitàrisarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare i servizi, il Il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di disciplinato esclusivamente dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, a cui all’artespressamente si rinvia. 31 c. 8 e 105 Relativamente a quanto prescritto dal citato art. 174 del Codice e fermo restando che D.Lgs. 50/2016, si precisa quanto segue: - non viene introdotta una quota massima (riferita al valore della concessione) oltre la quale non viene ammesso il subappalto; - i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offertaofferta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi; - poiché per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente bando sono necessarie particolare specializzazioni, le attivitài concorrenti non sono tenuti ad indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori; - il Comune di Cervarese Santa Croce, tra quelle consentite dalla norma ha l’obbligo di subappaltareprocedere al pagamento diretto dei subappaltatori, è fatto divieto all’Aggiudicatario nel caso questi siano microimprese e piccole imprese o, in ogni caso, di ricorrervi. In inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 richiesta del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettualisubappaltatore. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate inteso che l'eventuale affidamento dei lavori in subappalto quelle di cui all’art. 105o cottimo non esonera in alcun modo il concessionario dagli obblighi assunti con il presente disciplinare, comma 3 del Codiceessendo essa l'unica e sola responsabile, verso l'ente concedente, della buona riuscita dei servizi.

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Samples: Concession Agreement

CESSIONE E SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario L’Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, l’intera fornitura, ovvero parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda. Le cessioni disposte senza consenso o qualsiasi atto diretto ad occultarle fanno sorgere nell’Azienda il diritto a risolvere il contratto, così come previsto dal precedente art. 19. Le cessioni di cedereaziende e gli atti di trasformazione, a qualsiasi titolofusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, il contratto sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art.116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. E’ vietata a pena di nullitànullità la cessione del contratto. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicatoE’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Società concorrente, all’atto dell’offertadell’offerta (modello Alfa), deve indicare la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di voler subappaltare i servizisubappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizio subappaltato; • con il deposito del contratto di xxxxxxxxxx, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il subappalto è consentito secondo le modalità possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e nei termini dal bando di legge gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi all’art.38 D.Lgs n.163/2006); • l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle non può formare oggetto di cui all’artulteriore subappalto. 105, comma 3 del CodiceL’Azienda provvederà a corrispondere gli importi delle forniture o dei servizi subappaltati esclusivamente alla ditta aggiudicataria.

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Samples: Supply Agreement