Common use of CESSIONE E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertati. Il subappalto è consentito per una quota massima del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; - impegnarsi in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio; - trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

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CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e l’incameramento della delle spese causati all’A.C., anche rivalendosi sulla cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertati. Il subappalto è consentito per una quota massima ad eccezione del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto caso in cui si dimostri la cessione dell’Azienda e previa autorizzazione del Comune, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione dei crediti è regolata dal D.Lgs. 50/2016, si applica l’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. E’ consentito il subappalto solo ed esclusivamente per i servizi AGGIUNTIVI in oggetto, secondo il disposto del già citato art. 105 del Dlgs 50/2016. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ed è responsabile in solido dell’osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare all’atto dell’offerta le parti dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell’Area con specifico provvedimento, previa verifica del servizio che intende subappaltare; - impegnarsi possesso in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio; - trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del capo al subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di cui all’artcarattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. 83 D.LgsI requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. n. 50/2016 e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo I pagamenti saranno effettuati dal Comune direttamente alla ditta di trasmettere aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendentiessa eseguiti al subappaltatore.

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CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ È fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice all’Aggiudicatario di cedere cedere, a qualsiasi titolo, il serviziocontratto a pena di nullità. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzioneall’atto dell’offerta, fatti salvi di voler subappaltare i maggiori danni accertati. Il servizi, il subappalto è consentito per una quota massima del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare all’atto dell’offerta secondo le parti del servizio che intende subappaltare; - impegnarsi in caso modalità e nei termini di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio; - trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale legge di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 31 c. 8 e l’insussistenza 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanziacorrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non trasmetta avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le fatture quietanziate dei subappaltatori entro attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il predetto termine diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatoreresponsabilità esclusiva del progettista. Per le prestazioni rese nell'ambito Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendentiCodice.

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CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice consentito il subappalto secondo quanto espresso nel disciplinare di cedere il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertati. gara: “Il subappalto è consentito per una quota massima del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - impegnarsi in caso l’indicazione di aggiudicazione un numero di subappaltatori inferiore a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del serviziotre; - trasmettere la certificazione attestante l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con ri- ferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il possesso medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codicee dichiararli in gara me- diante presentazione di un proprio DGUE, da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione compilare nelle parti pertinenti. (omissis)” Non si configurano come attività affidate in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale subappalto quelle di cui all’art. 83 D.Lgs105, comma 3 del Codice. Alla stipula del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. all’art. 103 del Codice, deve costituire la ga- ranzia definitiva che, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislati- vo 21 novembre 2007, n. 50/2016 231, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministra- zione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da im- prese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne di- sciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e l’insussistenza dei divieti previsti dall’artche sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio- ne del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del co- dice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’Azienda, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (ventidieci) giorni dalla richiesta dell’Azienda stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di ciascun pagamento effettuato nei confronti conformità e l’assunzione del subappaltatore copia carattere di definitività della medesima. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Appalto, e deve tenere indenne l’Azienda, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle fatture quietanzate relative imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. L’Appaltatore è, altresì, responsabile per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzialuoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per le prestazioni rese nell'ambito In ogni caso, e senza eccezione alcuna, l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del subappaltoContratto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi dovrà manlevare e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendentitenere indenne l’Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.

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CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento ' vietata la cessione della cauzioneconvenzione, fatti salvi i maggiori casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'azienda. Qualsiasi atto contrario costituisce motivo di risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni accertatie delle spese sostenute. In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, il Tesoriere / Cassiere si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda Sanitaria e ad ESTAR ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il subappalto è consentito per soggetto subentrante dovrà trasmettere una quota massima nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’artservizio e una copia dell’atto di cessione o fusione. 105 La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione di ESTAR. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 106 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; - impegnarsi in In caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del servizio; - trasmettere medesimo decreto. Per quanto riguarda la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore cessione dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e crediti si applica la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale disciplina di cui all’art. 83 D.Lgs106 comma 13 del DLgs. n. 50/2016 e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art50/2016, nonché quella vigente al momento della stipula della Convenzione. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575. E’ fatto obbligo alla ditta Non è ammessa alcuna forma di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte stante la natura fiduciaria del subappaltatore nei confronti dei propri dipendentiservizio.

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Samples: Convenzione

CESSIONE E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice Fermo restando che nei contratti ad alta intensità di cedere manodopera come è per il serviziopresente, pena l’immediata risoluzione sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertaticontratto. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo la realizzazione di percorsi sperimentali in ambito lavorativo formativo Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è consentito per una quota massima del 30% (trenta percento) riferita all’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’artammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.LgsD.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. n. 50/201649, comma 1, lettera b) del Dl 77/2021 convertito nella legge 108/2021. Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: - I concorrenti devono indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende intendono subappaltare; - impegnarsi in . L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art. 105. Nel caso di aggiudicazione subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni gg. prima dell’inizio del servizio; - della data di inizio della prestazione e trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di ordine generale cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 83 D.Lgs80 D. Lgs. n. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 31.05.1965 n. 575alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ fatto obbligo alla ditta di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanziaD. Lgs. Qualora 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento favore dell’appaltatore. Per intende eseguire direttamente le prestazioni rese nell'ambito assunte in appalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del subappaltoD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, l'aggiudicatario è responsabile fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in solido dell'osservanza dei contratti collettivi essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.s.m.i..

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