Common use of Classificazione Clause in Contracts

Classificazione. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro aree e tredici livelli retributivi. L’inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell’inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell’ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l’inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: AREA DIREZIONALE Cat. AD3 quadri Cat. AD2 impiegati Cat. AD1 impiegati AREA COORDINAMENTO Cat. AC4 impiegati GESTIONE Cat. AC3 impiegati Cat. AC2 intermedi Cat. AC1 intermedi AREA SPECIALISTICA Cat. AS3 operai Cat. AS2 operai e impiegati Cat. AS1 operai AREA ESECUTIVA Cat. AE3 impiegati Cat. AE2 operai e impiegati Cat. AE1 operai (ex categoria AS) Parametro 215 Categoria e livello retributivo AD3

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione. I lavoratori 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle Agenzie, è articolato in tre aree: Prima area: – comprendente la ex posizione A1 Seconda area: – comprendente le ex posizioni B1, B2 e B3 Terza area: – comprendente le ex posizioni C1, C2 e C3. 2. Le aree sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro aree e tredici livelli retributivi. L’inquadramento individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A) del presente CCNL. 3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nella categoria stessaposizione iniziale del profilo. La collocazione nelle fasce retributive stipendiali di cui alla tabella E avviene secondo la professionalità ed i requisiti richiesti nel bando di concorso. 4. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell’inquadramento nella corrispondente declaratoriaprofili, collocati nelle aree secondo il nuovo allegato A), descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell’area di appartenenza. 5. Le Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito. 6. L’individuazione dei profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilodi ciascuna area è definita da ogni singola Agenzia, verranno inquadrate con l’assistenza dell’ARAN, nell’ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente contrattazione integrativa con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l’inquadramento delle mansioni in base ai criteri organizzazioni sindacali di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profiliall’art. La classificazione unica di cui sopra9, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: AREA DIREZIONALE Cat. AD3 quadri Cat. AD2 impiegati Cat. AD1 impiegati AREA COORDINAMENTO Cat. AC4 impiegati GESTIONE Cat. AC3 impiegati Cat. AC2 intermedi Cat. AC1 intermedi AREA SPECIALISTICA Cat. AS3 operai Cat. AS2 operai e impiegati Cat. AS1 operai AREA ESECUTIVA Cat. AE3 impiegati Cat. AE2 operai e impiegati Cat. AE1 operai (ex categoria AS) Parametro 215 Categoria e livello retributivo AD3comma 1.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori Area degli assistenti Area dei funzionari Area delle elevate professionalità 2. Le aree e tredici livelli retributivi. L’inquadramento sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell’inquadramento nella corrispondente declaratorianell’area medesima. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore stesse corrispondono a quello del relativo profilolivelli omogenei di competenze, verranno inquadrate nell’ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A. All’interno dell’Area si ha equivalenza, fungibilità ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l’inquadramento esigibilità delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro. 3. In coerenza con le declaratorie ed i relativi profilicontenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. La classificazione unica Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di cui soprastudio, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattualeabilitazioni, non modifica iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali. 4. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni delle medesima area, in quanto equivalenti, fatte salve quelle per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. 5. Xxxxx è innovato per quanto attiene al personale con qualifica di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale Ispettore generale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: AREA DIREZIONALE Cat. AD3 quadri Cat. AD2 impiegati Cat. AD1 impiegati AREA COORDINAMENTO Cat. AC4 impiegati GESTIONE Cat. AC3 impiegati Cat. AC2 intermedi Cat. AC1 intermedi AREA SPECIALISTICA Cat. AS3 operai Cat. AS2 operai e impiegati Cat. AS1 operai AREA ESECUTIVA Cat. AE3 impiegati Cat. AE2 operai e impiegati Cat. AE1 operai (ex categoria AS) Parametro 215 Categoria e livello retributivo AD3Direttore di divisione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: - Area degli operatori; - Area degli assistenti; - Area dei funzionari; - Area delle elevate professionalità. 2. Le aree e tredici livelli retributivi. L’inquadramento sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’ insieme dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell’inquadramento nella corrispondente declaratorial’ inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’Allegato A. All’ interno dell’Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro. 3. In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad Albi professionali, esperienze lavorative o professionali. 4. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell’ambito della espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. 5. Xxxxx è innovato per quanto attiene al personale con qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l’inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale Ispettore generale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: AREA DIREZIONALE Cat. AD3 quadri Cat. AD2 impiegati Cat. AD1 impiegati AREA COORDINAMENTO Cat. AC4 impiegati GESTIONE Cat. AC3 impiegati Cat. AC2 intermedi Cat. AC1 intermedi AREA SPECIALISTICA Cat. AS3 operai Cat. AS2 operai e impiegati Cat. AS1 operai AREA ESECUTIVA Cat. AE3 impiegati Cat. AE2 operai e impiegati Cat. AE1 operai (ex categoria AS) Parametro 215 Categoria e livello retributivo AD3Direttore di divisione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Classificazione. In considerazione delle mutate esigenze aziendali, delle nuove tecnologie che comportano livelli professionali adeguati rispetto a quanto già previsto nell’attuale ccnl, le Parti, di comune accordo, decidono di costituire una Commissione Paritetica che, entro e non oltre la data del 31/12/2014, dovrà definire una nuova classificazione professionale con relativo adeguamento della scala parametrale, che sia maggiormente rispondente alle professionalità in continua evoluzione all’interno delle aziende del settore e che favorisca la motivazione del personale, attraverso la valorizzazione delle professionalità e delle qualità delle prestazioni individuali, per il solo personale dipendente dalle aziende del settore dell’autonoleggio. I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro aree e tredici un sistema classificatorio basato su livelli retributiviprofessionali, fermo restando la distinzione tra quadri, impiegati, ed operai agli effetti di tutte le norme legislative - regolamentari - contrattuali/sindacali, ecc. L’inquadramento che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali categorie. L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà è effettuato in applicazione delle secondo le declaratorie generali e le esemplificazioni dei relativi profiliprofili professionali. La declaratoria determinaIn attuazione del disposto dell’art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, così come integrato dalla legge L. 2 aprile 86, n. 106, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi nell’ambito del livello A1 che svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampie discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici ed enti produttivi essenziali dell’azienda e di gestione di programmi/progetti di importanza fondamentale. I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell’ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità. Fermo restando la normativa contrattuale prevista per ciascuna categoriala categoria impiegati, si conviene quanto segue: Sul piano informativo, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell’area di attività nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali quale sono inseriti, sia riguardo ai fini dell’inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell’ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l’inquadramento più generali problemi gestionali delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: AREA DIREZIONALE Cat. AD3 quadri Cat. AD2 impiegati Cat. AD1 impiegati AREA COORDINAMENTO Cat. AC4 impiegati GESTIONE Cat. AC3 impiegati Cat. AC2 intermedi Cat. AC1 intermedi AREA SPECIALISTICA Cat. AS3 operai Cat. AS2 operai e impiegati Cat. AS1 operai AREA ESECUTIVA Cat. AE3 impiegati Cat. AE2 operai e impiegati Cat. AE1 operai (ex categoria AS) Parametro 215 Categoria e livello retributivo AD3aziende.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori Area degli assistenti Area dei funzionari Area delle elevate professionalità 2. Le aree e tredici livelli retributivi. L’inquadramento sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell’inquadramento nella corrispondente declaratorianell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A. All’interno dell’Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro. 3. In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali. 4. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell’ambito della espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. 5. Xxxxx è innovato per quanto attiene al personale con qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l’inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale Ispettore generale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: AREA DIREZIONALE Cat. AD3 quadri Cat. AD2 impiegati Cat. AD1 impiegati AREA COORDINAMENTO Cat. AC4 impiegati GESTIONE Cat. AC3 impiegati Cat. AC2 intermedi Cat. AC1 intermedi AREA SPECIALISTICA Cat. AS3 operai Cat. AS2 operai e impiegati Cat. AS1 operai AREA ESECUTIVA Cat. AE3 impiegati Cat. AE2 operai e impiegati Cat. AE1 operai (ex categoria AS) Parametro 215 Categoria e livello retributivo AD3Direttore di divisione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione. I lavoratori sono inquadrati La classificazione, con la sua valenza professionale ed economica, è di norma il cuore di un CCNL. Tanto più lo è nel settore tabacco in cui le professionalitàsono esclusive tenuto conto del regime di monopolio della fabbricazione che ancora oggi governa l’industria nazionale del tabacco. Lo stesso numero dei livelli presenti nei due attuali contratti (6+2 negli alimentaristi e 8 in quello dell’Azienda Monopoli) potrebbe facilitare, in prospettiva, l’adozione di un identico sistema classificatorio. Da una scala classificatoria divisa più attenta analisi dei due attuali sistemi emergono, però, differenze concettuali come la persistente divisione fra impiegati ed operai nel CCNL alimentaristi a fronte della classificazione unica del CCNL delle aziende e differenze sostanziali nel rapporto parametrale fra il primo e l’ultimo livello, nel valore del punto, nello spessore della professionalità di ogni livello. Sarebbe opportuno che la comparazione fra i contenuti professionali, i livelli parametrici e i conseguenti contenuti economici sia riportata su una tabella la cui compilazione andrebbe affidata ad un apposito gruppo di lavoro unitario. Prevedere una norma transitoria che sani definitivamente l’annoso problema delle funzioni superiori svolte di fatto ed in quattro via continuativa nell’Azienda Monopoli e nell’ETI, ovviamente nel contesto dell’attuale classificazione. Resta il quesito: il principio dell’inquadramento per “aree funzionali” conquistato con l’attuale CCNL delle aziende, e tredici livelli retributivi. L’inquadramento tuttora diritto dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali distaccati all’ETI, è funzionale e dei relativi profili. La declaratoria determinatrasferibile nel futuro CCNL dell’Ente, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell’inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale tenuto conto che tale inquadramento non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell’ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza riscontra nel CCNl dell’industria alimentare? Se la risposta concordata tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorioparti fosse negativa, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l’inquadramento delle mansioni in base ai criteri dovranno essere ricercate soluzioni di cui sopra sarà discusso per le posizioni “percorsi di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando carriera” equivalenti perché non siano stati esplicitamente modificati con vanificate le aspettative che il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: AREA DIREZIONALE Cat. AD3 quadri Cat. AD2 impiegati Cat. AD1 impiegati AREA COORDINAMENTO Cat. AC4 impiegati GESTIONE Cat. AC3 impiegati Cat. AC2 intermedi Cat. AC1 intermedi AREA SPECIALISTICA Cat. AS3 operai Cat. AS2 operai e impiegati Cat. AS1 operai AREA ESECUTIVA Cat. AE3 impiegati Cat. AE2 operai e impiegati Cat. AE1 operai (ex categoria AS) Parametro 215 Categoria e livello retributivo AD3sistema delle aree ha legittimamente suscitato fra i lavoratori interessati.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Privato

Classificazione. I lavoratori sono inquadrati Le parti convengono di istituire uno strumento normativo finalizzato ad una gestione più aderente, flessibile e dinamica della professionalità del personale, al fine di identificare e definire nell'ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità sia tradizionali che nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in una scala classificatoria divisa in quattro aree e tredici livelli retributivirelazione ai processi di trasformazione organizzativa ed innovazione tecnologica funzionali alle dinamiche produttive del settore. L’inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione Tale strumento, inoltre, ha il compito di ricercare coerenza tra il sistema delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determinale relative esemplificazioni, per ciascuna categoriaformulando, come Organizzazioni stipulanti, eventuali proposte di aggiornamento, con le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell’inquadramento nella corrispondente declaratoriamodalità e le procedure previste. Le mansioni parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, prendono atto che l’intervenuta abrogazione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2021, della legge 23 marzo 1981 n. 91 avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, e la riformulazione dell’intera materia dello sport tramite i decreti legislativi emanati in virtù della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, ha ricondotto per la prima volta ad unità un settore da sempre bisognoso di una regolamentazione omogenea. In particolare, la riforma supera la dicotomia tra sportivo professionista e sportivo dilettante, introducendo una nozione unica e trasversale di lavoratore sportivo, valida per l’ambito professionistico e dilettantistico di esercizio dell’attività sportiva. Secondo l’attuale formulazione, è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilodirettore tecnico, verranno inquadrate nell’ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l’ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendaleil direttore sportivo, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso preparatore atletico e il direttore di gara che, sempre senza alcuna distinzione di genere, e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a livello aziendalefavore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, l’inquadramento come individuato dal comma 1 dell’articolo 25, D. Lgs. 36/2021. Per tali ragioni, differentemente dal passato, è opportuno che le parti procedano ad un inquadramento del personale sportivo nel rispetto delle mansioni effettivamente svolte, riconducibili alla classificazione del personale declinata in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie e relative esemplificazioni ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopraarticolata nei seguenti livelli classificatori, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono previsti per compresi i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: AREA DIREZIONALE Cat. AD3 quadri Cat. AD2 impiegati Cat. AD1 impiegati AREA COORDINAMENTO Cat. AC4 impiegati GESTIONE Cat. AC3 impiegati Cat. AC2 intermedi Cat. AC1 intermedi AREA SPECIALISTICA Cat. AS3 operai Cat. AS2 operai e impiegati Cat. AS1 operai AREA ESECUTIVA Cat. AE3 impiegati Cat. AE2 operai e impiegati Cat. AE1 operai (ex categoria AS) Parametro 215 Categoria e livello retributivo AD3.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro