Classificazione. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro aree e tredici livelli retributivi. L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad es. il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti, il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: Area direzionale: - cat. AD3: quadri; - cat. AD2: impiegati; - cat. AD1: impiegati.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Classificazione. I Con riferimento al capitolo XIII ed art. 4 vigente CCNL (classificazione sanitari) si concorda che i lavoratori sono addetti al colaggio manuale, qualora siano in grado di colare e rifinire l‟intera gamma della produzione corrente e non corrente, potranno essere inquadrati al 3° livello (D3 dal 01/10/1995). Si concorda che la specializzazione necessaria ad acquisire il 3° livello (D3 dal 01/10/1995) non può essere richiesta prima che il lavoratore possa vantare una significativa nell‟azienda e nel reparto. La valutazione dell‟azienda dovrà basarsi inoltre sulla esperienza acquisita dal lavoratore su oiù figure e serie speciali, sul livello qualitativo della produzione e sulla percentuale di scarti e rotture prodotte dall‟interessato. Le parti concordano comunque che, in una scala classificatoria divisa in quattro aree e tredici livelli retributivi. L'inquadramento ogni azienda, la percentuale dei lavoratori nelle singole categorie del reparto inquadrati al 3° livello (D3 dal 01/10/1995)dovrà attestarsi intorno al 25%. Una volta l‟anno, in appositi incontri, la direzione aziendale verificherà insieme alla RSU l‟applicazione della presente normativa. Analoga normativa, a partire dal 31/12/1992 verrà effettuato applicata anche per il reparto gesso e collaudo. Il lavoratore addetto continuativamente alle macchine è qualificato al 3° livello (D3 dal 01/10/1995) ed è in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profiligrado di garantire la produttività stabilita. La declaratoria determinasua retribuzione sarà mensilizzata, non legata cioè al numero dei pezzi prodotti ma ad un orario di lavoro così come previsto dall‟art. 8 CCNL e dall‟art. 11 del presente contratto. Nella determinazione dei livelli di produzione delle macchine l‟azienda dovrà tener conto delle pause fisiologiche e contrattuali, qualora previste dal CCNL e dal presente contratto integrativo. Nel caso in cui il lavoratore venga adibito per ciascuna categoriala prima volta alla macchina o sostituisca alla stessa un lavoratore assente, è previsto un periodo di prova, di venti giorni, durante il quale sarà prevista la possibilità di effettuare una produzione giornaliera del 10/15% inferiore rispetto a quella stabilita. La contrattazione dei livelli di produttività, le caratteristiche eventuali variazioni della stessa, ed ogni altra eventuale rivendicazione o modifica, devono avvenire aziendalmente alla presenza delle parti firmatarie dell‟accordo. Il trattamento economico per i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella categoria stessaaddetti alle macchine sarà pari alla retribuzione corrispondente al 3° livello (D3 dal 01/10/1995): si riconosce sotto la voce ex ristrutturazione salariale la somma di: - Lit. 209.650 dal 01/11/1990 - Lit. 224.650 dal 01/01/1992 - Lit. 239.650 dal 01/03/1993 pari a 123,77 Nel caso siano in atto condizioni di miglior favore in aziende già in parte o totalmente meccanizzate, la quota di salario superiore al trattamento qui previsto, verrà considerata superminimo individuale riassorbibile da ogni futuro miglioramento economico. Le parti si impegnano ad una puntuale applicazione dell‟accordo integrativo vigente nel reparto colaggio automatico, in tutte le aziende, recuperando eventuali distorsioni rispetto ad una corretta applicazione contrattuale. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell'ambito dipendenti che – nell‟ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri stessa categoria di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad es. il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale inquadramento e di contratto collettivo IPO – sono in grado di svolgere più mansioni all‟interno dell‟azienda assicurando in ognuna adeguata professionalità, e che si intendono riconfermati quando rendono disponibili a temporanei mutamenti di mansione, anche non siano stati esplicitamente modificati programmate o improvvise, per far fronte a necessità produttive o per sostituire lavoratori assenti, saranno inquadrati ad un livello superiore (categoria e IPO) rispetto alla previsione del CCNL. Due volte l‟anno, su richiesta della RSU si svolgerà una riunione di verifica della congruità degli inquadramenti contrattuali dei dipendenti, con il presente contrattoparticolare attenzione alle nuove figure professionali emergenti o alla evoluzione delle professionalità già presenti in azienda che prevedano, ad esempio, l‟uso sistematico di apparecchi elettronici o ad alta tecnologia. Ai fini suddetti, il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: Area direzionale: - catI miglioramenti economici derivanti dal passaggio di qualifica potranno assorbire fino a concorrenza eventuali trattamenti retributivi individuali già concessi al lavoratore in conseguenza di tale disponibilità e professionalità. AD3: quadri; - cat. AD2: impiegati; - cat. AD1: impiegatiLe conclusioni del lavoro della commissione paritetica per le nuove professionalità verranno portate a conoscenza di tutte le aziende e costituiranno motivo di discussione delle verifiche periodiche previste ai commi precedenti.
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Samples: Intercompany Agreement
Classificazione. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro aree composta da sei categorie e tredici sei livelli retributivi. L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad es. esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc....) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti, suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: Area direzionale- Categoria AS - Categoria A - Categoria B - Categoria C - Categoria D - Categoria E CATEGORIA AS (QUADRI) Declaratoria Si definiscono quadri i lavoratori in possesso di un'elevata capacità e preparazione professionale, che svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa e che, quindi, oltre a possedere le caratteristiche previste per la categoria A svolgono quanto segue: - cat. AD3: quadrioperando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa coordinano, organizzano e sviluppano uno o più settori di cui sono responsabili e perseguono gli obiettivi aziendali loro affidati intervenendo con una discrezionalità contenuta nei soli limiti delle sopra indicate strategie generali; - catoperando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa, sono responsabili di attività di ricerca con alto contenuto tecnologico riguardanti le innovazioni strutturali delle tipologia del prodotto o sono responsabili dello studio e della progettazione di nuovi stili che innovino o modifichino in misura determinante le caratteristiche del prodotto. AD2CATEGORIA A (ex prima categoria impiegati) Declaratoria Appartengono a questa categoria: impiegati; - cati lavoratori sia amministrativi che tecnici con funzioni direttive o che richiedono una speciale preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda. AD1: impiegati.CATEGORIA B (ex seconda categoria impiegati - ex prima categoria intermedi - ex prima categoria operai)
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Classificazione. I lavoratori Sono state introdotte talune modifiche per consentire la maggiore riconoscibilità delle imprese nel ccnl ed al contempo per aggiornare i nuovi contenuti delle mansioni alle diversi contesti organizzativi in costante evoluzione. In particolare, sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro aree state introdotte due specifiche figure del settore automobilistico nel terzo e tredici livelli retributivi. L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determinaquarto livello, nonché inserito il nuovo articolo 100-bis contenente il sistema di classificazione applicabile ai dipendenti di imprese che svolgono attività esclusiva dell'ICT, per ciascuna categoriala cui determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento la nomenclatura dell'e-CF. Come chiarito espressamente nell'articolato contrattuale, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella categoria stessatale classificazione si applica solo ai dipendenti assunti nelle aziende ICT a far data dalla sottoscrizione dell'accordo. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello L'introduzione del relativo profilonuovo sistema di classificazione ha determinato anche la necessità di inserire dette figure nell'ambito dell'accordo di riordino dell'apprendistato, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed individuando i relativi profili. La Inoltre, mediante l'introduzione di una dichiarazione a verbale, è stato chiarito che rientrano nell'ambito della declaratoria del 3° livello i lavoratori che, nelle aziende a integrale libero servizio, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute da figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo. Da ultimo, sono state inserite due dichiarazioni a verbale: la prima volta a chiarire che le figure professionali che operano nelle agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie del ccnl sono ricomprese nella classificazione unica del personale contenuta nell'art. 100 ed inquadrabili ai livelli corrispondenti alle declaratorie ivi contenute; la seconda con cui viene istituita una Commissione tecnica che definisca, entro la vigenza del rinnovo, le esemplificazioni delle figure professionali appartenenti alle seguenti macroaree del settore servizi: ricerche di cui sopra, mentre determina comuni livelli mercato; marketing e comunicazione; società di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad es. il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale consulenza e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti, il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: Area direzionale: - cat. AD3: quadrirevisione; - cat. AD2: impiegatiservizi assicurativi; - cat. AD1: impiegatiservizi finanziari.
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Samples: Rinnovo CCNL Terziario
Classificazione. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa 1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro cinque aree che corrispondono a quattro cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e tredici competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori Area degli Operatori esperti Area degli Istruttori Area del personale educativo e scolastico Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
2. Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”.
3. Nelle aree è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna area.
3. Per il personale di cui alla “Sezione personale educativo e scolastico”, disciplinata al Titolo IX è prevista una apposita area di classificazione sovraordinata all’area degli istruttori e sottordinata a quella dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
4. Le aree corrispondono a livelli retributivi. L'inquadramento omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività̀ lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell’Allegato A che descrivono l’insieme dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori l’inquadramento in ciascuna di esse, nonché le mansioni a ciascuna pertinenti.
5. Tutti i profili precedentemente ascritti alla previgente categoria A non sono oggetto di inquadramento nelle nuove aree di cui all’art… comma … e sono da considerarsi ad esaurimento. Il relativo trattamento economico tabellare sarà incrementato come previsto nella categoria stessaTabella ... di cui all’art…. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui(Incrementi degli stipendi tabellari). A livello aziendaleseguito della soppressione della categoria A al personale, che al momento dell’entrata in vigore del presente contratto, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed trova inquadrato nella suddetta categoria A, sono conservati il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad es. il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi profilo posseduto e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, eccla posizione economica acquisita nella categoria.) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto. Ai fini suddetti, il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: Area direzionale: - cat. AD3: quadri; - cat. AD2: impiegati; - cat. AD1: impiegati.
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Classificazione. La classificazione del personale, con la sua valenza professionale ed economica, è di norma il cuore del CCNL. Tanto più lo è nel settore tabacco in cui le professionalità sono esclusive, tenuto conto del regime di monopolio della fabbricazione che ancora oggi governa l'industria nazionale del tabacco. Lo stesso numero dei livelli di inquadramento presente nei due attuali contratti (6+2 nel CCNL alimentaristi e 8 in quello dell'Azienda Monopoli) potrebbe facilitare, in prospettiva, l'adozione di un identico sistema classificatorio. Da una più attenta analisi dei due attuali sistemi emergono, però, differenze concettuali come la persistente divisione fra impiegati ed operai (2) nel CCNL alimentaristi a fronte della classificazione unica del CCNL delle aziende; differenze sostanziali nel rapporto parametrale fra il primo e l'ultimo livello, nel valore punto, nello spessore della professionalità di ogni livello. Sarebbe opportuno che la comparazione fra i contenuti professionali, i livelli parametrici e i conseguenti contenuti economici sia riportata su una tabella la cui compitazione andrebbe affidata ad un apposito gruppo di lavoro unitario (3). In prima applicazione si richiede I lavoratori sono inquadrati 'equiparazione del valore del punto parametrale fra le otto qualifiche del CCNL alimentaristi e le corrispondenti otto qualifiche del CCNL ARAN. Prevedere una norma transitoria che dalla data di decorrenza del CCNL sani definitivamente il problema delle funzioni superiori svolte di fatto ed in una scala classificatoria divisa in quattro aree via continuativa nell'Azienda Monopoli e tredici livelli retributivinell'ETI, ovviamente nel contesto dell'attuale classificazione. L'inquadramento In coerenza con il principio della difesa dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa. I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria. Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui. A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed diritti acquisiti il nuovo assetto classificatoriocontratto dovrà recepire l'inquadramento per aree conquistato dalla categoria con l'ultimo CCNL ARAN. Se la risposta concordata fra le parti fosse negativa, restando inteso chedovranno essere ricercate soluzioni di "percorsi di carriera" equivalenti, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad es. il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando perché non siano stati esplicitamente modificati con vanificate le aspettative che il presente contratto. Ai fini suddetti, il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: Area direzionale: - cat. AD3: quadri; - cat. AD2: impiegati; - cat. AD1: impiegatisistema delle aree ha legittimamente suscitato fra i lavoratori interessati.
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Samples: Contratto Privato