Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni Clausole campione

Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Art. 42 Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii Art. 43 Foro competente
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL 5 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Il Soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 del C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato di gara e dal Capitolato Tecnico e relativi allegati. Tutte le riserve che il Soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ATS Sardegna documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Art. 30 - Modalità di fatturazione e pagamenti
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. L’Operatore Economico aggiudicatario non può opporre eccezioni (art. 1462 codice civile) al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e regolamentata dal presente Disciplinare. Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Eventuali eccezioni non possono essere proposte dalla ditta aggiudicataria al fine di evitare o ritardare le presta- zioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 del codice civile il soggetto contraente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL e documentate con l'analisi dettagliata delle pretese di cui si ritiene avere diritto.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Il Soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 del C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico. Tutte le riserve che il Soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.