Clausola solve et repete Clausole campione

Clausola solve et repete. 1. In qualsiasi caso di contestazione di vizi, difetti o difformità dei prodotti e/o dei servizi ricevuti, il Cliente, salvo diversa e specifica autorizzazione scritta di Coop Bilanciai, non potrà evitare, ritardare o sospendere, a motivo delle medesime contestazioni, il pagamento dei corrispettivi dovuti per le relative forniture ai sensi del precedente art. 8, che dovrà essere eseguito alle scadenze concordate, restando così inteso che il Cliente non potrà – né stragiudizialmente, né giudizialmente – far valere eccezioni in ordine alla corretta esecuzione delle forniture ed alle relative garanzie sino a quando non avrà adempiuto integralmente ai propri obblighi di pagamento.
Clausola solve et repete. Salvo diverso accordo scritto, il Cliente non potrà mai ritardare, né ridurre il pagamento del canone anche se abbia proposto o intenda proporre eventuali reclami, eccezioni o contestazioni. Questi andranno trattati ed auspicabilmente risolti separatamente.
Clausola solve et repete. Il Cliente si obbliga ad effettuare senza sospensione o ritardo il pagamento del valore del bene acquistato e delle spese accessorie prima di poter esercitare qualsiasi tipo di azione o sollevare pretese o eccezioni di sorta o reclamo; neppure in caso di mancata o ritardata consegna del bene, per problemi derivanti da disservizi causati dai vari Carriers, perdita, danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inidoneità od inutilizzabilità temporanea o definitiva del medesimo per problemi imputabili alle prestazioni del prodotto.
Clausola solve et repete. 5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 c.c. l’Acquirente non potrà opporre alla Venditrice alcuna eccezione al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo nella misura e con la scadenza indicate nella fattura, neppure in caso di mancata o ritardata consegna del bene, perdita, danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inidoneità od inutilizzabilità temporanea o definitiva del medesimo, a qualsiasi causa dovute, anche per vizio difetti di qualità apparenti, sia originari che sopravvenuti.
Clausola solve et repete. 14.1 Il cliente non potrà opporre eccezioni di alcun tipo al fine di ritardare o di omettere il pagamento ad XXXXXXXXX.XX del corrispettivo competente, nella quantità e nei termini convenuti.
Clausola solve et repete art. 1462 c.c. clausola limitativa della proponibilità di eccezioni: la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per l’eccezioni di nullità, di annullabilità, di rescissione del contratto. La disciplina del solve et repete (art. 1462 c.c.), se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, però, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come é reso manifesto non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma soprattutto dagli interessi che essa tutela (assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall’esame delle eccezioni del debitore). Il preventivo adempimento non può essere perciò considerato come un presupposto processuale, la cui mancanza impedisca l’instaurazione di un regolare rapporto processuale e non possa essere rimossa nel corso del processo stesso. La clausola limitativa di cui all’art. 1462 c.c., pertanto, é destinata ad operare solo 211 Corte di Cassazione, sentenza 19-4-96, n. 3713 sul piano dell’adempimento, cosicché non può rinvenirsi alcun ostacolo all’esame dell’eccezione o della domanda riconvenzionale, quando, sia pure in corso di giudizio (nella specie, nel corso dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore), sia avvenuto il soddisfacimento della prestazione212. In merito alla forma é intervenuta una sentenza della S.C.213 secondo la quale l’elencazione delle clausole onerose contenuta nell’art. 1341, secondo comma, c.c., pur avendo carattere tassativo, consente per ciascun tipo di esse l’interpretazione estensiva (con esclusione di quella analogica), e pertanto deve essere specificamente approvata per iscritto non soltanto la clausola solve et repete con cui si stabilisce che la parte non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, ma anche quella che vieta di promuovere azioni intese ad ottenere l’adempimento della controparte prima di eseguire la propria prestazione, in quanto diretta allo stesso scopo di assicurare la priorità temporale dell’adempimento del soggetto gravato della clausola. art. 1341 c.c. condizioni generali di contratto: le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza [1176, 1370, 1469bis]. In ...
Clausola solve et repete. Il committente non potrà in alcun caso negare o ritardare i pagamenti alle scadenze convenute, adducendo o sollevando contestazioni o eccezioni riguardanti la fornitura Eventuali sue ragioni dovranno essere fatte valere dopo il pagamento del prezzo con- cordato.
Clausola solve et repete in caso di contestazioni da parte del Cliente, i pagamenti indicati sul contratto dovranno comunque essere effettuati dal Cliente alle scadenze convenute, valendo, in favore di Sebach, la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni di cui all’art.1462 Cod. Civ.
Clausola solve et repete. Ai sensi dell’art. 1462 c.c., il SUBSUBCONDUTTORE non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute, anche per oneri accessori.
Clausola solve et repete. Ai sensi dell'art. 1462 c.c. l'acquirente non potrà opporre eccezioni o contestazioni in ordine alla fornitura della Proteko spa al fine di ritardare od evitare i pagamenti, se non dopo aver corrisposto l'intero importo pattuito.