Clausole abusive. Il concetto di clausola abusiva si differenzia da quello, tradizionalmente conosciuto, relativo alle clausole onerose perché non nasce dal diritto nazionale comune a tutti i contratti (relativamente all'Italia artt. 1341, 1342 e 1370 C.c.), bensì dal diritto speciale voluto dall'U.E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno. L'Unione ha dettato i principi affinché gli Stati Membri provvedano sollecitamente a dotarsi di norme speciali atte a colpire, con l'inefficacia, le clausole abusive, ossia che sono gravate da tale squilibrio, quando siano inserite nei contratti stipulati dai consumatori, ivi compresi gli utenti del servizio assicurativo (trattasi infatti di una tutela che va al di là di quella contenuta nell'Art. 1932 C.c.) e dei servizi cosiddetti parassicurativi
Clausole abusive. 1. Si considerano abusive e, pertanto, vietate le clausole che, all’interno di un contratto cha abbia ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, realizzino un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente.
2. Realizzano l’abuso di cui al comma 1:
a. la pattuizione di clausole che riservino al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b. la pattuizione di clausole che attribuiscano al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;
c. la pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
d. il rifiuto del committente di stipulare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto.
3. È nulla ogni clausola o patto attraverso il quale si realizzi l'abuso, con diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dal lavoratore autonomo.
Clausole abusive. Corte di Giustizia, sentenza del 30 aprile 2014, C- 26/13: clausole abusive e poteri del giudice
1.1 Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 18 maggio 2006, n. 11624: tesi del contratto preliminare quale doppio contratto. Il preliminare di cosa altrui.
Clausole abusive. Corte di Giustizia, sentenza del 30 aprile 2014, C- 26/13: clausole abusive e poteri del giudice Sulla prima questione
Clausole abusive. Classe 9 Usi e consuetudini
Clausole abusive. Art. 3, comma 1, L. n. 81/2017 Nel contratto si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà: • di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; • di recedere senza congruo preavviso. Si considerano parimenti abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni.
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