Norme speciali Clausole campione

Norme speciali. Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti. Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun lavoratore.
Norme speciali. 1) L'art. 25, legge n. 223/91, istituisce per i datori di lavoro che occupino più di 10 dipendenti la riserva del 12% per le "fasce deboli".
Norme speciali. 1 - Oltre che alla presente Sezione il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della Società, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dalla presente Sezione e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Norme speciali. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente i contratti tipo allegati al D.M. 30.12.2002, così come recepiti nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5,6 e 7 del capo I del presente accordo.
Norme speciali. Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro, dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente Contratto e dagli altri Accordi vigenti. Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione o con comunicazioni recanti data certa mediante sottoscrizione del destinatario.
Norme speciali. Norme transitorie e finali L’art. 1 del Regolamento che disciplina oggetto e finalità della norma prevede: “Il presente Regolamento disciplina, la ricerca, l’uso delle acque sotterranee e il procedimento di rilascio dei titoli concessori relativi ai prelievi di acqua pubblica, promuovendo la semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia di cui alle norme in esso elencate. Ricade nella disciplina del Regolamento Regionale, ai sensi dell’art. 2, qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale, da acque sotterranee e sorgive, la ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. Non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento in quanto soggette a norme speciali: • Le acque minerali e termali regolate dalla legge regionale n. 15 del 2002; • Le acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del d.lgs. 339/1999. Inoltre, non sono disciplinate dal regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione: le acque raccolte ai sensi dell’art. 167, comma 3 e 5, del D. Lgs. 152/2006; l’estrazione e utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinati all’uso domestico, come definito all’art. 3, comma 1 lett. k; la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici destinati a civile abitazione; l’utilizzazione delle acque scolanti su suoli, in canali e fossi di proprietà privata per i seguenti usi: irriguo, innaffiamento giardini e attrezzature sportive pubbliche o private, se non a scopo di lucro, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del R.D. 1775/1933, come da ultimo modificatodall’art. 96, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; i prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane, gli abbeveratoi e lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo; i prelievi non destinati all’utilizzo della risorsa. La disciplina concernente l’utilizzazione delle acque private, per meglio dire, delle acque non pubbliche, si riscontra essenzialmente nel codice civile, al libro terzo, titolo II, sezione IX, Delle acque, agli art. 909-921. Questi possono essere suddivisi in tre gruppi: gli articoli dal 909 al 912 e dal 918 al 921 riguardano l’...
Norme speciali. Oltre alle disposizioni del presente contratto, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'a- zienda, d'accordo con i rappresentanti dei lavoratori. Tali norme non possono modificare o essere in contrasto con quel- le del presente contratto e, qualora abbiano carattere genera- le, dovranno essere affisse in luogo ben visibile.
Norme speciali. 1. La disciplina di cui all’art. …. (Copertura assicurativa), nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, si applica anche ai dipendenti che coprano posizioni di lavoro previamente individuate che richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, per le quali è richiesta l’iscrizione ad ordini o collegi professionali o il possesso di abilitazione professionale equipollente, indipendentemente dall’area di inquadramento. 2. Le amministrazioni nell’ambito dei piani di formazione del personale e delle risorse stanziate per tale finalità possono individuare per il personale di cui al comma 1 iniziative di formazione utili al conseguimento dei crediti formativi richiesti dagli ordini o collegi professionali. 3. Ai dipendenti di cui al presente articolo si applica, altresì, l’articolo 84 del CCNL 12 febbraio 2018.
Norme speciali. In caso di decesso di uno dei coniugi entrambi beneficiari del «Premio di Fedeltà», si esclude che il coniuge superstite possa altresì beneficiare della reversibilità del Premio del coniuge defunto. La Fiat tuttavia - in via eccezionale - corrisponderà al coniuge superstite già beneficiario del premio, un assegno specia- le fino al raggiungimento di L. 63.000 mensili, qualora il coniuge superstite non raggiunga tale cifra tra Premio di Fe- deltà e pensioni da qualsiasi titolo derivante.
Norme speciali. (Sempre operanti)