Norme speciali. Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti. Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione aziendale, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura del teatro stesso a ciascun lavoratore.
Norme speciali. 1) L'art. 25, legge n. 223/91, istituisce per i datori di lavoro che occupino più di 10 dipendenti la riserva del 12% per le "fasce deboli".
Norme speciali. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente i contratti tipo allegati al D.M. 30.12.2002, così come recepiti nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5,6 e 7 del capo I del presente accordo.
Norme speciali. Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro, dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente Contratto e dagli altri Accordi vigenti. Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione o con comunicazioni recanti data certa mediante sottoscrizione del destinatario.
Norme speciali. Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti. Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Norme speciali. Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzioni aziendali, purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti. Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Norme speciali. 1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.
2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore.
3. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni.
4. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente un'unica concessione d'acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le modalità di cui al comma 3, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della Legge 36/94. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate sul corso d'acqua naturale.
Norme speciali. (Valide per tutte le sessioni)
Norme speciali. In caso di decesso di uno dei coniugi entrambi beneficiari del «Premio di Fedeltà», si esclude che il coniuge superstite possa altresì beneficiare della reversibilità del Premio del coniuge defunto. La Fiat tuttavia - in via eccezionale - corrisponderà al coniuge superstite già beneficiario del premio, un assegno specia- le fino al raggiungimento di L. 63.000 mensili, qualora il coniuge superstite non raggiunga tale cifra tra Premio di Fe- deltà e pensioni da qualsiasi titolo derivante.
Norme speciali. La garanzia comprende:
a) la responsabilità civile derivante all’Assicurato da incarichi di natura giudiziale, ivi compresi, tra questi, il patrocinio dinanzi alle Commissioni Tributarie, ad esso competenti;
b) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell’Assicurato in conseguenza dell’irrogazione di sanzioni amministrative, del cui pagamento l’Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti.
c) la consulenza, la tenuta, l’aggiornamento, il riordino e la revisione di contabilità, libri obbligatori e facoltativi, registri I.V.A., bilanci, stesura e rappresentanza di atti giuridici in genere (come la rappresentanza presso le commissioni tributarie, Intendenza di Finanza) perizie contabili, dichiarazioni redditi, dichiarazioni I.V.A. ed altre operazioni contabili;
d) la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’attività concernente l’apposizione del visto di conformità in quanto prevista dalle norme che regolano la materia.
e) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività assicurate.
f) i danni patrimoniali causati a terzi, compresi i clienti, da errori di digitazione commessi nell’attività di pagamento di tributi e contributi tramite modello telematico F24, così come previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, c. 49, come convertito in Legge 4 agosto 2006,n.248. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti da: ▪ accordi stipulati tra l’Assicurato e il cliente che esulino dalle prescrizioni imposte dalla presente legge; ▪ mancata o inadeguata sussistenza di fondi nel conto corrente del cliente; ▪ operazioni dalle quali sia derivata all’Assicurato od a terzi un’indebita percezione di utilità;