Clausole elastiche. Le clausole elastiche consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro del dipendente in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti. Le clausole flessibili sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato. Resta fermo che esse devono essere concordate per iscritto e con diritto a specifiche compensazioni nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. In assenza di regolamentazione contrattuale, le parti possono concordare le clausole elastiche solo in sede di commissioni di certificazione (art.76 D. Lgs. 276/2003) con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole devono contenere, pena la nullità, condizioni e modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione senza superare il limite del 25% della normale prestazione annua, con una maggiorazione retributiva del 15%. In caso di particolari motivi di salute del dipendente o dei suoi familiari o per i lavoratori studenti è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso alle clausole elastiche. Con la nuova disciplina scompare la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, per le stesse mansioni, nelle unità produttive dell’azienda site nello stesso comune. E’ confermato l’obbligo del datore di lavoro di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di lavoratori part-time. Scomparendo la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di assunzione a tempo pieno, si apre uno spazio per la contrattazione collettiva, anche aziendale, finalizzata a recuperare tale diritto.
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Clausole elastiche. Le clausole elastiche consentono al datore parti interessate, nel rispetto delle norme di legge vigenti, potranno prevedere, con specifico patto scritto, nel contratto a tempo parziale, anche a termine: In entrambi i casi è necessario il consenso scritto del lavoratore e l’eventuale rifiuto non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Sia la variazione della collocazione temporale che la variazione in aumento della durata della prestazione, sono subordinate ad un preavviso, fatte salve diverse intese tra le parti, di quattro giorni lavorativi nel caso di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro del dipendente prestato in turni e 2 giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti. Le clausole flessibili sono ammesse anche lavorativi nei rapporti di lavoro a tempo determinato. Resta fermo che esse devono essere concordate per iscritto e con diritto a specifiche compensazioni nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivirestanti casi. In assenza caso di regolamentazione contrattualesottoscrizione delle clausole elastiche, le parti possono concordare le clausole elastiche solo la variabilità in sede di commissioni di certificazione (art.76 D. Lgs. 276/2003) con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole devono contenere, pena la nullità, condizioni e modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale e la aumento della durata della prestazione senza superare lavorativa non potrà eccedere il limite del 2530% della normale prestazione annua, annua a tempo parziale. Le ore lavorate in misura superiore a quelle pattuite inizialmente dalle parti sono retribuite con una maggiorazione retributiva del 1525%. In caso Le suddette maggiorazioni vengono calcolate sugli elementi della retribuzione previsti dal presente contratto e sono onnicomprensive di particolari motivi di salute ogni incidenza su istituti indiretti e differiti. Le ore lavorate con una modulazione oraria differente da quella pattuita inizialmente dalle parti, invece, sono retribuite con una maggiorazione del dipendente o dei suoi familiari o per i lavoratori studenti 20%. Al lavoratore è riconosciuta la possibilità facoltà di revocare il consenso alle prestato all’inserimento di clausole flessibili od elastiche. Con la nuova disciplina scompare la possibilità , con un preavviso di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di nuove assunzioni a tempo pienoalmeno 5 giorni lavorativi, per le stesse mansioni, nelle unità produttive dell’azienda site nello stesso comune. E’ confermato l’obbligo del datore di lavoro di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di lavoratori part-time. Scomparendo la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di assunzione a tempo pieno, si apre uno spazio per la contrattazione collettiva, anche aziendale, finalizzata a recuperare tale diritto.nei seguenti casi:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Clausole elastiche. Le clausole elastiche consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro del dipendente in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti. Le clausole flessibili sono ammesse anche nei Nei rapporti di lavoro a tempo determinatoparziale possono essere inserite clausole “elastiche”, relative alla variazione della col- locazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Resta fermo che esse devono essere concordate per iscritto e con diritto a specifiche compensazioni nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. In assenza di regolamentazione contrattuale, le parti possono concordare le L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche solo in sede deve risultare da atto scritto. Il termine di commissioni preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di certificazione (art.76 D. Lgs. 276/2003) con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavorodue giorni lavorativi. Le clausole devono conteneremaggiori ore di lavoro prestate per effetto di detta variazione in aumento, pena la nullità, condizioni e modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, che non può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione senza superare eccedere il limite del 25% della normale prestazione annuaannua o tempo parziale, sono compensate con una maggiorazione retributiva del 15%% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensivo dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. In caso Il lavoratore può revocare il proprio consenso precedentemente prestato alla stipulazione di particolari motivi una clausola elastica nei seguenti casi: - quando il lavoratore sia affetto da patologia oncologica nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingrave- scenti con ridotta capacità lavorativa (eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita), previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente o dei suoi familiari o per i lavoratori studenti è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso alle clausole elastiche. Con la nuova disciplina scompare la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time da parte della commissione medica della Asl territorialmente competente; - in caso di nuove assunzioni patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui quest’ultimo assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 704 del 5 febbraio 1992 non autosuf- ficiente; - nel caso in cui il lavoratore conviva con figlio di età non superiore a tempo pienotredici anni oppure, per le stesse mansioniin ogni caso, portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, commo 3, L. n. 704 del 5 febbraio 1992; - nelle unità produttive dell’azienda site nello stesso comunefattispecie previste dall’art. E’ confermato l’obbligo del datore di lavoro di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di 70, L. n. 300/70 (lavoratori part-time. Scomparendo la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di assunzione a tempo pieno, si apre uno spazio per la contrattazione collettiva, anche aziendale, finalizzata a recuperare tale dirittostudenti).
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Clausole elastiche. Le Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le Parti stipulati il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche consentono previste dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole elastiche. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di tali clausole verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 187. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall’art. 190 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 187 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. L’indennità di cui al presente comma sarà pari ad almeno 155 euro non cumulatoli, da corrispondere per quote mensili, a decorrere dall’1.1.2025. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 150 del C.C.N.L., debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di modificare variare la collocazione temporale della prestazione lavorativalavorativa inizialmente concordata, ossia di spostare la prestazione di lavoro del dipendente ovvero il suo incremento in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti. Le clausole flessibili sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato. Resta fermo che esse devono essere concordate per iscritto e con diritto a specifiche compensazioni nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. In assenza di regolamentazione contrattuale, le parti possono concordare le clausole elastiche solo in sede di commissioni di certificazione (art.76 D. Lgs. 276/2003) con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole devono contenere, pena la nullità, condizioni e modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione senza superare il limite del 25% della normale prestazione annua, con una maggiorazione retributiva del 15%. In caso di particolari motivi di salute del dipendente o dei suoi familiari o per i lavoratori studenti è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso alle applicazione delle clausole elastiche. Con la nuova disciplina scompare la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, per le stesse mansioni, nelle unità produttive dell’azienda site nello stesso comune. E’ confermato l’obbligo del Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di lavoratori part-time. Scomparendo la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di assunzione a tempo pieno, si apre uno spazio per la contrattazione collettiva, anche aziendale, finalizzata a recuperare tale dirittoalmeno un mese.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Clausole elastiche. Le clausole elastiche consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale rappresentano un’importante innovazione nell’ambito della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro disciplina del dipendente in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuitipart-time. Le clausole flessibili sono ammesse anche nei rapporti parti del contratto di lavoro a tempo parziale, anche se stipulato a tempo determinato, possono concordare, in base alla nuova disciplina legislativa, l’inserimento nel contratto di una clausola elastica che preveda la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. Resta fermo che esse devono essere concordate per iscritto I contratti collettivi di livello nazionale, territoriale o aziendale possono stabilire: • condizioni e con modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; • i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. In caso di ricorso a clausole elastiche la legge fissa un periodo di preavviso non inferiore a due giorni lavorativi nonché il diritto del lavoratore a specifiche compensazioni nel rispetto di quanto previsto nella misura e nelle forme stabilite dai contratti collettivi. In proposito resta tuttavia da chiarire la portata e il significato della previsione del Decreto Legislativo 276/03 secondo cui in assenza di regolamentazione contrattuale, contratti collettivi le parti possono concordare le direttamente l’adozione di clausole elastiche elastiche. Si potrebbe infatti ritenere sulla base del dato testuale che l’accordo individuale sia sufficiente solo nell’ipotesi in sede cui manchi un qualsiasi contratto collettivo applicabile. Ciò induce a ritenere in via cautelativa l’inapplicabilità di commissioni tale previsione in Poste Italiane, fermo restando, che in ogni caso, per espressa previsione contrattuale permarrebbe comunque il limite massimo di certificazione (art.76 D. Lgs. 276/2003) con facoltà durata della prestazione lavorativa individuale del lavoratore a tempo parziale pari a 1300 ore annue. Si segnala infine che il Decreto Legislativo 276/03 prevede che il lavoratore possa farsi assistere, al momento in cui presta per iscritto il consenso alla formalizzazione di farsi assistere da un rappresentante sindacaleuna clausola elastica o flessibile, da un avvocato o componente della rappresentanza sindacale aziendale da un consulente del lavoro. Le clausole devono contenere, pena la nullità, condizioni e modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione senza superare il limite del 25% della normale prestazione annua, con una maggiorazione retributiva del 15%. In caso di particolari motivi di salute del dipendente o dei suoi familiari o per i lavoratori studenti è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso alle clausole elastiche. Con la nuova disciplina scompare la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, per le stesse mansioni, nelle unità produttive dell’azienda site nello lui stesso comune. E’ confermato l’obbligo del datore di lavoro di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di lavoratori part-time. Scomparendo la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di assunzione a tempo pieno, si apre uno spazio per la contrattazione collettiva, anche aziendale, finalizzata a recuperare tale dirittoindicato.
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Samples: Patto Di Disponibilita’ Alla Variabilita’ Della Collocazione Temporale
Clausole elastiche. Le clausole elastiche consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro La disponibilità allo svolgimento del dipendente in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti. Le clausole flessibili sono ammesse anche nei rapporti rapporto di lavoro a tempo determinato. Resta fermo che esse devono essere concordate per iscritto e parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contatto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con diritto a specifiche compensazioni nel rispetto l’assistenza di quanto previsto dai contratti collettivi. In assenza di regolamentazione contrattuale, le parti possono concordare un Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche solo in sede di queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione (art.76 D. Lgs. 276/2003) certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacaledell’associazione sindacale In mancanza della disciplina del Ccnl, le clausole flessibili ed elastiche potranno essere concordate solo innanzi alle commissioni di certificazione. Le clausole dovranno prevedere condizioni e modalità di esercizio, mentre la misura massima dell’aumento della durata non potrà componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole devono contenereelastiche prevedono, a pena la di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione senza superare e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 % della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua, con annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione retributiva del della retribuzione oraria pari al 15%. In caso di particolari motivi di salute del dipendente o dei suoi familiari o per i lavoratori studenti è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso alle clausole elastiche. Con la nuova disciplina scompare la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno, per le stesse mansioni, nelle unità produttive dell’azienda site nello stesso comune. E’ confermato l’obbligo del datore di lavoro di informare il personale dipendente a tempo pieno in caso di assunzione di lavoratori part-time. Scomparendo la possibilità di prevedere nel contratto individuale il diritto di precedenza a favore del lavoratore part-time in caso di assunzione a tempo pieno, si apre uno spazio per la contrattazione collettiva, anche aziendale, finalizzata a recuperare tale diritto.
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Samples: www.comune.bologna.it