Clausole elastiche. Le clausole elastiche possono essere previste all'atto dell'assunzione o con successivo accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. In questo caso il lavoratore può richiedere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. 1. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. 1. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma della Legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992. 2. Può altresì recedere per gravi e documentate esigenze di carattere familiare e a discrezione del datore di lavoro 3. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Appears in 1 contract
Clausole elastiche. Le clausole elastiche possono essere previste all'atto dell'assunzione o con successivo accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. In questo caso il lavoratore può richiedere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
1. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
1. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’artdall'art. 10, primo comma della Legge 20 maggio 1970 20.5.1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescentidegenerativeingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 19925.2.1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.
2. Può altresì recedere per gravi e documentate esigenze di carattere familiare e a discrezione del datore di lavoro
3. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario dell'orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Bargaining Agreement
Clausole elastiche. Le clausole elastiche possono essere previste all'atto dell'assunzione o con successivo accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. In questo caso il lavoratore può richiedere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
1. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% %, per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
1. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’artdall'art. 10, primo comma della Legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-cronico degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.
2. Può altresì recedere per gravi e documentate esigenze di carattere familiare e a discrezione del datore di lavoro
3. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario dell'orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 27 del presente CCNL), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.. - Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro Ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs n. 81 / 2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. - Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro
Appears in 1 contract
Clausole elastiche. 15. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono di comune accordo pattuire per iscritto all’inizio di ogni anno scolastico la presenza di clausole elastiche possono essere previste all'atto dell'assunzione o con successivo accordo scritto tra lavoratore e Istituzionerelative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. In questo tal caso il lavoratore può richiedere prestatore di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore lavoro ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
1. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% della retribuzione globale in atto per le ore effettivamente interessate dalla cui si riferisce la variazione.
116. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma della Legge legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice lavoratrice, abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge legge n. 104 del 1992.
2. Può altresì recedere per gravi e documentate esigenze di carattere familiare e a discrezione del datore di lavoro
317. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 77 del presente CCNL), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Appears in 1 contract
Samples: Ipotesi Di Accordo
Clausole elastiche. Le clausole elastiche possono Per esigenze produttive, sostitutive, tecnico/organizzative (esempio: campagne promozionali, aperture domenicali, elevate punte di assenteismo, particolari situazioni di incremento di vendite, inventari) può essere previste all'atto dell'assunzione o variata in aumento la durata della prestazione lavorativa, con successivo accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. In questo caso il lavoratore può richiedere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le partigiorni. La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua L’adesione alle clausole elastiche da parte dei lavoratori a tempo parziale.
1, deve essere sottoscritta con apposito patto individuale. La disponibilità Il numero delle ore in aumento effettuabili nel corso dell’anno con il ricorso alle clausole elastiche non può superare il limite massimo del 40% della prestazione lavorativa contrattuale annua del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa part time. Le ore di lavoro in aumento relative alle clausole elastiche, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115 Seconda Parte del CCNL vigente, secondo le modalità previste dall'art. 118 a), Seconda Parte del CCNL vigente, e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 40%, comprensiva di ogni altra maggiorazione e di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte del CCNL vigente. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte del CCNL vigente, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni altro istituto. Tale maggiorazione, in considerazione della gravosità del lavoro domenicale e notturno, calcolata con i medesimi criteri di cui al comma precedente e con le modalità di variazione temporalemedesime conseguenze sugli istituti indiretti e sul TFR, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari è portata al 2050% per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
1. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla lavorate con clausola elastica nelle ipotesi previste dall’art. 10in tutti i giorni festivi e durante il periodo notturno ed è assorbita, primo comma della Legge 20 maggio 1970 n. 300fino a concorrenza, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori dalla maggiorazione prevista al titolo “Aperture domenicali” del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992capitolo “Lavoro festivo”.
2. Può altresì recedere per gravi e documentate esigenze di carattere familiare e a discrezione del datore di lavoro
3. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contrattazione Aziendale
Clausole elastiche. Le clausole elastiche possono essere previste all'atto dell'assunzione o con successivo accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. In questo caso il lavoratore può richiedere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandatoistituzione. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell'aumento delle ore ore, non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
1. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% %, per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
1. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’artdall'art. 10, primo 1° comma della Legge legge 20 maggio 1970 1970, n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale unità sanitaria locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice lavoratrice, abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge legge n. 104 del 1992.
2. Può altresì recedere per gravi e documentate esigenze di carattere familiare e a discrezione del datore di lavoro
3104/1992. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario dell'orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 27 del presente c.c.n.l.), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Appears in 1 contract
Clausole elastiche. Le clausole elastiche possono essere previste all'atto dell'assunzione o con successivo accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. In questo caso il lavoratore può richiedere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
1. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
12. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma della Legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli e le figlie o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio o una figlia convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio o una figlia convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.
23. Può altresì recedere per gravi e documentate esigenze di carattere familiare e a discrezione del datore di lavoro
34. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Appears in 1 contract
Clausole elastiche. Le clausole elastiche possono essere previste all'atto dell'assunzione o con successivo accordo scritto tra lavoratore e Istituzione. In questo caso il lavoratore può richiedere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandatoIstitu- zione. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell'aumento dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
1. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% %, per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
12. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma della Legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo dell’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.
2. Può altresì recedere per gravi e documentate esigenze di carattere familiare e a discrezione del datore di lavoro
3. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 27 del presente CCNL), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Appears in 1 contract