Clausole penali. In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.
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Samples: Accordo Quadro Per Fornitura Di Attrezzatura Elettronica, Fornitura Di Attrezzature Elettroniche
Clausole penali. In caso 1. E’ prevista l’applicazione di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicatopenalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le prestazioni penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano eseguite nei modi sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e con l’impiego le lettere di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo contestazione sottoscritte dal responsabile. 0.Xx vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) Capena attraverso il Responsabile del procedimento. Le violazioni degli obblighi che fanno carico al gestore comporterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del dannoseguenti penalità: - Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della rendicontazione rispetto alla tempistica indicata nelle vigenti disposizioni. Qualora il - Euro 300,00 in caso di presentazione della rendicontazione non conforme a quanto indicato nel Manuale unico di Rendicontazione SPRAR; - Euro 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle condizioni di accoglienza; - Euro 500,00 per la mancata comunicazione dei nominativi degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva operatori impiegati; - Euro 300,00 per ogni sostituzione o variazione del personale indicato nell’offerta tecnica senza preventiva autorizzazione da parte del Comune. 5.Indipendentemente dall’applicazione della penalità il soggetto attuatore dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d’arte le attività contestate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell’inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza. 6.Le penalità sono notificate all’impresa a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo ogni atto o procedimento giudiziale. Qualora le penali eccedano il diritto a richiedere 10% dell’importo contrattuale il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva . La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale in assenza o in capienza di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codicecorrispettivi.
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Samples: Capitolato Speciale D’oneri
Clausole penali. In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà com- porterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegratamaturati, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al alla regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente esat- tamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente favorevol- mente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare rispet- tare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento l’adem- pimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo del singolo giorno dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ ammonta al 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.
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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi
Clausole penali. In caso 1. La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di mancato uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti vigenti, anche alle istruzioni comunicate verbalmente o ritardato adempimento agli obblighi contrattualiper iscritto dall’Amministrazione appaltante.
2. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’EOA a mezzo PEC e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di Brescia le contestazione sottoscritte dal responsabile.
4. L’applicazione delle penali come di seguito indicatodovrà essere preceduta, comunque, da regolare constatazione e contestazione dell’inadempienza e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dalla Ditta appaltatrice.
5. Le penali saranno trattenute dai compensi dovuti.
6. Il ritardo nella consegna pagamento della penale non esonera l’impresa dall’obbligazione di risarcire l’eventuale ulteriore danno arrecato a CMRC e/o l’esecuzione della fornitura a terzi in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione dipendenza dell’inadempimento.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal direttore dell’esecuzione del dannocontratto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimentoCMRC ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, la Provincia potranno essere applicate le penali sopra indicate.
8. Nel caso di Brescia si riserva la facoltà applicazione delle penali, CMRC provvederà a recuperare l’importo in sede di risolvere il contratto ed liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo per la quota parte relativa ai danni subiti.
9. Importo delle penali: IPOTESI INADEMPIMENTO VALORE DELLA PENALE Mancato rispetto degli impegni assunti sulla base dei singoli Criteri Tabellari ed Aggiuntivi dichiarati in sede di Offerta Tecnica e per i quali l’Appaltatore ha conseguito il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi punteggio 1‰ del corrispettivo netto dell’appalto per ogni violazione Mancata esecuzione attività programmate o mancato rispetto orari 1000 € per ogni giorno di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previstitermini previsti a capitolato Protocollo: CMRC-2022-0084733 - 23-05-2022 13:19:02 Ritardo nello svolgimento delle attività di derattizzazione, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP disinfestazione e al Dirigente disinfezione 1000 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti a capitolato Ritardo orario immotivato nell’espletamento delle attività di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione € 250,00 per ogni ora Mancata reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza € 500,00 Mancato aggiornamento dell’elenco del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuitipersonale € 250,00 Altra violazione documentata delle modalità di effettuazione del servizio (es. Qualora contestazione non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta sanata, impiego di personale non addestrato, mancato rispetto del programma formativo presentato in sede di gara, mancato rispetto delle specifiche tecniche dichiarate in sede di gara relativamente ai prodotti proposti in sede di offerta ed effettivamente utilizzati) da € 500,00 a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.€ 5.000,00 a seconda della gravità della violazione documentata
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Clausole penali. In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione l'esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione l'applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.
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Clausole penali. 1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull’attività svolta dall’Appaltatore. In caso presenza di qualsiasi anomalia riscontrata o lamentela ricevuta sulla qualità dei servizi prestati e qualora si rilevi che gli stessi vengano eseguiti senza la necessaria cura e puntualità secondo le prescrizioni del presente Capitolato e previste nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante invierà una comunicazione scritta di contestazione alla ditta aggiudicataria, assegnando alla stessa un congruo termine, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per provvedere ad eliminare la causa dell’anomalia riscontrata. L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese, nel più breve tempo possibile, a porre rimedio a tale mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattualiinesatto adempimento, eliminando le cause e ripristinando il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia livello qualitativo dei servizi rispondente al criterio della diligenza professionale.
2. In mancanza di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna intervento e/o l’esecuzione eliminazione dell’anomalia da parte dell’Appaltatore entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, in relazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Mancato reintegro del personale assente e/o ritardi superiori ai 15 minuti della fornitura presenza del personale sul luogo di assegnazione del servizio (per ciascuna unità) € 200,00 Mancato o negligente svolgimento del servizio da parte del personale incaricato (per ciascuna unità); mancato o negligente ripristino del corretto funzionamento di tutte le strumentazioni poste e implementate per lo svolgimento del servizio € 200,00 per ogni evento, per ogni unità, per ogni giorno di ritardo Impiego di personale non in modo difforme possesso di tutti i requisiti stabiliti nel presente bando di gara e/o nell’offerta tecnica migliorativa (anzianità di servizio, livello di inquadramento, formazione ed informazione adeguata sotto il profilo delle gestioni di emergenze e rischio di incendio elevato, obbligatorio per tutto il personale impiegato indipendentemente dalle qualifiche 20% (ventipercento) del canone mensile Irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto € 500,00 Indisponibilità da quanto offerto parte del Gestore del Servizio o del suo sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti dall’Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e contrattualizzato controlli che si rendessero necessari per il corretto espletamento del servizio € 500,00 per ogni giorno solare di indisponibilità Rilevazione di disservizi rilevati durante i controlli € 500,00 per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione dello stesso, fino al reintegro delle condizioni ottimali Mancata comunicazione di uno sciopero del personale € 300,00 per ogni giorno di ritardo Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore entro i termini definiti nel capitolato € 200,00 per ogni giorno di ritardo Mancata comunicazione del rapporto di servizio quotidiano entro i termini definiti nel capitolato € 50,00 per ogni giorno di ritardo Mancata risposta alle richieste di rapporto dell’Amministrazione entro i termini definiti dalla stessa € 100,00 per ogni giorno di ritardo Mancata verbalizzazione e conseguente invio all’Amministrazione di ogni e qualunque infrazione nei termini del Capitolato o di quelli indicati dall’Amministrazione € 100,00 per ogni giorno di ritardo Prima recidiva di ogni inadempienza di cui al presente articolo 30%(trentapercento) del corrispettivo mensile lordo Seconda recidiva e successive di ogni inadempienza di cui al presente articolo 35 % (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego trentacinquepercento) del corrispettivo mensile lordo
3. Nei casi di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimentoinadempimenti reiterati e/o più gravi, la Provincia di Brescia si riserva Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere risolvere, anche parzialmente, il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scrittacontratto, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulterioremaggior danno.
4. Le detrazioni per il mancato servizio, il rimborso per le maggiori spese sostenute e il pagamento delle penalità saranno automaticamente trattenute dalla Stazione Appaltante sulle fatture relative alle rate di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamentisuccessiva scadenza, previa notificazione scritta con raccomandata A.R.; ove queste non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
5. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni sottoscritte dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codiceresponsabile.
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Clausole penali. In 1. L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di penalità in caso di mancato inadempimento delle obbligazioni di cui all’art. 10 e 11 del presente capitolato o ritardato adempimento agli di ritardi nell’esecuzione degli obblighi contrattualiche derivano dall’avvenuta aggiudicazione.
2. Decorso inutilmente il termine di esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura per cause imputabili all’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione, oltre che all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione.
3. L’importo della penale per ritardi nella fornitura secondo le modalità previste, viene determinato sull’importo della quantità consegnata, nella misura dello 0.2% per ogni giorno di ritardo nel termine fissato per la consegna.
4. La somma complessiva della penalità applicabile non può eccedere il contraente sarà tenuto 10% dell’importo contrattuale.
5. Nel caso di non accettazione della fornitura consegnata, con l’obbligo di sostituzione ai sensi degli artt. 14 e 12 del presente capitolato, sono applicate le penalità nella misura sopra prevista, per il periodo decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione dell’Amministrazione al giorno in cui viene effettuata la sostituzione della fornitura non idonea.
6. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto (ai sensi dell’art. 1456 del c.c.): - qualora a corrispondere alla Provincia suo insindacabile giudizio accerti che l’impresa non sia in grado di Brescia le penali come di seguito indicato. Il espletare la fornitura o la esegua con negligenza; - qualora il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione di tutto il materiale, per causa non dipendente da forza maggiore, sia superiore a 30 giorni; se detto ritardo riguarda solo una parte della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare per la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scrittasola parte non consegnata nei termini indicati; - qualora accerti in sede di collaudo della fornitura che questa non corrisponde a quella richiesta e non ritenga di chiederne la sostituzione; - qualora l’impresa affidi anche solo parte della fornitura in subappalto.
7. L’Amministrazione, fatto salvo il diritto a richiedere oltre che all’applicazione delle suddette penalità, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento degli eventuali maggiori danniobblighi derivanti dall’avvenuta aggiudicazione.
8. Ove siano accertati casi L’ammontare delle penalità è addebitato al momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura.
9. Decorso inutilmente il termine di inadempimento la cui gravità non comporti la esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, per cause imputabili all’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione, oltre che all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Clausole penali. Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta l'applicazione di una penale minima di € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo. La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell’Azienda Sanitaria. La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l’onere della prova incombe sul fornitore. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute. Inoltre la Ditta è soggetta all’applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, quando: • in caso di mancato fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti; • non effettua la fornitura o ritardato adempimento agli obblighi contrattualieffettua con ritardo la sostituzione dei prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia ovvero siano stati riscontrati non rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna utilizzazione e/o l’esecuzione distribuzione degli stessi. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata alla Ditta dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l’importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà medesima penale. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di inadempimento forza maggiore. E’ fatta comunque salva la cui gravità non comporti la risoluzione del contrattofacoltà per l’Azienda Sanitaria, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, quando l’importo complessivo delle penali non potrà superare superi il 10% dell’ammontare netto contrattualedel valore complessivo della fornitura, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codicedi risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all’acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.
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Clausole penali. In caso Qualora l’aggiudicatario non dovesse dare regolare esecuzione al servizio secondo le modalità, le tempistiche e le prescrizioni tecniche indicate nel presente capitolato e nell’offerta tecnica, potranno essere applicate eventuali penali da parte della stazione appaltante, commisurate ai giorni di mancato ritardo ed alla gravità dell’inadempimento in funzione dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio nonché proporzionali rispetto all’importo del contratto. L’ammontare di ogni singola penale verrà determinata discrezionalmente dalla stazione appaltante sulla base di una propria valutazione in merito all’entità delle conseguenze legate al ritardo o ritardato adempimento agli obblighi al disservizio prodotto, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 113 – bis, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. L’applicazione di penali sarà comunque preceduta da specifica comunicazione scritta da parte della stazione appaltante avente ad oggetto gli inadempimenti contestati, con richiesta di giustificazioni e con invito all’aggiudicatario a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia . L’aggiudicatario dovrà produrre le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di Brescia le penali come di seguito indicato5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il Nel caso in cui le prestazioni giustificazioni addotte non siano eseguite nei modi fossero ritenute meritevoli di accoglimento da parte della stazione appaltante, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione potrà irrogare la relativa penale con le modalità sopra indicate. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento delle penali oltre all’eventuale risarcimento avverrà mediante trattenuta del dannorelativo importo sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. Qualora In tale ultimo caso l’appaltatore è tenuto a ripristinare il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.
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