Clearing Clausole campione

Clearing. CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali
Clearing. 1. Le Transazioni dovranno essere trasmesse a PPRO tramite il Processore Tecnico in conformità con le specificazioni e requisiti tecnici applicabili e stipulati da PPRO.
Clearing. Il clearing sarà effettuato in modo da distinguere la vendita dalla fruizione dei TdV. Il sistema, multi-azienda, dovrà consentire la configurazione di competenze contabili differenziate a seconda della linea sulla quale viene emesso un titolo di viaggio. In caso di rinnovo abbonamenti su linee gestite da altri vettori: - Il cliente paga il controvalore del titolo acquistato alla rivendita. - La rivendita a fine periodo verserà al vettore con cui è contrattualizzata gli incassi al netto delle proprie provvigioni. - A fine periodo il vettore proprietario della linea verifica l’entità delle partite creditorie nei confronti degli altri vettori e chiederà il versamento di quanto dovuto al netto di eventuali provvigioni. - La rivendita a fine periodo verserà al vettore con cui è contrattualizzata gli incassi al netto delle proprie provvigioni. - A fine periodo il vettore che ha emesso la tessera verifica l’entità delle partite creditorie nei confronti degli altri vettori e chiederà il versamento di quanto dovuto al netto di eventuali provvigioni.
Clearing. 6.1. Transactions must be submitted to PPRO via the Technical Processor in accordance with any applicable technical specifications and requirements stipulated by PPRO. 6.2. The Contractual Partner shall ensure at all times that Transactions are submitted to PPRO via the Technical Processor with the respective Merchant Contract ID provided to Contractual Partner by PPRO. For the avoidance of doubt, at no time shall collective submissions of the transactions of several Merchants be submitted under a single Merchant Con tract ID. 6.3. PPRO UK shall prepare a Clearing Statement and issue it to the Contractual Partner at the end of the Settlement Period. 6.
Clearing. 6.1. Le Transazioni dovranno essere trasmesse a PPRO tramite il Processore Tecnico in conformità con le specificazioni e requisiti tecnici applicabili e stipulati da PPRO. 6.2. Il Partner Contrattuale garantirà in ogni momento che le Transazioni siano trasmesse a PPRO tramite il Processore Tecnico con il rispettivo ID del Contratto Commerciante fornito al Partner Contrattuale da PPRO. A scanso di equivoci, non dovranno mai avvenire trasmissioni collettive di Transazioni di Commercianti diversi con un singolo ID del Contratto Commerciante. 6.3. PPRO UK predisporrà un Estratto Conto di Clearing e lo rilascerà al Partner Contrattuale alla fine del Periodo di Regolamento.
Clearing. Il clearing è la funzione con la quale risulta possibile assegnare gli introiti ai vari operatori che partecipano all’integrazione tariffaria di un determinato bacino o area geografica all’interno del territorio regionale. Tale ripartizione potrà essere realizzata a livello regionale dal CSR o, laddove costituito, a livello di CCB per le sole integrazioni di bacino. Per concretizzare la ridistribuzione degli introiti verranno utilizzati criteri opportunamente individuati dal tavolo congiunto, costituito dai vari operatori aderenti al sistema e dagli interlocutori istituzionali. . In linea di principio ed ai differenti livelli (regionale, di bacino) per i titoli integrati, il Sistema di redistribuzione tra gli operatori degli introiti derivanti dalle vendite sarà comunque basato sugli effettivi utilizzi dei titoli stessi (convalide titoli). Le regole di ripartizione saranno definite in fase di progettazione esecutiva e potranno prevedere differenti criteri tra i quali: - Ripartizione Puntuale, che tiene conto di tutte le convalide di ogni singolo viaggio ed effettua la ripartizione di conseguenza; - Ripartizione Statistica, che utilizza i dati di vendita e convalida per dedurre i parametri con cui effettuare la ripartizione statistica, tenendo conto anche di eventuali periodi di mancato funzionamento del sistema.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.