Climatizzazione Clausole campione

Climatizzazione. Il veicolo deve essere dotato di un sistema elettrico di climatizzazione dell’aria per il vano passeggeri e per il posto guida realizzato in maniera tale da consentire la regolazione indipendente dei due spazi, sia se realizzato con singolo impianto per entrambi i vani sia se realizzato con impianti indipendenti. La regolazione deve essere di semplice e robusta realizzazione, con accessibilità esterna ai soli comandi separati anche di accensione per il posto guida ed il vano passeggeri. L’impianto deve essere comandato tramite un segnale termostatico proveniente da un dispositivo regolabile, accessibile al solo personale di manutenzione ed adeguatamente protetto su cui sia possibile impostare i valori minimi e massimi di temperatura del set point. Il conducente avrà accesso alla sola regolazione dei parametri di funzionamento dell’impianto del posto guida (temperatura, velocità dell’aria). Deve essere fornita scheda tecnica dettagliata dell’impianto riportante le caratteristiche di prestazione dell’unità e funzionali dei componenti principali (con le eventuali certificazioni degli enti presso cui sono state eseguite le prove). Le caratteristiche dell’impianto devono prevedere: - tubazioni rigide, dove tecnicamente possibile, con idonee connessioni per garantire un ottimo grado di ermeticità (per ridurre drasticamente le perdita di gas refrigerante); - protezione con guaina termoriflettente o altri accorgimenti di miglior efficacia delle tubazioni poste in prossimità di fonti di calore; - struttura/fissaggi/tubazioni realizzati in modo da garantire elevata resistenza a urti, vibrazioni e corrosione; - flussi d’aria non diretti sui posti a sedere ma rivolti tangenzialmente verso il soffitto o verso i vetri laterali; - distribuzione dell’aria in modo che già in sede di progetto sia previsto l’utilizzo dei vani laterali e la loro realizzazione sia atta ad evitare dispersione di aria in punti non desiderati e a garantire una omogenea distribuzione dei flussi di aria in tutto il vano passeggeri; - i cavi dell’impianto elettrico devono essere identificati da codice ripetuto per tutta la loro lunghezza e resistenti ad alte temperature. L’impianto deve essere progettato per condizioni estreme, con funzionamento garantito da - 10° fino a 40° di temperatura ambiente (temperatura ambiente = temperatura esterna al bus).
Climatizzazione. Gli autobus dovranno essere dotati di impianto che permetta la climatizzazione per tutto il veicolo, con una potenza refrigerante di almeno 25 KW e di riscaldamento di almeno 35 KW; l'impianto di riscaldamento dovrà prevedere l'installazione di aerotermi nel numero necessaria in grado di garantire la corretta distribuzione del calore. Dovrà essere previsto un impianto di climatizzazione del posto guida. Gli autobus dovranno essere equipaggiati da almeno n. 1 botola a tetto apribile elettricamente utilizzabili come uscite di emergenza. Deve essere un presente un preriscaldatore alimentato ad elettricità.
Climatizzazione. Il box è provvisto di climatizzazione mediante mobiletto fan coil autonomo tipo split e pompa per scarico condensa (vedi Art. 2.3). Si richiede di alimentare tale unità con interruttore adeguato dal quadro elettrico APE- QDHN e la fornitura e posa delle vie cavo di collegamento (quadro elettrico – mobiletto fan coil), del cavo, della scatola elettrica di derivazione dedicata, della presa elettrica posta in prossimità del mobiletto stesso e di tutto quanto necessario a rendere funzionante l’impianto di climatizzazione. E’ inoltre installata una pompa per lo scarico della condensa che si può alimentare sullo stesso circuito elettrico della climatizzazione (salvo diversa indicazione da valutarsi in sede di progetto esecutivo). Si richiede la fornitura e posa delle vie cavo, della scatola elettrica di derivazione dedicata, della presa elettrica e di tutto quanto necessario a rendere funzionante l’impianto di scarico della condensa.
Climatizzazione. Tutti gli Autobus devono essere dotati di un impianto di climatizzazione distinto tra vano passeggeri e posto guida, purché facenti capo al medesimo circuito di distribuzione del fluido frigorigeno, con regolazione automatica delle mandate di fluido frigorigeno a monte delle rispettive valvole di espansione. Oltre alle clausole, ai termini, alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente documento e nel Contratto, i Veicoli oggetto di fornitura devono rispettare tutta la normativa – comunitaria e nazionale, anche di natura regolamentare – vigente in materia e, in particolare, le disposizioni in materia di circolazione su strada, di trasporto di passeggeri e ambientale.
Climatizzazione. Nei casi in cui l’impianto sia installato, deve essere funzionante nel periodo compreso fra il 1 giugno ed il 30 settembre, compatibilmente con le condizioni climatiche, in un numero di vetture per ciascun treno non inferiore all’80% della composizione circolante (vetture aperte al pubblico) Il controllo è effettuato dall’Ispettorato Regionale durante il periodo previsto di funzionamento, dal 1 giugno al 30 settembre.
Climatizzazione. La conduzione degli impianti utilizzati dovrà avvenire nel rispetto del D.P.R. n.412 del 26 Agosto 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e pertanto tale obbligo comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti ed includente la conduzione, la manutenzione ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, del contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. La conduzione include anche le seguenti operazioni:
Climatizzazione. Il sistema di trattamento dell’aria immessa all’interno dell’abitacolo deve permetterne la deumidificazione. In particolare questa funzione dovrà essere accentuata in corrispondenza delle superfici vetrate con maggiore attenzione per il parabrezza, porta anteriore e finestrino autista al fine di ottenere lo sbrinamento dei medesimi. Entrambe le unità di climatizzazione dovranno prevedere il passaggio del flusso d’aria da trattarsi sia attraverso la batteria riscaldante che attraverso quella evaporante. Saranno preferibili quelle soluzioni che comprenderanno, nei vari sistemi di immissione dell’aria, idonei filtri antiodore, capaci non solo di trattenere le impurità presenti nell’aria stessa, ma anche di ritenere gli odori sgradevoli provenienti sia dall’esterno,sia dall’interno del veicolo.

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  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

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  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • Fatturazione I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.