Common use of Coesistenza di altre assicurazioni Clause in Contracts

Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Samples: Disciplinare Di Gara Aven, Polizza Di Assicurazione Cyber Risks, Disciplinare Di Gara

Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione L’Ente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione la Ente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera, Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione L’Ente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione l’Ente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando indi- cando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Samples: www.unipi.it, www.unipi.it

Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione L’Azienda inistrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione l’Azienda e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo rela-tivo diritto di recesso.

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Samples: serravalle.portaleamministrazionetrasparente.it

Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione L’Ente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione la Ente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recessoregresso.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando in- dicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Samples: www.aamps.livorno.it

Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Coesistenza di altre assicurazioni. L’Amministrazione Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili. L’obbligo di comunicare alla Società agli Assicuratori la esistenza e /o la successiva stipulazione coesistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In sussiste soltanto in caso di sinistro, l’Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratoriassicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civaltri.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale