Collaborazione didattica Clausole campione

Collaborazione didattica. Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro si impegnano a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio. Il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Università della Valle d'Aosta si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Collaborazione didattica. 1. L'Università e il Consiglio dell’Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte for- mative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Avvocato, eviden- ziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio. 2. Il Consiglio dell’Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dal medesimo Consi- glio durante i semestri di tirocinio. 3. Il corso di laurea attivato dal Dipartimento riporterà, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l’accesso alla professione di avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti pre- scritti, finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assi- curare la libera circolazione dei professionisti nell’ambito dell’Unione Europea. 4. Il Dipartimento e il Consiglio dell’Ordine valuteranno la possibilità di impartire uno o più insegnamenti propedeutici all’accesso alla professione di avvocato.
Collaborazione didattica. 1. L’Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio. 2. L'Università Telematica Xxxxxxxx Xxxxxxxxx si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. 3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. 4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale. 5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Collaborazione didattica. L’Università, ai fini della didattica nelle Scuole di specializzazione, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m., potrà attribuire le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti alle strutture di cui all’art. 3 del presente protocollo d’intesa, mediante emanazione di bandi per la copertura di insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture Sanitarie della rete formativa; L’attività didattica viene svolta contestualmente all’attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento di attività didattica frontale presso la sede della scuola è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo, affidate a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio. I dipendenti dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, a cui sono affidate le funzioni di professore a contratto e di tutor per l'effettuazione delle attività di docenza e delle attività didattiche afferenti al tirocinio professionale svolte dagli specializzandi presso le strutture sanitarie accreditate, possono partecipare, fuori orario di servizio e senza oneri a carico dell'Azienda medesima Sanitari, agli incontri di coordinamento didattico ed alle riunioni dei Consigli delle Scuole di specializzazione dell’Università medesima.
Collaborazione didattica. 1. Il CPO si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio. 2. Il Dipartimento e il CPO aderenti al presente accordo si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. 3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. 4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale. 5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Collaborazione didattica. 1. Il Consiglio Notarile si impegna a dare ampia diffusione agli studenti tirocinanti circa le iniziative formative attivate durante il periodo di tirocinio, anche in coordinamento con le Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato. Il Consiglio si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative. La Scuola di Giurisprudenza dell'Università si impegna ad informare gli studenti, in merito alle offerte formative e ai percorsi finalizzati all'accesso alla professione notarile.
Collaborazione didattica. 1. L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio. 2. La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Collaborazione didattica. 12.1 Entrambe le Università promuovono la reciproca collaborazione didattica da parte dei propri docenti. 12.2 Le Università si avvarranno, per ogni anno accademico, della collaborazione di un professore dell’altro Ateneo, laddove le risorse finanziarie lo consentiranno. 12.3 L’Ateneo di appartenenza del docente considererà le attività di collaborazione didattica secondo i propri regolamenti. Per l’Università degli Studi di Trieste dette attività vanno considerate aggiuntive rispetto agli obblighi didattici istituzionali. 12.4 Le Università organizzeranno un Seminario permanente che proporrà una serie annuale di seminari da tenersi in ciascuna Università.
Collaborazione didattica. 1) messa a disposizione dei siti e attrezzature del Parco (musei, aree attrezzate, percorsi di visita) per le attività didattiche, secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta; 2) consulenza scientifica riguardante i materiali di comunicazione didattica del Parco e formazione delle guide.
Collaborazione didattica. 1. L'Università e il Consiglio dell'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio. 2. II Consiglio dell'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dal medesimo Consiglio durante i semestri di tirocinio, secondo le modalità previste nel proprio Regolamento. 3. II corso di laurea attivato dal Dipartimento riporterà, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l'accesso alla professione di avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.